Limposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta indiretta su tutti i beni e servizi scambiati in Italia, introdotta per la prima volta nel 1972 e attualmente presente.
L'aliquota principale in Italia è pari al 22% del prezzo sulle transazioni effettuate da consumatori finali, con alcune eccezioni.
Rappresenta una delle principali forme di entrate tributarie nel bilancio statale. Nel 2021, il suo gettito è stato pari a 147,981 miliardi di euro, e rappresenta oggi anche una delle principali fonti di gettito dell'Unione europea.
Storia
Prima della istituzione dell’IVA erano previste altre imposte che gravavano sulla produzione, ad esempio l’IGE (Imposta Generale sulle Entrate) italiana, istituita nel 1940, o l’ICA francese. Queste imposte, tuttavia, gravavano sul valore totale delle cessioni ad ogni singolo passaggio, generando un carico fiscale cumulativo, con conseguenti distorsioni di mercato. Simili imposte, infatti, avvantaggiavano, commercialmente, le imprese caratterizzati da ridotti passaggi di produzione (produzioni verticali) e penalizzavano le imprese con catene lunghe (produzioni orizzontali). Maggiori, infatti, erano i passaggi intermedi per arrivare al prodotto finale, maggiori erano le applicazioni delle imposte e dunque inevitabilmente maggiore era il prezzo finale del prodotto, con conseguente minore appetibilità sul mercato. Da simili anomalie, in Francia si individuò la giusta soluzione per evitare le distorsioni sopra indicate causate da carichi fiscali eccessivi: nel 1954 la Francia, infatti, introdusse la TVA, una imposta che colpiva il valore aggiunto creato nella filiera produttiva, senza, tuttavia, duplicazione. L’innovazione si fondava sul principio della detraibilità dell’imposta già versata nei vari passaggi intermedi.
Il 26 marzo 1957 l'Italia stipula, con altri cinque stati europei (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi), due trattati precursori della Comunità europea, uno dei quali sancisce la nascita della Comunità economica europea (CEE). Tra i vari obiettivi del trattato, vi era quello di armonizzare il sistema fiscale (vedi parte 3, titolo VII) verso una futura integrazione economica nell'Unione europea.
Questo obiettivo viene portato avanti nel successivo Trattato di fusione del 8 aprile 1965, che istituisce il Consiglio unico CEE, antesignano del Consiglio dell'Unione europea. Questo consiglio, nella riunione del 11 aprile 1967, adotta una prima direttiva in materia di “armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari”, la direttiva 67/227/CEE, che fa seguito agli articoli 99 e 100 del trattato istitutivo della CEE. Nella direttiva si descrive, nei principi fondamentali, un sistema comune di imposta sul valore aggiunto che “consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell'imposizione” (comma 1 dell'art.2). Nella direttiva 67/228/CEE (la seconda direttiva) si trova la descrizione dettagliata della nuova imposta.
La direttiva viene recepita, con rimpiazzo di undici imposte e bolli antecedenti, tra cui l'imposta generale sulle entrate, le imposte sul consumo del sale, di cartine per sigarette, sulle acque da tavola, sulla pubblicità, sui pedaggi autostradali, sulle utenze economiche, con la Legge 825 del 9 ottobre 1971, art. 5 (legge che ha anche introdotto l'imposta sul reddito delle persone fisiche - art. 2, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche - art. 3 e dell'imposta locale sui redditi - art. 4, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - art. 6).
La relativa disciplina fu del Decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 che portò all’eliminazione dell'Imposta Generale sulle Entrate (IGE). All'entrata in vigore, il 1º gennaio 1973, l'aliquota ordinaria, quella applicabile alla maggior parte di beni o servizi, fu stabilita nella misura del 12% (come riportato nella Gazzetta Ufficiale n.263 del 16 ottobre 1971 e nella n.292 del 11 novembre 1972, supplemento ordinario n. 1), portata al 14% nel 1977, al 15% nel 1980, al 18% nel 1982, al 19% nel 1988, al 20% nel 1997. Con D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge il 14 settembre 2011, con applicazione dal 17 settembre, l'aliquota ordinaria è salita al 21%.
Con la Legge di stabilità 2013 (approvata con legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012), il 1º ottobre 2013 è avvenuto l'aumento di un ulteriore punto percentuale e l'aliquota ordinaria dell'IVA ha raggiunto il 22%, mentre è rimasta al 4% per beni alimentari, di prima necessità e beni agricoli, e al 10% per i beni e prodotti turistici e per le opere edili (esclusa la vendita degli immobili).
A livello comunitario, l’IVA è regolata dalle norme della Direttiva 2006/112/CE, detta “Direttiva IVA” o “di rifusione”. Questa direttiva racchiude regole comuni agli Stati membri dell’Unione Europea e delinea gli elementi principali della materia, tra i quali: la definizione dei soggetti passivi, il requisito oggettivo dell’imposizione, il principio della territorialità e il meccanismo della detrazione. Sebbene la Direttiva del 2006 sia stata parzialmente modificata e integrata da direttive successive, essa resta comunque il punto di riferimento della materia a livello unionale.
La disciplina della parte relativa agli scambi intracomunitari è contenuta nel D.L. n. 331 del 30 agosto 1993.
Il Principio di neutralità Una definizione esplicita del concetto di neutralità non esiste. Infatti nell’ordinamento comunitario non c’è una norma che introduca e definisca questo principio, il quale risulta essere di origine interpretativa, derivando dall’esame complessivo delle norme di settore e dei principi generali dell’ordinamento tributario.
