Il Superbonus 110% è stata una misura di incentivazione edilizia introdotta il 19 maggio 2020 dal governo Conte II. Consiste in una serie di meccanismi d'agevolazione, detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l'obiettivo di ammodernare costruzioni e infrastrutture migliorandone l'efficienza energetica e al contempo di stimolare e risollevare il settore edile in crisi a causa della pandemia di COVID-19.

Originariamente prevista come misura di rilancio post-lockdown che avrebbe dovuto terminare al 31 dicembre 2021, la misura è stata prorogata ed ampliata dal governo Draghi mediante decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 allungando la scadenza ultima fino al 30 giugno 2022 o 2023 a seconda dei soggetti coinvolti. Tale approvazione ha ricevuto un voto favorevole con maggioranza plebiscitaria e bipartisan di non tutta la destra, centro e sinistra.

In seguito, con decreti e leggi finanziarie, la misura è stata ulteriormente prorogata: solo successivamente sono emerse critiche e cambi di opinione, ma non è stato abrogato da Mario Draghi. Il successivo governo Meloni però lo ha limitato solamente a zone colpite da sisma o allagate, ed è rimasto in vigore, sebbene con percentuali a scalare fino al 31 dicembre 2025.

Il prolungamento della misura ha portato a sforare la spesa prevista, originariamente quantificata in 35 miliardi. A maggio 2023 il costo del solo Superbonus per le casse dello Stato ha raggiunto gli 86 miliardi di euro. Ad aprile 2024 il costo del provvedimento viene stimato in 160 miliardi di euro.

Nel giugno 2022 la misura è stata bocciata dalla Corte dei Conti a causa degli effetti distorsivi sul libero mercato. Anche in conseguenza di queste ripetute ampie proroghe, anziché una misura limitata di rilancio, è risultata una misura economicamente distorsiva e inflazionistica, con benefici relativamente modesti sul piano della riduzione delle emissioni di CO₂.

Descrizione Tra i principali incentivi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, il legislatore italiano ha introdotto, attraverso il Decreto Rilancio, il c.d. Superbonus 110%. Tra i riferimenti normativi a motivazione dell'intervento vi è la Direttiva UE 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo sull'efficienza energetica nell'edilizia.

La misura prevede una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1º luglio 2020. Inizialmente la fine prevista per l'applicazione del decreto era il 30 giugno 2022Il termine indicato è soggetto ad alcune proroghe. Più nello specifico, per gli IACP, il limite temporale entro il quale è possibile detrarre le spese si estende fino al 31 dicembre 2022, posticipabile ulteriormente fino al 30 giugno 2023 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022. Per i condomini invece, il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022., ma è stata poi estesa fino al 2025, con una riduzione progressiva dell'importo ammesso a detrazione: il 70% per le spese sostenute nel 2024 e il 65% per quelle sostenute nel 2025. La spesa deve essere opportunamente documentata ed effettivamente a carico dei contribuenti che possiedano o detenganoPiù nello specifico, la detrazione spetta ai proprietari e nudi proprietari, ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore), ai titolari di un diritto reale di godimento, ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile a condizione che le spese siano da lui sostenute e che bonifici e fatture siano a lui intestati, al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile., sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica o quelli antisismiciGli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale Sismabonus, disciplinato dal DM 28 febbraio 2017, n. 58 e modificato dal DM 6 agosto 2020, n. 329, sempre che le abitazioni si trovino nelle zone sismiche 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di "acquisto di case antisismiche"..

Per ottenere la detrazione è necessario un miglioramento dell'efficienza energetica, relativo ad ogni unità immobiliare, di almeno due classi energetiche. Qualora ciò non fosse possibile, bisognerebbe comunque ottenere il passaggio alla classe energetica immediatamente più alta. In ogni caso, il miglioramento della classe energetica dovrà essere accertato da soggetti abilitatiCertificatori energetici individuati ai sensi del D.P.R. n. 75/2013. a compiere la procedura di certificazione energetica degli edifici sulla base di requisiti tecnici minimiDeterminati tramite il decreto attuativo del MISE del 6 agosto 2020. stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico. Tale certificato dovrà poi essere inviato per via telematica all'Enea entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento insieme all'attestato di prestazione energetica contenente per l'appunto i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. Tra le varie misure adottate, il Decreto prevede l'incremento dell'Ecobonus al 110% per gli interventi di isolamento termico a cappotto delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie.

Ambito soggettivo Hanno diritto alla detrazione fiscale del 110%, nei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa, i seguenti soggetti:

le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliariSono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (villette), A8 (castelli) e A9 (abitazioni signorili) ossia le abitazioni di lusso., fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; i condomini; gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).

Ambito oggettivo Per ottenere la detrazione fiscale del 110% è necessario che le spese sostenute riguardino uno dei seguenti interventi prioritari (c.d. trainanti):

interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno. La superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all’eventuale locale sottotetto, infatti anche gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati; interventi, condominiali o su singole unità, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) nonché la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore o di microcogenerazione; interventi di riduzione del rischio sismico o di adozione di misure antisismiche.

Sono soggette alla stessa agevolazione, se effettuate congiuntamente agli interventi c.d. trainanti, le spese sostenute per gli interventi secondari (c.d. trainati), ad esempio quelli previsti dalla normativa ecobonusIn caso di interventi che danno diritto al superbonus del 110%, svolti congiuntamente ad altri interventi che beneficiano dell'Ecobonus con percentuali ridotte, è possibile estendere la detrazione del 110% anche a questi ultimi, nel rispetto dei limiti di spesa massimi consentiti per gli stessi. nei relativi limiti di spesa previsti, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o ancora l’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo integrati oppure impianti solari su strutture pertinenziali degli edifici.

Ulteriori presupposti tecnici Il legislatore ha previsto ulteriori obbiettivi minimi da raggiungere per l'ottenimento del beneficio fiscale 110%. Tra questi i principali sono: Assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche (solo per gli interventi di efficientamento energetico) Assicurare il rispetto di requisiti tecnici e di efficienza minima delle tecnologie impiegate, definiti per ciascun sotto-intervento con Decreto Ministeriale (solo per gli interventi di efficientamento energetico) Assicurare il rispetto dei criteri ambientali minimi (inerenti soprattutto la tecnica di fabbricazione dei materiali e la percentuale minima di riciclato) per i materiali isolanti Assicurare la riduzione di rischio sismico tramite apposita analisi strutturale e asseverazione del progettista (solo per gli interventi antisismici)

Inoltre viene introdotto l'obbligo di deposito della Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata per il Superbonus (c.d. CILAS), titolo edilizio che prevede come obbligatoria la nomina oltre che di un progettista abilitato anche di un direttore dei lavori, nonché l'attestazione di legittimità edilizia dell'immobile (sono quindi espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su edifici abusivi).

Congruità della spesa, asseverazione tecnica e visto di conformità Ai fini dell'ottenimento della detrazione 110% sono stati fin da subito introdotti anche adempimenti antifrode aggiuntivi ed inediti rispetto bonus edilizi precedenti. In dettaglio viene richiesto di dimostrare che l’intervento realizzato sia conforme alle leggi e alle norme vigenti, rispondente ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso e che la spesa sostenuta sia congrua. La relativa documentazione probante viene raccolta in unasseverazione tecnica redatta a cura di un professionista abilitato, quindi trasmessa agli enti di controllo. La spesa viene considerata congrua nel caso siano simultaneamente rispettati tre limiti: 1) la spesa non sia superiore a quella determinata tramite computo metrico estimativo degli interventi redatto facendo riferimento ai prezzari individuati da apposito Decreto Ministeriale; 2) per talune categorie di beni, la spesa non sia maggiore a quella indicata da apposito Decreto del Ministero della Transizione Ecologica; 3) La spesa non ecceda i massimali previsti per le tipologie di intervento in riferimento a ciascuna unità immobiliare.