Il brefotrofio è l'istituto che accoglie e alleva i neonati illegittimi, abbandonati e non riconosciuti alla nascita o in pericolo di abbandono. Si distingue dall'orfanotrofio, attuali case famiglia, che è invece la struttura di accoglienza dove sono accolti ed educati i bambini orfani o i bambini ai cui genitori è stata tolta la responsabilità genitoriale.

Il termine deriva dal latino tardo brephotrophīum (attestato nel Codex di Giustiniano: 534 d.C.), prestito dal greco brephotrophêion (βρεϕοτροϕεῖον), composto di bréphos (βρέϕος) «neonato, infante» e il tema di tréphein «allevare, nutrire». In italiano, il termine, documentato dal 1796, fu assunto nel primo Ottocento, assieme ad altri nomi mutuati dalle lingue classiche, per designare nuove istituzioni: non solo a causa delle preferenze del linguaggio burocratico per le parole difficili, ma anche per la sua funzione eufemistica.Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana, Firenze, Sansoni, 1960, p. 657; Manlio Cortelazzo, Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2004, s.v. La parola è di difficile pronuncia, a causa della sequenza delle due vibranti che comporta difficoltà articolatoria e conseguente dissimilazione (come in proprio > propio, proprietà privata > proprietà ecc.). Si noti l'errore in questo fotogramma dell'Istituto Luce (1929).

Storia L'età antica

Presso gli antichi Greci l'esposizione degli infanti, specie nelle famiglie poco agiate, fu un fenomeno diffusissimo, tanto da riguardare le origini mitiche di Zeus, Poseidone, Pan, Edipo ed altri; nella commedia nuova del IV secolo a.C. ricorre spesso il personaggio del fanciullo esposto e poi ritrovato. In alcune città e in alcuni momenti furono considerati legali l'infanticidio e l'abbandono. A Sparta il diritto del padre ad esporre il figlio era limitato ai casi di deformità o debolezza costituzionale.Plutarco (Vite Parallele, Licurgo e Numa, 16) riferisce che in Sparta vigeva l'obbligo di esporre i figli deformi; a Tebe, secondo una notizia di Claudio Eliano (Storia varia, II, 7), della quale non è tuttavia possibile verificare l'attendibilità e il periodo a cui si riferisce, il padre che volesse disfarsi di un fanciullo doveva consegnarlo alle autorità, le quali lo vendevano.

Nella Roma antica il diritto di esposizione era riconosciuto, rientrando negli amplissimi limiti della patria potestas. Tuttavia l'esposizione doveva essere fatta in modo tale (ad esempio, deponendolo presso la columna lactaria) che il fanciullo, se non periva, potesse essere raccolto da qualche passante pietoso, anche se gli esposti erano spesso raccolti da speculatori che li vendevano come schiavi o come prostitute. Romolo, volendo popolare la città, lo vietò per tutti i figli maschi e la prima tra le figlie, tranne che fossero nati con delle malformazioni.Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane, II, 15, 1-2.

Gli ebrei, pur vietandone l'uccisione, consideravano legali l'abbandono o la vendita degli illegittimi. La spiritualità cristiana introdusse nei costumi e nella legislazione un maggior riguardo alla sorte degli esposti. Gli imperatori cristiani vietarono l'esposizione degli infanti.Nel 315 Costantino sancisce di devolvere una parte del fisco al soccorso degli infanti abbandonati; una legge del 318 prevede per l'infanticidio la pena capitale, ma non sanziona la vendita dei fanciulli; nel VI secolo Giustiniano punirà l'abbandono alla stregua dell'infanticidio.; in molti luoghi, specialmente nei paesi latini cristiani, sorsero istituti e fondazioni pie per l'accoglimento degli esposti, numerose in Italia fino a tutto il secolo XIX.

