Il cursus honorum era l'ordine sequenziale degli uffici pubblici tenuti dall'aspirante politico sia durante il periodo repubblicano, sia nei primi due secoli dell'Impero romano.
Fu creato inizialmente per gli uomini di rango senatoriale. Poi sotto l'alto Impero, essendo i cittadini divisi in tre classi (patrizi, equestri e plebei), i membri di ciascuna classe potevano fare una ben distinta carriera politica (cursus honorum).Abbott, p. 374 Le magistrature tradizionali erano disponibili solo per i cittadini dell'ordine senatorio. Le magistrature che sopravvissero alla fine della Repubblica erano, in ordine di importanza nel cursus honorum: il consolato, la pretura, il tribunato plebeo, l'edilità, la questura e il tribunato militare.
Il cursus honorum conteneva un insieme sia di cariche politiche che militari. Ogni ufficio aveva un'età minima per l'elezione, ed un intervallo minimo per ottenere la carica successiva, oltre a leggi che proibivano di reiterare un particolare ufficio. Queste regole cominciarono ad essere alterate e poi ignorate nel corso dell'ultimo secolo della Repubblica. Per esempio, Mario fu console per cinque anni consecutivi tra il 104 e il 100 a.C.
Presentati ufficialmente come opportunità per un servizio pubblico, gli uffici vennero spesso trasformati in vere occasioni di auto gratificazione. Dopo le riforme di Lucio Cornelio Silla fu richiesto un intervallo di dieci anni per concorrere un'altra volta allo stesso ufficio.
Aver tenuto ogni carica all'età più giovane possibile (in suo anno) era considerato un grande successo politico, poiché mancare la pretura a 39 anni significava che si sarebbe potuti diventare console solo dopo i 42. Marco Tullio Cicerone espresse il suo estremo orgoglio, non solo per essere un homo novus ("uomo nuovo", ovvero colui che, primo nella sua famiglia e non appartenente alla nobilitas, ricopriva cariche curuli) per essere divenuto console, anche se nessuno dei suoi antenati aveva mai ricoperto prima di lui tale carica, ma anche per aver ricoperto la carica "nel giusto anno", ovvero nell'anno "più giovane possibile" (che a quel tempo era di 42 anni).M.T.Cicerone & Sallustio, trad. di H.W.Johnston & H.M.Kingery, Selected orations and letters of Cicero, Chicago 1910, Scott, Foresman & Co. (vedi nota 19, p.99).
Epoca repubblicana
Nella Roma repubblicana non c'era nulla che assomigliasse ad un moderno partito politico. I candidati erano scelti per la reputazione personale e per quella della loro famiglia (gens). I candidati che provenivano dalle famiglie più antiche erano favoriti poiché potevano usare l'influenza dei loro antenati per la propria propaganda elettorale.
Servizio e tribunato militare
Il cursus honorum cominciava ufficialmente con dieci anni di servizio militare (a partire dal compimento del diciassettesimo anno d'età) tra gli equites cioè i cavalieri, i patrizi o i plebei benestanti,Polibio, Storie, VI, 19, 4. e il resto dei plebei nella fanteria; se il generale era un parente o un amico di famiglia nel caso dei ricchi, il giovane poteva non militare nella cavalleria ma nel suo seguito, come comes e/o contubernalis: il nepotismo non veniva condannato, era anzi parte integrante del sistema. Questi dieci anni erano considerati obbligatori per essere qualificato ad un incarico politico, ma in pratica la regola non era applicata rigidamente. Nel corso di questi anni di servizio militare, attorno all'età di ventidue anni, alcuni riuscivano a ricoprire la carica, molto ambita, di tribuno militare. In seguito alla riforma mariana dell'esercito romano (107 a.C.), i sei tribuni appartenenti a ciascuna legione agivano come ufficiali dello stato maggiore, affiancando il legatus legionis nelle sue decisioni. Tale incarico durava normalmente due o tre anni. I passaggi successivi del cursus honorum erano realizzati tramite elezioni dirette che si svolgevano annualmente.
