Il servizio civile universale (in sigla SCU; già servizio civile nazionale) è il servizio civile nazionale italiano.

Consiste nel dedicare volontariamente un anno alla difesa civile della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel 2012 assorbe le funzioni dell'ex Ufficio nazionale per il servizio civile e, da allora, pubblica ogni anno un bando, strutturato su migliaia di progetti, gestiti in collaborazione con diversi enti, sia pubblici che privati. Inoltre esistono specifici bandi nazionali per Servizio Civile Digitale, Ambientale e Agricolo e regionali per progetti di servizio civile, istituito da leggi regionali.

Storia La legge Marcora: l'obiezione di coscienza e il servizio civile

Il servizio civile venne introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772 di cui fu relatore il senatore Giovanni Marcora, come alternativa al servizio militare di leva in Italia riservata a coloro che si dichiaravano obiettori di coscienza (così infatti erano chiamati coloro che rifiutavano di svolgere il servizio di leva per motivi personali, umanitari o religiosi). La scelta inizialmente era valutata da una giuria di psicologi militari, che avevano il compito di valutare le reali motivazioni del giovane al rifiuto del servizio militare, e la durata del servizio civile sostitutivo era maggiore di quella del servizio militare: l'articolo 5 comma 1 prevedeva che l'obiettore dovesse svolgere otto mesi di servizio in più rispetto al periodo che avrebbe trascorso nell'arma militare di appartenenza.

L'atteggiamento particolarmente severo della commissione incaricata di valutare le domande di obiezione, che inizialmente pareva determinata a trovare nel comportamento e nelle dichiarazioni dei giovani un qualsiasi elemento che potesse metterne in dubbio l'autenticità della volontà di rifiutare l'uso delle armi e della violenza per motivi umanitari o religiosi, , e poi alcuni ragazzi, che si erano visti negare lo status di obiettori, a ricorrere ai tribunali, alla scopo di vedersi riconosciuto tale diritto. I tribunali hanno accolto le domande affermando l'arbitrarietà delle scelte della commissione e creando così di fatto limiti notevoli all'esercizio del potere di respingere le domande di obiezione. La scelta del servizio civile sostitutivo come obiettore di coscienza implicava varie limitazioni, tra cui l'impossibilità di essere titolare di impieghi presso la pubblica amministrazione italiana, di ottenere licenza di porto d'armi e di svolgere qualsiasi lavoro che comportasse l'utilizzo di armi, ad esempio il vigile urbano, la guardia giurata e tutte le professioni legate alle forze armate e forze di polizia italiane, incluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La giurisprudenza costituzionale negli anni '80 Negli anni ottanta la legge venne sottoposta a questioni di illegittimità innanzi la Corte costituzionale, la quale si è sempre pronunciata negativamente, in base al principio che l'obbligo di difendere la patria non deve essere espletato esclusivamente con una difesa armata, e ne ha dichiarato però incostituzionali alcuni articoli, come ad esempio nella sentenza n. 164 del 1985, che per la prima volta affermò la pari dignità del servizio civile a quello militare, riconoscendo anche al primo la funzione di difesa della patria, anche se perseguita con modalità diverse, e la sentenza n. 470 del 1989, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 della legge del 1972 nella parte che stabiliva la durata del servizio civile sostitutivo di quello armato superiore di 8 mesi a quella del servizio militare.

L'abolizione del periodo aggiuntivo di 8 mesi del servizio civile contribuì all'aumento, nel corso degli anni, del numero di obiettori. Ciò fu il frutto di varie proteste da parte di alcuni obiettori, che rifiutarono di svolgere gli 8 mesi aggiuntivi. Costoro, richiamati in caserma dopo il rinnovo del loro rifiuto degli 8 mesi previsti, furono messi sotto processo. Il tribunale rimandò alla Corte costituzionale la questione della costituzionalità dell'art. 5 comma 1.

Le novità della legge 230/1998: l'Ufficio nazionale per il servizio civile

Negli anni a seguire l'importanza sociale rivestita dall'obiettore di coscienza ha fatto sì che si rendesse sempre più importante una nuova disciplina dell'istituto, al fine di parificare i due servizi in termini di opportunità e di diritti. La prima regolamentazione del servizio civile si ebbe però solo con la legge 8 luglio 1998 n. 230, che oltre a dettare una nuova disciplina in tema di obiezione di coscienza, istituì l'Ufficio nazionale per il servizio civile.Art. 8 comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230.

La norma del '98, abrogando la precedente legge n. 772/1972, sancì esplicitamente che i cittadini che prestavano il servizio civile godessero degli stessi diritti di coloro che svolgevano il tradizionale servizio militare, che il suo espletamento desse diritto, nei pubblici concorsi, allo stesso punteggio per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, parificò la durata del servizio civile a quella del servizio militare, previde la possibilità che il servizio civile potesse essere svolto anche all'estero e addirittura che gli obiettori potessero essere impiegati in missioni umanitarie, anche in quelle che comportavano l'impiego di forze armate. Tale norma istituì inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile con il compito di organizzare e gestire la chiamata, l'impiego, la formazione e l'addestramento degli obiettori.

