Per offerta pubblica di acquisto (in sigla OPA) s'intende ogni offerta, invito a offrireInvitare terzi a farsi proponenti della vendita: s'invitano a fare proposte contrattuali a cui poi dovranno aderire o messaggio promozionale finalizzato all'acquisto di prodotti finanziari: è quindi un'esortazione destinata agli azionisti dell’azienda in via di acquisizione a vendere la loro quota azionaria, da parte di chi presenta l'offerta. Si considera pubblica un'offerta se rivolta ad un numero di soggetti pari o superiore alle 150 unità e se riguarda un valore complessivo dei titoli oggetto di offerta pari o superiore a 8.000.000,00 euro.

Alternativa alla OPA è l'offerta pubblica di scambio dove avviene tramite la consegna di azioni; esiste anche una tipologia mista nota come offerta pubblica di acquisto e scambio.

Tipologia Esse si possono dividere in due tipi: volontaria: l'iniziativa proviene esclusivamente dall'offerente e può avere ad oggetto qualsiasi tipo di strumento finanziario; obbligatoria: è l'ordinamento a costringere l'offerente se sussistono determinate condizioni e può avere ad oggetto solo azioni ordinarie (con diritto di voto sugli argomenti dell'articolo 105 del Testo Unico della Finanza) di società italiane quotate in mercati regolamentati italiani.

A loro volta, queste possono configurarsi come OPA: amichevole: quando il consiglio di amministrazione della società oggetto di scalata si pronuncia favorevole all'offerta stessa; ostile: quando il consiglio di amministrazione della società oggetto della scalata si pronuncia contrario all'offerta stessa.

L'OPA non è dunque un'operazione d'acquisto sul mercato, bensì un'offerta, in quanto quest'ultimo potrà aderire o meno; l'offerta pubblica d'acquisto non è nemmeno definibile come contratto, ma come procedimento attraverso il quale un soggetto si rivolge al mercato.

Del controllo circa il corretto svolgimento delle OPA si occupano gli organismi di vigilanza della Borsa, la CONSOB in Italia.

Le OPA nell'ordinamento italiano Nell'ordinamento italiano le OPA sono attualmente disciplinate dagli artt. 101bis - 112 del Testo Unico della Finanza (TUF) contenuto nel D.Lgs. 58/98, nonché dalle norme di attuazione in materia di emittenti contenute nel regolamento della CONSOB.

La disciplina si divide in una parte generale, in cui sono contenute le norme di generale applicazione, e una parte speciale, che disciplina i singoli tipi di OPA previste.

La disciplina generale Soggetti coinvolti e tutele del legislatore I soggetti coinvolti sono: l'emittente, società target dell'operazione; l'offerente, chi fa l'offerta (anche soggetti privati); eventuali intermediari.

Le tutele del legislatore sono di tipo: formale, a garanzia della trasparenzaLa trasparenza deve essere garantita non solo nella fase iniziale ma anche durante tutta l'operazione, usando gli stessi strumenti per fare un'azione d'aggiornamento sugli elementi correttivi potenziali per tutelare, sul piano informativo, le parti più deboli (risparmiatori). È dunque una tutela strumentale alla parità di trattamento; sostanziale, a garanzia dei cosiddetti comportamenti corretti durante la negoziazione, intesi come di buona fede, che non siano tali d'alterare le condizioni negoziali del mercato.

Obblighi informativi offerente L'articolo 102 del Testo Unico della Finanza (TUF) stabilisce che l'offerente è tenuto ad una preventiva comunicazione alla CONSOB con documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. La CONSOB poi indica le eventuali informazioni integrative, specifiche modalità di pubblicazione e garanzie da prestare (reali o personali), entro un termine predeterminatoL'articolo 103 TUF disciplina specifica che è la CONSOB a determinare il contenuto del documento da pubblicare e modalità di pubblicazione. Questo va dai 15 ai 30 giorni a seconda che i prodotti finanziari ad oggetto siano quotati o meno (anche diffusi tra il pubblico). Se entro i 15-30 giorni la CONSOB non abbia espresso alcun parere vale il silenzio-assenso e il documento potrà essere pubblicato.

Il nuovo regolamento CONSOB ha poi specificato che l'offerente è tenuto in primo luogo alla pubblicità della comunicazione e quindi a dare senza indugio alla CONSOB, l'emittente ed al mercato un comunicato che deve indicare gli elementi essenziali dell'offertaSoggetti offerenti, i prodotti finanziari oggetto dell'offerta con l'indicazione del quantitativo che s'intende acquistare o scambiare, il corrispettivo offerto, le eventuali condizioni apposte all'offerta e il momento in cui l'offerta sarà lanciata, le finalità, le garanzie offerte e le partecipazioni già detenute dall'offerente.

Contestualmente l'offerente deve consegnare alla CONSOB altri documenti.

Una bozza del documento d'offerta laddove, nel caso vi siano contenute informazioni in grado di stupire il mercato, l'offerente dovrà fare un comunicato avvertendo il mercato e l'emittente di ciò che sta facendo.

Eventuali richieste d'autorizzazioni dell'autorità competenti si pensi ad esempio ad un'opa sul mercato bancario dove operazioni di questo tipo necessitano della previa autorizzazioni della Banca d'Italia.

Scheda d'adesione

Ulteriore documento per costituire garanzie di esatto adempimento o la dichiarazione dell'impegno a sottoscrivere prima dell'inizio del periodo d'adesione (da questo scaturisce che il procedimento d'offerta può dunque iniziare anche in assenza delle necessarie autorizzazioni delle autorità competenti).

Entro 15 giorni dalla ricezione (30 giorni se trattasi di prodotti non quotati in Borsa), la CONSOB può richiedere eventuali modifiche o integrazioni, o la richiesta di prestare particolari garanzie, reali o personali.