Magistrature ordinarie inferiori
Questura
Il secondo gradino del cursus era quello di questore (quaestor), che era considerato come il grado più basso di tutte le maggiori cariche politiche romane. I candidati dovevano avere almeno 30 anni (con la riforma di Augusto almeno 25 anni). Tuttavia i patrizi potevano anticipare la loro candidatura di due anni, sia per questa, sia per le altre cariche. I questori erano eletti dai Comitia tributa, normalmente prestavano assistenza sia ai consoli a Roma (e chiamati perciò urbani), occupandosi dell'amministrazione del tesoro pubblico (laerarium Saturni, vale a dire delle entrate ed uscite finanziarie);Byrd, p. 32.Lintott, p. 133. oltre a dare assistenza ai governatori provinciali, nelle attività finanziarie come loro segretari, come l'allocazione delle risorse o il pagamento delle armate provinciali.Lintott, p. 136. I questori potevano emettere denaro pubblico per particolari necessità, solo se erano stati precedentemente autorizzati a farlo da parte del Senato.Byrd, p. 179. Erano, quindi, assistiti da numerosi scriba, che collaboravano nel gestire la contabilità del tesoro centrale o provinciale. Il tesoro costituiva un enorme deposito sia per i documenti sia per le riserve monetarie. Non a caso i testi delle leggi emanate o anche i decreti del Senato romano (senatus consultum), erano depositati nel tesoro sotto la custodia dei questori. Venti questori servivano nella amministrazione finanziaria, sia a Roma, sia come aiutanti dei governatori provinciali. L'elezione a questore portava con sé, a partire dalla tarda repubblica, l'automatica ammissione tra i membri del Senato. Un questore poteva indossare la toga praetexta (con una larga fascia che bordava la tunica), ma non veniva scortato da littori e neppure disponeva di imperium. Il questore si occupava dell'amministrazione del tesoro pubblico.
Edilità
A 36 anni, gli ex questori si potevano candidare per l'elezione ad una delle quattro cariche di edile (aedilis). Gli edili erano magistrati eletti per condurre gli affari interni di Roma, e spesso collaboravano con le più alte cariche magistratuali.Byrd, p. 31. Questa carica non rientrava nel cursus honorum. Questo passaggio risultava, pertanto, facoltativo. Ogni anno, venivano eletti due edili curuli (formati dal 367/366 a.C.M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, Storia romana, Bologna 2002, p.67.) e due edili plebei (dal 471 a.C.). I comitia tributa, sotto la presidenza di un magistrato di grado più elevato (un console o un pretore), eleggevano i due edili curuli, i quali disponevano entrambi di una sedia curule, ma non dei littori e neppure del potere di coercitio.Lintott, p. 130. Il Concilium plebis, invece, sotto la presidenza di un tribuno della plebe, eleggeva i due edili plebei.
Tutti gli edili avevano ampi poteri sugli affari giornalieri interni alla città di Roma come, riparare e preservare i templi (da cui deriverebbe il loro titolo, dal latino aedes = "tempio") e gli altri edifici pubblici (in collaborazione con gli eventuali censori, che avevano funzioni similari); organizzare i giochi (ludi) e feste (festività romane) e guadagnandosi una buona dose di popolarità per il prosieguo della carriera; occuparsi di fognature, acquedotti e di approvvigionamenti della città di Roma; sovrintendere ai mercati cittadini; servire come giudici nell'ambito degli affari commerciali; mantenere l'ordine pubblico; conservare ed aggiornare i registri pubblici; emettere pubblici editti.Lintott, pp. 129-131. Ogni spesa pubblica fatta da un edile curule o da un edile plebeo, doveva però essere autorizzata dal Senato.
