Il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (o RSGP o GPSR, dall'inglese General Product Safety Regulation) è una norma dell'Unione europea che riguarda la sicurezza dei prodotti.

Il nome ufficiale del Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti è "Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio".

Entrato in vigore il 13 dicembre 2024, ha sostituito la precedente Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la Direttiva sui prodotti che imitano i prodotti alimentari (Direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori).

La validità di tale regolamento è riconosciuta nell'ambito di tutto il mercato unico europeo allargato (ovvero il mercato unico europeo con l'estensione ai paesi EFTA: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein).

Ambito di applicazione Il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti si applica a tutti i prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati, offerti ai consumatori nell'Unione europea attraverso qualsiasi canale di vendita (compresa la vendita online), ad esclusione di: medicinali per uso umano o veterinario prodotti alimentari e mangimi piante e animali vivi organismi geneticamente modificati (OGM) microrganismi soggetti a uso confinato sottoprodotti di origine animale prodotti fitosanitari attrezzature di trasporto gestite da un fornitore di servizi aeromobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurezza oggetti d'antiquariato prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimettere a nuovo prima di essere utilizzati.

Contenuti e obblighi

Il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti indica al suo interno i requisiti generali che devono possedere i prodotti per essere ritenuti "sicuri" e quindi per i quali è possibile la messa in commercio, fermo restando che, oltre a tali requisiti di sicurezza generali, a seconda del tipo di prodotto, si applicano anche i requisiti specifici stabiliti dalle altre norme dell'Unione (direttive e regolamenti) per il tipo di prodotto in questione (ad esempio: Regolamento macchine per i macchinari, Direttiva giocattoli per i giocattoli, ecc.).

L'obbligo di accertarsi che i prodotti siano sicuri non riguarda solo i fabbricanti, ma anche gli altri operatori economici (distributori, importatori, rappresentanti autorizzati o un prestatori di servizi di logistica dell'Unione). Nel caso in cui un prodotto risulti non sicuro, deve essere segnalato al portale Safety Gate, che ha sostituito il precedente sistema di allerta rapido dell'Unione, che era chiamato "RAPEX".

Al contrario di altre norme dell'Unione sulla sicurezza dei prodotti, il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti non richiede la marcatura CE sui prodotti. La marcatura CE va svolta comunque se al prodotto in questione si applicano, oltre al Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, anche altre norme dell'Unione che impongono la marcatura CE (ad esempio: Regolamento macchine, Direttiva bassa tensione, ecc.).

A prescindere che il prodotto sia marcato CE oppure no, secondo l'art. 9 del regolamento, il fabbricante ha l'obbligo di redigere una documentazione tecnica (anche chiamata "Fascicolo tecnico") che comprende, tra l'altro, una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche necessarie a valutarne la sicurezza e un'analisi dei rischi per la salute e la sicurezza associati al prodotto.

Altri obblighi per il fabbricante riguardano l'apposizione di un'etichetta di identificazione che contenga informazioni sul fabbricante (denominazione sociale, indirizzo, ecc.) e sul prodotto (marca, modello, anno di fabbricazione, ecc.) e la consegna ai consumatori di istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza del prodotto (a meno che il prodotto non sia "intrinsecamente sicuro", cioè non necessiti di tali istruzioni e informazioni per essere usato in sicurezza).

Note

Collegamenti esterni

Voci correlate Marcatura CE Prodotto (economia)

Categoria:Direttive dell'Unione europea