Il Consiglio Oleicolo Internazionale (International Olive Council o IOC in inglese, Conseil Oléicole International in francese, e Consejo Oleicola Internacional in spagnolo) è l'unica organizzazione internazionale al mondo dedicata all'olio d'oliva e olive da tavola. Ha la sua sede a Madrid, dove è stato creato nel 1959 sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Il Consiglio contribuisce in modo decisivo allo sviluppo responsabile e sostenibile dell'olivo e fornisce un forum mondiale in cui le politiche vengono discusse ed adottate per affrontare le sfide che attendono il settore. Si compone di 19 membri, uno dei quali è l'Unione europea, in rappresentanza di tutti i suoi paesi produttori di olive da tavola ed oli d'oliva.

Storia Il COI è stato istituito nel 1959 per gestire i diversi accordi internazionali in materia d'olio che si erano succeduti per cinquanta anni per promuovere l'olivo, l'olio d'oliva e le olive da tavola. Il primo Accordo Internazionale sull'olio d'oliva ed olive da tavola è stato adottato il 17 ottobre 1955 durante la Conferenza Internazionale dell'olio d'oliva convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e dopo quattordici giorni di negoziato fra la Federazione Internazionale Oleicola (FIO), l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Dopo questo accordo internazionale (chiamato Accordo del 1956), se ne sono succeduti altri 5: Accordo del 1963 Accordo del 1979 Accordo del 1986 Accordo del 2005 Accordo del 2015

Sotto il mandato che è stato affidato dall'Accordo Internazionale, uno degli obiettivi del COI è lo studio e l'applicazione di misure d'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dell'olio d'oliva e olive da tavola, al fine di promuovere il commercio internazionale e per individuare i diversi tipi di frodi ed adulterazioni che potrebbero screditare il prodotto ed alterare l'equilibrio del mercato internazionale. Il Consiglio svolge questo mandato attraverso varie attività svolte nella standardizzazione, ovvero: Sviluppo ed attualizzazione della Norma Commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva"Norma Commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva" e della Norma Commerciale applicabile alle olive da tavola Preparazione delle proposte di revisione delle norme alimentari del Codex Alimentarius. Creazione di guide di gestione della qualità dell'industria degli oli d'oliva e delle olive da tavola. La Norma Commerciale applicabile agli oli d'oliva ed agli oli di sansa d'oliva applica i criteri fisico-chimici di ciascuna delle denominazioni d'olio d'oliva e d'olio di sansa d'oliva citate nel Accordo Internazionale, così come i criteri di qualità e purezza che distinguono ogni denominazione. I Membri del Consiglio si impegnano a vietare l'uso di qualsiasi altra denominazione diversa da quella specificata. La Norma Commerciale indica anche la metodologia per il campionamento e l'analisi chimica degli oli. Per definire gli strumenti più adatti a questo scopo, il COI ha il supporto d'esperti in chimica oleicolo dei suoi paesi membri, che hanno contribuito a definire i diversi metodi. Il COI collabora anche con altre organizzazioni internazionali e, a volte, si riferisce ai metodi d'analisi dell'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO), l'Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC) e la Società Americana di Chimici d'Oil (AOCS). Infine, la Norma Commerciale affronta anche altre questioni, come gli additivi alimentari, i contaminanti, l'igiene, l'imballaggio, la tolleranza in materia di riempimento di contenitori ed etichettatura dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva. Le diverse categorie di denominazioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva con la definizione per ogni termine sono dati.

I. L’olio d'oliva è l'olio ottenuto esclusivamente dal frutto dell'olivo, con esclusione degli oli ottenuti mediante solventi o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Viene classificato come segue: A. Oli d'oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri fisici in condizioni, specialmente termiche, che non causano l'alterazione dell'olio, e che non hanno alcun trattamento diverso dal lavaggio, la decantazione, la centrifugazione e la filtrazione. Sono classificati e designati come segue: a) Oli d'oliva vergine adatti al consumo nel modo in cui sono ottenuti: i) Olio d'oliva extra vergine: olio d'oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è come massimo di 0,8 g per 100g e le cui altre caratteristiche corrispondono a quelle previste per questa categoria; ii) Olio d'oliva vergine: olio d'oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è come massimo di 2,0 g per 100g e le cui altre caratteristiche corrispondono a quelle previste per questa categoria; iii) Olio d'oliva vergine comune: olio d'oliva vergine in cui acidità libera espressa in acido oleico è come massimo di 3,3 g per 100 g e le cui altre caratteristiche corrispondono a quelle previste per questa categoria (questo prodotto può essere venduto solo direttamente al consumatore se è consentito nel paese di vendita al dettaglio; se non è così, la denominazione di questo prodotto sarà adattata alle disposizioni legislative del paese in questione). b) Olio d'oliva vergine non adatto per il consumo tal quale: Olio d'oliva vergine lampante: olio d'oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g e/o le cui caratteristiche organolettiche e altre corrispondono a quelle previste per questa categoria. Esso è destinato alla raffinazione per il consumo umano o usi tecnici. B. Olio d'oliva raffinato: olio d'oliva ottenuto dalla raffinazione di oli d'oliva vergini. La sua acidità libera espressa in acido oleico è come massimo di 0,3 g per 100g, e le cui altre caratteristiche corrispondono alle previste per questa categoria (questo prodotto può essere venduto direttamente al consumatore se è consentito nel paese di vendita al dettaglio). C. Olio d'oliva: olio costituito da una miscela d'olio d'oliva raffinato e di oli d'oliva vergini adatti al consumo tal quale. La sua acidità libera espressa in acido oleico è come massimo di 1 g per 100 g, e le cui altre caratteristiche sono conformi a quelle previste per questa categoria (il paese di vendita al dettaglio può richiedere una denominazione più precisa).