Tribunato della plebe
La carica di tribuno della plebe (tribunus plebis) era un passo importante nella carriera politica di un plebeo, anche se non faceva parte del cursus honorum. Erano infatti eletti dal Concilium plebis, piuttosto che dall'intero popolo di Roma (che comprendeva anche i patrizi). Ciò determinava che non fossero considerati dei veri e propri magistrati e che non disponessero della maior potestas. Il termine "magistrato plebeo" (Magistratus plebeii) risulterebbe, pertanto, un uso improprio del termine.Abbott, p. 152. Il tribunato fu il primo ufficio creato per tutelare i diritti dei cittadini comuni (plebei). I tribuni erano, pertanto, considerati dei rappresentanti del popolo, in modo che potessero esercitare un controllo popolare sugli atti del Senato (attraverso il loro potere di veto), salvaguardando anche la libertà civile di tutti i cittadini romani. Verso il periodo medio repubblicano, tuttavia, molti plebei risultarono talvolta più ricchi e potenti dei patrizi.
Dal momento che i tribuni erano considerati l'incarnazione del ceto medio-basso (i plebei), erano per definizione sacrosanti.Byrd, p. 23. La loro sacrosantitas era rafforzata da un impegno, preso con i plebei, di uccidere chiunque avesse danneggiato o interferito con un tribuno durante il suo mandato. I poteri dei tribuni derivavano dalla loro sacrosanctitas. Un'ovvia conseguenza di ciò fu che si considerava un'offesa capitale danneggiare un tribuno, l'ignorare il suo veto, o l'interferire con lui. La sacrosanctitas di un tribuno (e quindi anche tutti i suoi poteri giuridici) avevano effetto solo nella città di Roma. Se il tribuno era fuori dalle mura cittadine, i plebei in Roma non potevano far valere il loro giuramento di uccidere qualsiasi persona avesse danneggiato o interferito con il tribuno. Se un magistrato, un'assemblea o il Senato, non rispettavano le disposizioni di tribuno, quest'ultimo poteva interporre la sacrosanctitas della sua persona (intercessio) per fermare quella particolare azione.
Qualsiasi resistenza contro il tribuno equivaleva ad una violazione della sua figura sacra, e comportava la pena di morte. La loro mancanza di poteri magistratuali li rendeva indipendenti da tutti gli altri magistrati, tanto che nessun altro magistrato poteva porre il proprio veto contro un tribuno. In un paio di rare occasioni (ad esempio durante il tribunato di Tiberio Gracco), un tribuno poté utilizzare una forma di veto estremamente ampio su tutte le funzioni governative.Lintott, p. 125. E mentre un tribuno poteva porre il proprio veto contro ogni atto del Senato, assemblee o magistrati, poteva solo porre il veto alla legge, non alle misure procedurali vere e proprie. Per questi motivi, doveva essere fisicamente presente quando l'atto era presentato. Non appena il tribuno non era più presente, l'atto poteva essere completato, come se non fosse mai stato posto un veto.Abbott, p. 198.
Il controllo sul potere del magistrato (coercitio) era la provocatio, una prima forma di un giusto processo (habeas corpus). Ogni cittadino romano aveva il diritto assoluto di impugnare qualsiasi decisione di un magistrato, davanti ad un tribuno della plebe. In questo caso i cittadini potevano invocare la formula giuridica della provocatio ad populum, che richiedeva al magistrato di attendere che un tribuno intervenisse, e prendesse una decisione.Lintott, p. 94. Qualche volta, il caso era portato davanti al collegio dei tribuni, e qualche altra volta davanti al concilio della Plebe (assemblea popolare). Dal momento che nessun tribuno poteva mantenere i suoi poteri al di fuori della città di Roma, qui il potere di coercizione era assoluto. Un ulteriore controllo sul potere di un magistrato era quello chiamato di provincia, che richiedeva una divisione delle responsabilità.Lintott, pp. 101-102.
La rilevanza che ebbero per l'assoluta inviolabilità della persona del tribuno (tale norma sacra fu violata solo in occasione dell'assassinio di uno dei Gracchi) fu il motivo per il quale, in epoca imperiale, limperator faceva in modo di farsi attribuire senza soluzione di continuità la tribunicia potestas, oltre al ruolo ufficiale di difensore della componente più debole della società libera romana.
Magistrature ordinarie superiori
Pretura