Il primo brefotrofio Primo esempio sicuro in Occidente di questo genere di istituzione risulta essere lo xenodochio fondato a Milano nel 787 dall'arciprete Dateo, che il 22 febbraio del 787 così disponeva nel suo testamento.Maria Teresa Fiorio, San Salvatore in xenodochio, in Le chiese di Milano, Milano, Electa, 1985, p. 230. Così reca l'iscrizione sepolcrale sulla sua tomba: «Sancte memento Deus / quia condidit iste Datheus / hanc aulam miseris auxilio pueris».:

La ruota degli esposti Secondo la tradizione, al pontificato di Innocenzo III (1198-1216) (o, secondo altri, a papa Sisto V (1585-1590) viene fatta risalire l'introduzione del sistema della ruota degli esposti, un congegno girevole (detto anche curlo e rota proiecti) nel quale il neonato poteva essere abbandonato senza che, dall'interno dell'ospizio, si potesse riconoscere la persona del deponente.Papa Innocenzo III, turbato da ricorrenti sogni in cui gli apparivano cadaveri di neonati ripescati dalla reti nel Tevere; nell'ospedale di Santo Spirito, nel Palazzo del Commendatore, esiste un affresco che raffigura questa scena. Tuttavia la prima ruota compare in Francia, nell'ospedale dei Canonici di Marsiglia nel 1188 e poco dopo ad Aix en Provence e a Tolone.John Boswel, L'abbandono dei bambini, Rizzoli 1991.

La ruota degli esposti, in Italia, era ancora in vigore nel 1866, anno in cui ne risultavano attive ben 1.179; nel 1867 subentrarono gli uffici di accettazione dei neonati, cosicché le ruote diminuirono nel 1879 a 675, e a 306 nel 1896.

L'età medievale e moderna Nel periodo feudale spettava ai nobili, in via di principio, l'obbligo di provvedere alla cura degli esposti. Risulta che secolo XI Guy De Guillaume istituì a Montpellier l'Ordine di S. Spirito, con la finalità di provvedere al mantenimento e all'assistenza dei trovatelli. Per influenza di questo e di altri ordini, nel XIII secolo sorsero numerosi ospizi, a Roma, Udine, Parma, Arezzo, Lucca e Siena (Santa Maria della Scala). Il noto Ospedale degli Innocenti di Firenze fu istituito fra il XIII e il XIV secolo, diventando forse il primo brefotrofio specializzato d'Europa, tuttora attivo nel settore dell'assistenza all'infanzia e nell'affido familiare. Queste pie istituzioni ricevettero nuovo impulso ad opera di S. Vincenzo De Paoli (1576-1660); a Parigi fu fondata la Maison de la couche.

Nel Settecento il fenomeno dell'abbandono degli infanti conobbe uno straordinario incremento, tanto da far parlare del Settecento come del "secolo dei trovatelli": «il brefotrofio fu una delle fondazioni tipiche del secolo; ogni grande città costruì il suo istituto, tanto che a metà dell'Ottocento ne esistevano in Europa 356 con più di 460.000 assistiti».Marian Surdacki, Il brefotrofio dell'ospedale di Santo Spirito in Roma nel XVIII secolo, Roma 2002, p. 11. Il protagonista di Le avventure di Oliver Twist di Charles Dickens (1837-38) è un trovatello, mentre il personaggio di Quasimodo in Notre-Dame de Paris (Victor Hugo, 1831) è un esposto.«In una bella mattina della dimanche de la Quasimodo (domenica in Albis) una creatura viva era stata deposta dopo la messa nella chiesa di Notre-Dame sul letto di legno infisso sul sagrato [...]. Sul telaio di quel letto era d'uso esporre i trovatelli alla pubblica carità. Da lì poteva prenderli chi li voleva. Davanti al letto c'era un catino di rame per le elemosine» (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, libro IV, cap. I, trad. dal francese di G. Leto, Milano, Mondadori, 1985).