Obblighi informativi emittente L'articolo 103 sancisce che l'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta.

Il comunicato viene effettuato dal CdA ed esprime un giudizio sulla convenienza dell'offerta rivolto agli azionisti target. È in questa sede che si valuta il merito dell'operazione (convenienza economica) ed è quindi in questo momento che subentra la differenza tra OPA ostile (offerta giudicata poco conveniente) e amichevole (CdA suggerisce adesione). Il comunicato deve contenere: Eventuale convocazione assemblea per autorizzare atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; Aggiornamento informazioni a disposizione del pubblico circa il possesso di azioni da parte dell'emittente e amministratori, nonché dei patti parasociali; Informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo documento contabile reso pubblico Valutazione motivata dell'offerta: gli amministratori sono responsabili verso gli azionisti della ragionevolezza del loro giudizio

La consegna alla CONSOB deve avvenire entro due giorni dalla prevista data di diffusione del documento d'offertaDeve essere diffuso su organi di stampa oppure tramite consegna presso intermediari e stampa o con altri mezzi concordati con la CONSOB., se il comunicato non viene allegato al documento d'offerta deve essere pubblicato entro il primo giorno di durata dell'offertaLa durata dell'offerta, in caso il comunicato non sia allegato al documento d'offerta, comincia solo cinque giorni dopo la pubblicazione del documento d'offerta.

Condizioni dell'offerta Dopo la comunicazione dell'OPA, il prezzo del titolo va generalmente a rialzo per via della forte relazione che lega l'informazione alle variazioni di prezzo, ciò richiede il rispetto di determinate condizioni:

l'offerta è irrevocabile e quindi che ogni clausola contraria è nulla;

la parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che formano oggetto dell'OPA escludendo così che vengano stabilite condizioni d'offerta diverseL'intera disciplina è volta a garantire parità di trattamento a tutti gli azionisti e a garantire una tutela degli azionisti di minoranza, ai quali dovrebbe consentire di guadagnare almeno parte del premio di controllo, cioè il valore superiore delle azioni in quanto strumento di controllo societario oltre che titolo per la percezione dei dividendi. È stabilito, in particolare, che se l'offerente lancia un'OPA e poi compra fuori mercato (trattativa privata) ad un prezzo maggiore, il prezzo dell'OPA si adeguerà a questo.

Per quanto riguarda l'OPA volontaria: non è previsto un quantitativo minimo anche se per l'applicazione della disciplina v'è una soglia minima di valore che ammonta a 40 000 euro; l'offerente indica la quantità di strumenti finanziari che vuole acquistare, se non indicata, essa è uguale al quantitativo massimoL'offerente rimane obbligato anche se le adesioni sono minori; l'offerente può comunque riservarsi la possibilità di accettare la totalità degli strumenti finanziari anche se oltre la quantità massima che aveva indicato; l'offerente può anche indicare di non essere obbligato all'acquisto se le adesioni non raggiungono una soglia minima da lui indicata; l'offerente può comunque riservarsi la facoltà di accettare un quantitativo minore purché coerente con i suoi progetti sulla target (coerenza valutata dalla CONSOB).

Le OPA volontarie, quindi, possono essere sottoposte a condizioni purché non meramente potestative (sono ammesse le condizioni legali).

È prevista la possibilità di modificare l'offerta aumentando, ad esempio, il corrispettivo (rilancio) REF non può accompagnarsi ad una riduzione del quantitativo REF.

Svolgimento offerta La durata del periodo è concordata con la società di gestione del mercato, se l'oggetto dell'offerta sono strumenti finanziari quotati, o con la CONSOB, se non quotati. La durata del periodo va da un minimo di venticinque giorni ad un massimo di quaranta se trattasi di OPA volontaria totalitaria o di OPA preventiva lanciata su almeno il 60% dei prodotti finanziari. Per tutti gli altri tipi d'offerta la durata parte da un minimo di quindici giorni arrivando ad un massimo di venticinque.

L'offerente non può ridurre il periodo concordato, ma ha la facoltà di protrarlo comunque non oltre i suddetti limiti. La durata può essere protratta fino ad un massimo di 55 giorni dalla CONSOB quando giustificata da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e tutela degli investitori. È inoltre prevista una proroga automatica di dieci giorni se negli ultimi dieci giorni di pendenza dell'offerta viene convocata l'assemblea dei soci per assunzione di misure difensive.

Offerte concorrenti Un'offerta concorrente può essere lanciata da un terzo interessato ad acquistare le stesse azioni della target; deve avere un prezzo maggiore della precedente offerta ma può essere lanciata su un quantitativo minore. Può essere lanciata anche quando viene meno una condizione d'efficacia apposta alla prima offerta.Le adesioni perfezionano il contratto di compra-vendita, devono essere documentate in forma scritta e consegnate presso l'offerente, intermediari incaricati o depositari abilitati alla prestazione del servizio Rende revocabile l'adesione dell'oblato all'offerta precedente e deve essere lanciata al massimo cinque giorni prima della scadenza della prima OPA.

Rilancio dell'originario offerente Deve avere un prezzo maggiore dell'offerta concorrente e quantità ad oggetto almeno uguale a quella originaria. Il rilancio può essere effettuato fino a dieci giorni dall'offerta originaria e la sua durata d'adesione può essere adeguata a quella concorrente. L'esigenza è di definire una sorta d'asta con un arco di tempo definito, evitando dunque, l'instabilità del mercato. La CONSOB permette poi, a chi ha aderito alle offerte sconfitte di apportare i loro titoli all'offerta vincente entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta.

Obblighi successivi Ulteriori obblighi previsti sono: