L'indicazione geografica tipica SalentoDecreto Ministero Risorse Agricole del 20 luglio 1996 G. U. Repubblica Italiana n. 190 del 14 agosto 1996 è riservata ai mosti e ai vini che rispondono ai seguenti criteri:
bianchi, anche nelle varietà frizzante e passito; rossi, anche nelle varietà frizzante, passito e novello; rosati, anche nella varietà frizzante.
Indicazione geografica I vini a indicazione geografica tipica Salento bianco e rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, a bacca di colore corrispondente.
I vini a indicazione geografica tipica Salento rosato devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vitigno Negroamaro. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto fino a un massimo del 30%.
Vitigni L'indicazione geografica tipica Salento bianco, con la specificazione di uno dei seguenti vitigniconsentito il riferimento al nome di due Vitigni, D. m. 13 agosto 1997, pagina 1533 è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai seguenti vitigni per almeno l'85%: Bombino bianco; Chardonnay; Fiano; Garganega; Greco; Malvasia; Moscato; Pinot bianco; Sauvignon; Trebbiano; Verdeca; Vermentino.
L'indicazione geografica tipica Salento rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigniConsentito il riferimento al nome di due Vitigni, D. m. 13 agosto 1997, pagina 1533 è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai seguenti vitigni per almeno l'85%: Aleatico; ; Cabernet sauvignon; Lambrusco; Malvasia; Negroamaro; Primitivo, Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province dì Brindisi, Lecce e Taranto, fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica Salento rosato, con la specificazione del vitigno Negroamaro è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno l'85%.
Produzione Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica Salento, seguita o meno dal riferimento al nome dei vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10% per i rosati; 10,5% per i rossi; 11 % per il Primitivo.
Le uve destinate alla produzione della varietà frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Articolo 5.
Titoli alcolometrici I vini a indicazione geografica tipica «Salento», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Salento» bianco 10,5% «Salento» rosso 12% «Salento» rosato 11,5% «Salento» novello 11 % «Salento» passito secondo la vigente normativa.
Note
Categoria:Vini IGT Categoria:Salento