Gli interventi fiscali sull'energia termica in Italia consistono in una serie di misure e strumenti di fiscalità ambientale adottati nel corso degli anni per regolare la produzione e il consumo di energia termica, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione nazionali ed europei. La produzione termica in Italia si articola attraverso diverse fonti primarie e sistemi tecnologici, tra cui il gas naturale, le pompe di calore, gli impianti solari termodinamici e le biomasse. L'efficienza complessiva del settore è supportata anche da sistemi avanzati di distribuzione e produzione congiunta, come la cogenerazione ("Combined Heat and Power" CHP) e le reti di teleriscaldamento urbano. Carbon Tax In adempimento agli impegni assunti in occasione della Conferenza di Kyoto del 1997 e con l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica, di stimolare l'efficienza energetica, l'innovazione tecnologica, nonché l'impiego di fonti rinnovabili, è stato ritenuto opportuno utilizzare lo strumento della fiscalità ambientale. Con l’articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è stata perciò istituita la c.d. Carbon Tax. Il comma in esame prevedeva, per gli esercenti dei grandi impianti di combustioneOssia coloro che possedevano un insieme di impianti di combustione localizzati in un medesimo sito industriale a condizione che almeno uno di detti impianti avesse una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW., un'imposta di 1.000 lire a tonnellata sui consumi di carbone, coke petrolifero e orimulsion (anche se lo stesso comma venne successivamente abrogato mediante d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26).
Nonostante lo sforzo legislativo compiuto nel 1998, la Carbon Tax non ha mai visto una concreta attuazione su suolo nazionale. Il 2020 si è chiuso con la legge di bilancio dove non figuravano i previsti tagli ai molti sussidi delle imprese che gestiscono fonti fossiliSi pensi ai sussidi alle trivelle, CIP6 alle fonti assimilate, esenzioni per imprese energivore, capacity market, incentivi indiretti alle aree geograficamente svantaggiate, finanziamenti pubblici, contributi alla capacità, incentivi alla gassificazione da fossili, fino a garanzie e prestiti pubblici., benché sia stata istituita un’apposita Commissione denominata: “Commissione interministeriale per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi”.La Commissione è composta, oltre che da esperti del ministero dell’Ambiente, da esponenti dei ministeri dell’Economia, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Politiche agricole, dello Sviluppo Economico.
Sulla base di quanto sostenuto dal Fondo monetario internazionale e della comunità scientifica, la Carbon tax costituisce lo strumento più efficace per combattere l’emergenza climatica e per consentire una scelta orientata verso l’utilizzo delle fonti rinnovabili. L'efficacia delle politiche di contrasto al cambiamento climatico richiedono però la combinazione di più interventi, tra cui la progressiva eliminazione dei sussidi alle fonti fossiliSecondo uno studio pubblicato su Nature dal titolo “Limited emission reductions from fuel subsidy removal except in energy-exporting regions” la sola rimozione di sussidi alle fonti fossili a livello globale produrrebbe, entro il 2030, una diminuzione delle emissioni di CO₂ compresa tra l’1 e il 5%, pari a una quantità compresa tra 0,5 e 2 miliardi di tonnellate di CO₂ dunque una cifra molto inferiore agli impegni fissati nell’accordo di Parigi che richiede invece una diminuzione di 4-8 miliardi di tonnellate di CO₂, che peraltro non permetterà ugualmente di rimanere sotto i 2 °C. e l'incremento degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione tecnologica. In quest'ottica, data la natura globale del fenomeno climatico, si rende necessaria una cooperazione e un coordinamento a livello internazionale.
Robin Hood Tax Un ulteriore intervento è rappresentato dalla c.d. Robin Hood tax, istituita dall’art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e convertita, con alcune modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133. La norma stabiliva l'applicazione di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico delle imprese operanti nei settori della raffinazione, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, GPL ed energia elettrica. Il prelievo era subordinato al conseguimento, nel periodo d'imposta di riferimento, di un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.
Con sentenza n. 10 del 9 febbraio 2015, la Corte costituzionale ne dichiarò l’illegittimità costituzionale per violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva dettati dagli art. 3 e art. 53 della Costituzione.
Secondo la Corte costituzionale, la violazione di tali principi era imputabile a tre fattori principali:
L’addizionale IRES non colpiva esclusivamente i "sovra-profitti" ma determinava un incremento generalizzato dell'aliquota applicata all'intero reddito dell’impresa; La misura assunse valore strutturale, nonostante l'istituzione con carattere temporaneo per far fronte alla situazione di crisi economica e al contestuale rincaro delle materie prime; Non erano previsti idonei meccanismi atti a verificare il trasferimento degli oneri fiscali dagli operatori sui consumatori finali.
Note
Esplicative
Bibliografiche
Voci correlate
fonti di energia rinnovabile energia geotermica cogenerazione costo dell'elettricità per fonte
Categoria:Diritto tributario italiano