La legge 64/2001: il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale

Con la legge 6 marzo 2001 n. 64 venne istituito il servizio civile nazionale, qualificandolo non più come alternativo e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio. Venne inizialmente avviato in fase sperimentale e riservato esclusivamente alle donne e agli uomini inabili alla leva di età fino ai 26 anni. Il d.lgs 5 aprile 2002, n. 77, che ne regolamentò la disciplina, innalzò anche l'età massima fino ai 28 anni, a partire dal 1º gennaio 2005.Art. 3 comma 1 .lgs 5 aprile 2002, n. 77. Intanto, la sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2004 n. 228 confermò che il dovere costituzionale dei cittadini della difesa della patria può venire svolto in maniera equivalente con modalità diverse e/o estranee alla difesa militare.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 228 del 2004 ribadì quanto in precedenza affermato dalla sentenza del 1985; con DPCM del 18 febbraio 2004 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta" (DCNAN). La legge 23 agosto 2004, n. 226 che determinò la sospensione alle chiamate al servizio militare di leva in Italia, a partire dal 1º gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio, trasformando quindi il servizio civile nazionale come esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari, venendo quindi a essere accessibile anche a tutti i cittadini di sesso maschile che non abbiano prestato il servizio militare. Della gestione e coordinamento a livello nazionale se ne occupa, a partire dal 2012, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Il d.lgs. n. 40/2017 e l'istituzione Durante il governo Renzi, la legge delega 6 giugno 2016 n. 106 conteneva disposizioni per l'istituzione di un servizio civile universale, la delega venne attuata dal successivo governo Gentiloni col d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40; ulteriori circolari ne hanno chiarito e disciplinano vari aspetti applicativi.

Caratteristiche Il servizio consiste nel prestare attività svolgendo incarichi di assistenza o di utilità sociale o di promozione culturale. Esso può essere svolto a livello nazionale o regionale in relazione all'ente pubblico che emana apposito bando. L'ente deve essere però accreditato presso un albo nazionale tenuto dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.Art. 5 comma 1 d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77. La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 23 settembre 2013 ha stabilito delle norme in tema dell'accreditamento in tema degli enti pubblici.

Gli enti interessati Ogni anno il Dipartimento per le Politiche Giovanili pubblica un bando, strutturato su diversi progetti, per decine di migliaia di posizioni disponibili. Ogni progetto è gestito da un ente di riferimento per la formazione generale dei volontari e da un ente attuatore dello stesso, responsabile anche della formazione specifica, inerente allo specifico progetto. Le ore di formazione specifica non devono essere inferiori a 50. La durata complessiva della formazione generale e specifica non può essere inferiore a 80 ore.

Requisiti Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto il 18º e non raggiunto il 29º anno d'età; cittadinanza italiana o residente straniero regolare; godano dei diritti civili e politici; non siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Ulteriori requisiti potranno poi essere richiesti, da parte degli enti, connessi all'attuazione dei singoli progetti.

Una volta terminato l'anno di servizio civile, i volontari che lo hanno concluso senza demerito, potranno beneficiare dei posti di riserva nei concorsi per l'impiego civile nella pubblica amministrazione italiana, come previsto dalla legge.

Cause di esclusione Non possono presentare domanda di partecipazione:

gli appartenenti alle forze armate italiane e alle forze di polizia italiane; i cittadini condannati con sentenza anche non definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata; i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64; i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza; i giovani che abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell'anno precedente, di durata superiore a 3 mesi; i giovani che non hanno compiuto 18 anni o che abbiano superato i 29 anni.

Intercompatibilità Sono incompatibili tra loro esperienze di Servizio civile universale, digitale, ambientale. Sono compatibili invece con progetti di Servizio civile regionale, Garanzia Giovani, Corpi Civili di Pace e IVO4All.

Dati statistici Domande e incrementi Con l'emanazione della legge 230/1998, si ebbe un notevole incremento del numero degli obiettori rispetto agli anni precedenti, fino a registrare nel 2000 il sorpasso di questi ultimi sui militari di leva.

+ Richieste di ammissione dal 1972 al 20001972 1975 1980 1985 1990 1995 20000,2% 2% 3% 5% 12% 24% 53%

Stando ai dati forniti dalla LOC (Lega Obiettori di Coscienza) nel 1988 le dichiarazioni erano 5697, nel 1989 13.746, 16.000 domande nel 1990 e nel 1993 ci furono 28.000 dichiarazioni, nel 1994 30mila dichiarazioni, nel 1996 si sfiorarono le 50.000 obiezioni di coscienza al servizio militare. Nel 1998 le dichiarazioni di obiezione di coscienza erano 70.000 e nel 1999 si raggiunse la stratosferica cifra di 110.000 domande sancendo il definitivo “sorpasso” dei giovani obiettori sui loro coetanei in divisa.