L’imposta sul Valore Aggiunto è strutturata in modo da consentire un rilevante prelievo a favore degli Stati, senza influenzare le scelte degli operatori finanziari riguardo l’organizzazione dei propri affari, né gravare sulle loro attività economiche e garantendo che analoghe operazioni vengano tassate nel medesimo modo e non vi siano disparità di trattamento legate alla lunghezza del ciclo economico/produttivo.Corte giust. UE, causa C-174/11, Ines Zimmermann
Una simile doppia finalità viene attuata, con la previsione di un, tendenzialmente generale, obbligo di assoggettamento ad IVA di tutte le attività e gli scambi effettuati a titolo oneroso, mediante un sistema che prevede un versamento dell'imposta e una successiva detrazione della stessa.
Con questo sistema di addebito e pagamento in una primo momento, e di successiva detrazione di quanto pagato, l’imposta riesce a colpire solamente il “maggior valore” prodotto in ogni fase/stadio della produzione.
Questo sistema fa si che per gli operatori economici l’IVA sia una imposta sostanzialmente neutra, finendo per gravare solo su chi acquisti un bene per un uso non finalizzato e strumentale ad una filiera commerciale e, dunque, solo sul consumatore finale.
Si possono quindi distinguere i soggetti “passivi di fatto” dell’IVA e cioè coloro che, come consumatori finali, non hanno diritto di detrarre l’imposta versata, e i soggetti “passivi di diritto” che, versando prima l’imposta, ma successivamente detraendola, agiscono come canali di raccolta dell’imposta per conto dello Stato.Corte giust. UE, C-475/03, Banca popolare di Cremona
Altra distinzione che può farsi, in ambito IVA, è tra “neutralità interna”, riferita al mercato interno del singolo Stato e “neutralità esterna”, riferita a operazioni transnazionali e il cui scopo è mantenere una leale concorrenza nel mercato globale.
La sempre più crescente globalizzazione dei mercati rende, infatti, l’applicazione del principio in ambito transnazionale particolarmente delicata, dovendosi conciliare, da un lato, la necessità di mantenere l’ininfluenza dei vari passaggi intermedi compiuti anche fra diversi Stati e dall’altro, la necessità di evitare frodi o abusi che sono facilitati dalle maggiori difficoltà di controllo su scambi che intervengono tra Nazioni diverse.
In ambito transnazionale, dunque, il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto produce la cosiddetta “trasparenza” del tributo anche tra Stati diversi. II gravare solo sul consumatore finale consente all'operatore economico di non sentire il peso fiscale anche comprando beni in un paese diverso da quello in cui opere e contribuisce ad attuare, in tal modo, uno dei principi cardine dell’Unione Europea, quello della libertà di concorrenza e di movimento dei beni e delle merci (oltre che dei cittadini e dei lavoratori).
Il principio di neutralità fiscale rappresenta, dunque, una delle basi su cui si poggia un reale libero mercato comune, dal momento che la variabile fiscale è una variabile molto delicata che può influire, anche in modo determinante, sugli scambi commerciali tra Stati.
Le barriere fiscali costituiscono infatti importanti, se non determinanti, variabili economiche, le quali possono sensibilmente interferire rispetto all’assetto ottimale della libera concorrenza tra le imprese e, in definitiva, sulla stessa organizzazione del capitalismo e globalismo moderno.
I soggetti passivi dell'IVA A livello unionale, la soggettività passiva dell’IVA è disciplinata dalla Direttiva 2006/112/CEDirettiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006, art. 9, stabilendo che è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA) chi esercita in modo indipendente un’attività economica.
È ricompresa nella definizione l’attività di sfruttamento di un bene materiale o immateriale col fine ultimo di ricavare proventi con carattere di stabilità o qualsiasi attività di commercializzazione, di prestazioni di servizi, di produzione ed esercizio di libere professioni.
A livello nazionale, gli articoli 4 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 4-5. definiscono come soggetti passivi di IVA coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in materia di esercizio di arti, professioni e impresa.
Il funzionamento concreto dello schema IVA prevede che il soggetto passivo addebiti l’imposta nelle fatture da lui emesse, detraendo l’imposta precedentemente sostenuta sugli acquisti, mentre il consumatore finale sostiene l’onere dell’imposta incorporata nel prezzo nella sua integralità.
A seguito dell’acquisizione della soggettività passiva sorge l’obbligo di dichiarare l’inizio della attività all’amministrazione finanziaria. Al soggetto passivo viene attribuito come conseguenza un numero identificativo denominato partita IVA, avente fine dichiarativo.
Per applicare l’imposta il soggetto passivo deve precisare la base imponibile e individuare l’aliquota da applicare. I due elementi, aggiunti all’ammontare dell’IVA, devono essere riportati nella fattura.
La fattura elettronica va emessa per legge:
Entro 12 giorni dalla data dell’operazione, se immediata Entro il 15 del mese successivo, se differita.
Nel caso si verificasse un aumento dell’imponibile, il soggetto passivo deve emettere una fattura integrativa.DPR 633/1972, art. 26, comma 1.
Nel caso si verificasse una diminuzione dell’imponibile, il soggetto passivo può procedere a rettifica mediante la nota di credito.DPR 633/1972, art. 26, comma 2
Le fatture ricevute ed emesse devono essere riportate negli appositi registri, dai quali si evince l’imposta dovuta all'Erario da parte del soggetto passivo.
Caratteristiche Le imposte si dividono in dirette e indirette.