La legislazione italiana La normativa post-unitaria

La legislazione dello Stato unitario si preoccupò presto di dettare norme più specifiche per la protezione degli esposti. In Italia, prima del 1861, risultando inadeguate le rendite di lasciti disposti, le spese per l'assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti erano generalmente gravanti su comuni, province, opere pie locali e commissioni di beneficenza. La legge Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865 (n. 2248) stabilì, in via transitoria, che la spesa stessa dovesse essere a carico delle province e dei comuni in proporzioni da determinare (salvo il contributo delle opere pie, ove esistenti), e con un successivo decreto del 18 marzo 1866 si stabilì, per l'anno 1866, che la spesa dovesse essere così ripartita: in Piemonte e in parte della Lombardia, per 3/4 alle provincie e per 1/4 ai comuni; nell'ex-regno delle Due Sicilie, a metà fra le province e i comuni; nelle altre province, per due terzi ai comuni e per un terzo alle province. Tale ripartizione fu poi, quasi senza variazioni, confermata con decreti successivi. Ad esempio: il decreto 28 febbraio 1875; il testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, art. 329; e il successivo testo unico del 3 marzo 1934, n. 383, art. 144, lettera G, n. 2.

La materia è stata inoltre regolata dai seguenti provvedimenti legislativi: il Codice Penale vigente (cd. Codice Rocco del 1930), agli artt. 591 e 593 punisce l'abbandono degli infanti e in genere dei minori di anni quattordici e degli incapaci, tanto più gravemente se il reato sia commesso da genitori sopra figli legittimi o naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o dall'adottante sul figlio adottivo. La norma inoltre punisce chi, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci, omette di darne avviso all'autorità.Gli artt. 591 e 593 corrispondono, con varianti, agli articoli 386-388 del Codice Penale del 1889 (cd. Codice Zanardelli). L'art. 592 (Abbandono di neonato per causa di onore) è stato abrogato dall'art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n. 442. il regio decreto 16 dicembre 1923, n. 2900 (Regolamento generale per il servizio d'assistenza agli esposti), che ha riordinato tutta la precedente materia legislativa (all'art. 16 si prescrive la definita abolizione del sistema delle ruote). il regio decreto 8 maggio 1927, n. 798-1102 (Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono, consistente di 20 articoli; poi convertito nella legge n. 2838 del 6 dicembre 1928); e il successivo regolamento attuativo del 29 dicembre 1927, n. 2812 (pubblicato nel 1928 con il n. 736; 41 articoli).

Le linee fondamentali di questa legislazione sono: Si definiscono esposti o trovatelli «i fanciulli abbandonati, figli d'ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi; i fanciulli, per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli d'ignoti; e i figli nati da unioni illegittime, non riconosciuti dai genitori e per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, quand'anche siano in seguito riconosciuti dalla madre che si trovi in istato di povertà» (art. 4 del regio decreto 16 dicembre 1923). L'onere della spesa è assegnato non solo all'amministrazione provinciale, ai comuni e alle opere pie o a lasciti ad hoc, ma anche a un apposito ente parastatale, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI), istituita con legge del 10 dicembre 1925, n. 2777. Limiti dell'assistenza: l'età massima per l'ammissione dei fanciulli è di anni 6; la persona che presenta un infante dovrà essere interrogata al fine di conoscerne la madre e accertare lo stato sanitario del bambino; nel caso che risulti che il fanciullo provenga da unione legittima, dovrà essere restituito in carico ai genitori (che risulteranno passibili di denuncia per abbandono); sono invece ammessi nei brefotrofi i fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, ma l'onere sarà in questo caso imputato all'ONMI. Sono dettate norme circa il regime amministrativo dei brefotrofi (autorità di chi li gestisce, vigilanza e tutela, contabilità, forma delle deliberazioni e provvedimenti in genere; stato giuridico ed economico dei dipendenti, ecc.), l'igiene, l'allattamento, l'allevamento dei divezzi e la loro eventuale consegna a istituti pii o a privati.

Disciplina attuale