Biografia Entrò in magistratura a 27 anni, diciassettesimo del suo concorso. Svolse la maggior parte della sua carriera presso la Corte suprema di cassazione, dove divenne presidente di sezione. Fu nominato direttore dell'Ufficio del Massimario e direttore del Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte di cassazioneLe informazioni presenti in questo capoverso sono contenute nell’articolo di Marco Rossetti dal titolo .
Per oltre 60 anni lavorò nella redazione della rivista giuridica Il Foro Italiano e dal 1960 ne diresse Il repertorio, pubblicazione che seleziona e raccoglie normativa, giurisprudenza e dottrina. Dal 1995 al 2008 fu presidente del Centro nazionale di studi di diritto del lavoro «Domenico Napoletano», associazione con finalità di promuovere l'incontro tra magistratura, avvocatura, accademia ed operatori giuridiciGiuseppe Napoletano in
Dopo il pensionamento venne designato dal Consiglio Superiore della Magistratura quale commissario ad acta per l'ottemperanza di delibere concernenti la nomina dei capi di alcuni importanti uffici giudiziari italiani. Come magistrato, diede il suo contributo in tutte le sezioni della Corte di cassazione, ivi comprese le sezioni unite, ma fu soprattutto nella sezione lavoro – da lui presieduta – che spese la sua attività di magistrato.
Tra le sentenze di cui è stato estensore si annoverano alcune pronunce che, tra gli anni Ottanta e Novanta, contribuirono alla parificazione, per via giurisprudenziale, della posizione delle lavoratrici a quella dei lavoratori: estensione dell'indennità di maternità alla lavoratrice in stato di gravidanza che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, si trovi in aspettativa politica o sindacale non retribuita (Cass. civ., sez. un., 16.3.1993 n. 3092)pubblicata sulle seguenti riviste: Il Foro italiano, 1993, parte 1, p. 1860; Giustizia civile, 1993, parte 1, p. 1165; Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 1993, p. 475; Impresa, 1993, p. 2038; Rivista critica di diritto del lavoro, 1993, p. 868; Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1993, parte 2, p. 305, con nota di Lorenzo Fassina; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1993, p. 522; Assistenza sociale, 1993, parte 2, p. 140; Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1993, p. 548; estensione del diritto di congedo post partum anche alla lavoratrice che riceva un minore in affidamento preadottivo, durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella sua famiglia (Cass. civ., sez. un., 11.4.1990 n. 3073);pubblicata sulla rivista Il Foro italiano, 1990, parte 1, p. 3056 inefficacia del licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio (Cass. civ., sez. un., 21.8.1990 n. 8535pubblicata sulle seguenti riviste: Il Foro italiano, 1990, parte 1, p. 2481; Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1990, p. 535; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1990, p. 427).
Fu estensore anche della sentenza sull'unificazione ex lege di più contratti a termine e retribuibilità degli intervalli non lavorati (Cass. civ., sez. un., 5.3.1991 n. 2334)pubblicata sulle seguenti riviste: Il Foro italiano, 1991, parte I, p. 1100; Diritto & pratica del lavoro, 1991, p. 1028, con nota di Giorgio Mannacio; Giustizia civile, 1991, parte 1, p. 831; Impresa, 1991, p. 1287; Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 1991, p. 314; Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1991, p. 262; Informazione previdenziale, 1991, p. 424; Il Diritto del lavoro, 1991, parte 2, p. 149; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1991, p. 50; Giurisprudenza italiana, 1991, parte 1, sezione 1, p. 888, con nota di Attilio Offman e sui limiti del risarcimento del danno ex art. 18 dello statuto dei lavoratori (Cass. civ., sez. un., 29.4.1985 n. 2762).pubblicata sulle seguenti riviste: Il Foro italiano, 1985, parte 1, p. 1290; Il Foro italiano, 1985, parte 1, p. 2247 (massima), con nota di Massimo D'Antona; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1985, p. 181; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1985, p. 340 (massima), con nota di Renato Scognamiglio; Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 1985, p. 579; Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1985, p. 313 Sua fu la sentenza in materia di risarcibilità del danno da perdita di chance, principio seguito dalla giurisprudenza successiva (Cass. civ., sez. lav., 19.12.1985 n. 6506pubblicata sulle seguenti riviste: Il Foro italiano, 1986, parte 1, p. 383, con nota di Anna Maria Princigalli; Giurisprudenza italiana, 1986, parte 1, sezione 1, p. 669; Giurisprudenza italiana, 1986, parte 1, 1, p. 1182 (massima), con nota di Adriano De Cupis; Giustizia civile, 1986, parte 1, p. 1386; Rassegna giuridica dell'energia elettrica, 1986, p. 688) e, soprattutto, la sentenza che introdusse per la prima volta, nell'ambito del diritto di sciopero, la distinzione tra «danno alla produzione» e «danno alla produttività» (Cass. civ., sez. lav., 30.1.1980 n. 711)pubblicata sulle seguenti riviste: Rivista giuridica del lavoro, 1980, parte 2, p. 11; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1980, p. 176, con nota di Valente Simi; Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1980, p. 557, con nota di Luisa Riva Sanseverino; Il Foro italiano, 1980, parte 1, p. 25; Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 1980, p. 2; Giurisprudenza italiana, 1980, parte 1, sez. 1, p. 1022, con nota di Giorgio Ardau; Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 1980, p. 7; Giustizia civile, 1980, parte 1, p. 803, con nota di Matteo Dell'Olio; Giustizia civile, 1980, parte 1, p. 1088, con nota di Bruno Brattoli; Rassegna giuridica dell'energia elettrica, 1980, p. 34; Il Diritto del lavoro, 1981, parte 2, p. 24, secondo la quale l'esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.Le sentenze sono tutte tratte dall’archivio e possono essere consultate, per esteso o in massima, al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1zpYmv-XGe89hLRy3c1onb7SRuUHcRQBQ?usp=drive_link
Nell'ambito della sua produzione scientifica, pubblicò saggi su numerose riviste giuridiche, principalmente dell'area lavoristicaCfr. Marco Rossetti, in Descrizioni dell’uomo che è stato Onofrio Fanelli sono quelle date dal figlio Andrea Fanelli () e da Marco Rossetti, in .
Onorificenze
Note
Categoria:Commendatori OMRI