La Direttiva giocattoli è una norma dell'Unione europea che riguarda la sicurezza dei giocattoli.
A partire dal 18 giugno 2009, il nome ufficiale della Direttiva giocattoli è "Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli". Prima di tale data, con lo stesso nome "Direttiva giocattoli" si indicava la precedente norma abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/48/CE, ovvero la Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
La validità di tale direttiva è riconosciuta nell'ambito di tutto il mercato unico europeo allargato (ovvero il mercato unico europeo con l'estensione ai paesi EFTA: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein).
Ambito di applicazione La direttiva giocattoli si applica ai prodotti che la stessa norma definisce "giocattoli" all'articolo 2, ovvero "ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni".
Sono esclusi dall'ambito di applicazione i prodotti indicati nell'articolo 2, punto 2, e nell'allegato I della direttiva, tra cui: decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, prodotti chiaramente destinati a collezionisti adulti, fionde, succhietti, attrezzature da gioco per uso pubblico, trasformatori per giocattoli, monopattini e altri mezzi di trasporto non destinati a bambini, ecc.
Contenuti e obblighi
Secondo l'articolo 20 della Direttiva giocattoli, la conformità dei giocattoli a tale direttiva deve essere raggiunta solo utilizzando specifiche norme armonizzate oppure, sotto determinate condizioni, attraverso un controllo di terza parte svolto da un organismo notificato. Tale conformità è asserita dal produttore con la dichiarazione di conformità CE, che è uno dei documenti obbligatori facenti parte del fascicolo tecnico del prodotto, che deve comprendere, tra l'altro, anche un'analisi dei rischi per la sicurezza e le istruzioni per il consumatore, comprese le avvertenze per il consumatore (che devono essere fornite assieme al giocattolo).
I prodotti conformi alla Direttiva giocattoli e a tutte le altre norme pertinenti al prodotto stesso devono obbligatoriamente essere contrassegnati con la marcatura CE per indicarne la conformità. Nel caso in cui il giocattolo non sia conforme alla Direttiva giocattoli, ne è invece proibita la commercializzazione.
Gli obblighi della Direttiva giocattoli, indicati al capo II della direttiva, non riguardano solo i fabbricanti di giocattoli, bensì anche gli importatori, i distributori e eventuali rappresentanti autorizzati.
Per le regole di applicazione della direttiva è possibile fare riferimento a guide specifiche redatte dalla Commissione Europea.
Note
Voci correlate Marcatura CE Sicurezza dei giocattoli EN 71 Test del cilindro delle piccole parti Lion Mark
Categoria:Direttive dell'Unione europea Categoria:Marcatura CE