II. L’olio di sansa d'oliva è l'olio ottenuto mediante trattamento con solventi o altri mezzi fisici di sanse d'oliva, con l'esclusione degli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Classificato come segue: A. Olio di sansa d'oliva crudo: olio di sansa d'oliva le cui caratteristiche rientrano in quelle previste per questa categoria. Esso è destinato alla raffinazione per il consumo umano o usi tecnici. B. Olio di sansa d'olivo raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa crudo. La sua acidità libera espressa in acido oleico è come massimo di 0,3 g per 100 e le cui altre caratteristiche corrispondono alle previste per questa categoria (questo prodotto può essere venduto direttamente al consumatore solo se è consentita la sua vendita al dettaglio nel paese). C. Olio di sansa d'oliva: olio costituito da una miscela d'olio di sansa d'oliva raffinato e d'oli d'oliva vergini adatti al consumo nel modo in cui sono ottenuti. La sua acidità libera espressa in acido oleico è come massimo di 1 g per 100 g e le cui altre caratteristiche corrispondono alle previste per questa categoria. Questa miscela non può in alcun caso essere chiamata “olio d'oliva” (il paese di vendita al dettaglio può richiedere una denominazione più precisa).

Membri del COI Albania (2009) Algeria (1963) Arabia Saudita (2023) Argentina (1965 – 1974, 2009) Egitto (1964) Georgia (2019) Giordania (2002) Iran (2004) Israele (1958) Libano (1973) Libia (1956, 2003) Marocco (1958) Montenegro (2007) Palestina (2017) Tunisia (1956) Turchia (1963 – 1998, 2010) Unione europea 27 stati membri UE dal 2020 Uruguay (2013) Uzbekistan (2021)

Sede Ha sede a Madrid dal 1959, anno della sua fondazione. Da allora, il Consiglio Oleicolo Internazionale ha firmato quattro accordi successivi di sede col Regno di Spagna, il paese in cui ha sede l'organizzazione. In tale accordi sono stati stipulati i diritti, immunità e privilegi della sede, personale e rappresentanti del COI. L'accordo attuale è in vigore dal 16 aprile 2021.

Lingue ufficiali Il COI ha come lingue di lavoro il francese e l'inglese, e come lingue ufficiali l'arabo, il francese, l'inglese, l'italiano e lo spagnolo.

Finanziamenti Il finanziamento del Consiglio Oleicolo Internazionale è fornito esclusivamente dai contributi obbligatori degli stati membri, in conformità con l'articolo 17 del Accordo. Ogni anno, in occasione della riunione annuale, il Consiglio dei Membri determina l'importo del contributo da versare per ogni Stato membro per l'anno solare successivo, calcolato dal numero d'azioni corrispondenti ad ogni membro, in virtù delle disposizioni dell'articolo 8 del Accordo.

Struttura Il COI ha una struttura articolata in tre elementi fondamentali: il Consiglio dei Membri e i suoi Comitati, il Presidente dell'Organizzazione e la Segretaria Esecutiva. Consiglio dei Membri Il Consiglio dei membri è il principale organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale. È composto da un rappresentante per ciascun membro, eventualmente affiancato da supplenti e consiglieri. Si riunisce almeno una volta l'anno per esaminare il lavoro svolto dall'organizzazione e approvare il programma di attività e il bilancio dell'anno successivo. Le sessioni del Consiglio dei membri si tengono in genere presso la sede del COI. Le decisioni del consiglio dei membri sono prese per consenso. Se risulta impossibile ottenere una decisione per consenso, si fa ricorso a una procedura che permette l'adozione di decisioni a maggioranza qualificata.

Comitati Il dibattito in sede di comitati pone le basi delle proposte e dei piani di azione triennali che verranno sottoposti e approvati dal Consiglio dei membri. Oggi i comitati del COI sono cinque: Comitato Economico e di Promozione: Esamina e approva le statistiche compilate dal Segretariato esecutivo in materia di produzione, consumo, importazioni, esportazione e scorte di olio di oliva e olive da tavola. Segue gli sviluppi del mercato e delle politiche nazionali nel settore oleicolo e formula proposte per favorire l'equilibrio tra domanda e offerta. Il comitato inoltre esamina il lavoro svolto e i programmi futuri in materia di attività e campagne di promozione del consumo di olio di oliva e olive da tavola. Ha inoltre funzioni di orientamento nei confronti delle strategie promozionali del COI. Comitato di Chimica, Standardizzazione e Ricerca: analizza e discute i programmi e le attività in materia di chimica oleicola e standardizzazione, si occupa di accreditare laboratori di analisi fisico-chimica e panel sensoriali valutandone le performance, organizza discussioni e tavoli tecnici su qualità, composizione e limiti di legge per oli da oliva e olive da mensa, gestisce gli accordi sul controllo di qualità e le procedure di arbitrato. Comitato di Olivicoltura, Assistenza Tecnica ed Ambiente: si occupa di formazione e assistenza tecnica "su misura" per i paesi membri, ricerca e sviluppo in materia di olivicoltura e risorse genetiche, trasferimento tecnologico.