La legge 6 novembre 2012, n. 190 (nota anche come legge Severino dalla proponente Paola Severino) è una legge della Repubblica Italiana in tema di prevenzione e repressione della corruzione, emanata durante il governo Monti.
Ad essa seguirono alcuni decreti legislativi attuativi: ovvero il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Storia L'esigenza di una normativa apposita scaturì da alcuni studi compiuti dall'UE e dall'OCSE in materia di corruzione che stimavano un costo per lo Stato di 60 miliardi l'anno, pari al 3,8% del Pil (con una media UE dell'1%). In un rapporto, datato 2011, l'Italia figurava come il terzo paese OCSE più corrotto, con un punteggio CPI (Corruption Perception Index) pari a 6.1 subito dopo Messico e Grecia. Tra le soluzioni prefigurate, ve ne erano alcune affacciate nei lavori preparatori di trattati internazionali stipulati sotto l'egida delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa.Il Rapport esplicatif della Convenzione penale sulla corruzione, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella sua 103ª sessione (novembre 1998) ed aperta alla firma il 27 gennaio 1999, enuncia all'articolo 4 la necessità di estendere ai componenti di assemblee elettive (sia a livello locale che regionale e nazionale, sia a coloro che svolgono funzioni amministrative che legislative) la disciplina sanzionatoria della corruzione. Anche quando si sanziona il lato meno forte del pactum sceleris di tipo corruttivo, il bene giuridico meritevole di tutela penale consiste nella «transparency, the fairness and impartiality of the decision-making process of domestic public assemblies and their members from corrupt manoeuvres». Ne deriverebbe che non vi possono essere ambiti sottratti alla sanzione interdittiva conseguente alla condanna penale passata in giudicato.
In attuazione dell'articolo 6 della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, il governo Berlusconi IV varò il 1º maggio 2010 su proposta del Ministro della giustizia Angelino Alfano, un disegno di legge contenente misure per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione italiana. L'iter di approvazione della legge - lungo e difficoltoso - terminò solo durante il governo Monti, che vi apportò alcune, sensibili, modifiche; l'iniziale opposizione, a queste ultime, de Il Popolo della Libertà fu sormontata dalle argomentazioni del nuovo Ministro della giustizia, che intervenne ripetutamente nel corso dell'iter parlamentare.Cfr. seduta Assemblea del Senato del 17 ottobre 2012, intervento di replica del ministro Severino.
Iter legislativo L'iter di approvazione della legge fu lungo e travagliato; di seguito le varie fasi:
1º marzo 2010 – Il Consiglio dei ministri vara il ddl anticorruzione su proposta del ministro della giustizia Angelino Alfano; 15 giugno 2011 – Il Senato approva il disegno di legge con 145 sì, 119 no e 3 astenuti; 14 giugno 2012 – La Camera approva, modificandolo, il disegno di legge con 354 sì, 25 no e 102 astenuti; 17 ottobre 2012 – Il Senato approva, modificandolo ulteriormente, il disegno di legge con 256 sì, 7 no e 4 astenuti; 31 ottobre 2012 – La Camera approva in via definitiva il disegno di legge con 480 sì, 19 no e 25 astenuti; 6 novembre 2012 – Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano firma la legge.
Contenuto La legge, oltre ad avere un contenuto dispositivo immediato, come l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere un piano di prevenzione per la corruzione e il conferimento alla CiVIT del ruolo di "Autorità nazionale anticorruzione", conferiva sette deleghe al governo italiano per redigere delle misure per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione. Di queste deleghe solo quattro furono attuate, mentre le altre tre decaddero.
Alla legge venne data attuazione con l'emanazione di quattro decreti attuativi:
il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Misure per la prevenzione della corruzione Tra le misure principali si possono annoverare:
la ridenominazione della "Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche" (CiVIT) in "Autorità nazionale anticorruzione" (il ruolo era prima ricoperto dal Dipartimento della funzione pubblica); specifiche misure volte alla trasparenza dell'attività amministrativa, compresa l'attività relativa agli appalti pubblici e al ricorso ad arbitri, e nell'attribuzione di posizioni dirigenziali oltre a misure per l'assolvimento di obblighi informativi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni; una più stringente disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e incarichi che possono essere conferiti ai dipendenti pubblici; la previsione dell'obbligo della rotazione dei dirigenti preposti agli uffici ove c'è maggior rischio di corruzione; la tutela dei dipendenti che segnalino illeciti alle autorità di vertice dell'amministrazione nella quale lavorino (cosiddetto fenomeno del whistleblower); la tutela del dipendente pubblico che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro; sono elencate le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; l'incremento del catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l'appaltatore, la risoluzione del contratto con una pubblica amministrazione; l'obbligo di adeguamento per le regioni e gli enti locali; una più restrittiva disciplina per i "fuori ruolo" per i magistrati e gli avvocati dello Stato. In particolare, è affermato l'obbligo del fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico per i soggetti chiamati a svolgere funzioni apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici (anche internazionali). È affermata la durata massima decennale per il fuori ruolo, ma sono previste eccezioni; è reso più incisivo il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente pubblico che ha causato un danno all'immagine della p.a.; nuove cause ostative alle candidature negli enti locali e nuovi casi di decadenza o sospensione dalla carica; misure organizzative da parte delle amministrazioni in caso di rinvio a giudizio di un dipendente per concussione per induzione; il reato di Traffico di influenze illecite.
Modifiche al codice penale La legge apporta le seguenti modifiche al codice penale italiano. Di seguito le principali:
La pena per il peculato (articolo 314 c.p.), che prima andava da 3 a 10 anni di reclusione, va ora da 4 a 10 anni di reclusione. L'articolo 317 c.p. (concussione) è riscritto in modo che riguardi solo la concussione per costrizione e non più la concussione per induzioneCirca le conseguenze sui processi in corso del cosiddetto "spacchettamento" dei reati, che si è così conseguito, v. Dura lex sed negligens, in Mondoperaio, 9/2014. . È inoltre previsto che sia punibile solo il pubblico ufficiale e non più l'incaricato di pubblico servizio che commette il reato del nuovo articolo (quest'ultima modifica è stata poi annullata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69). La pena per la concussione, che prima andava da 4 a 12 anni di reclusione, va ora da 6 a 12 anni di reclusione. L'articolo 317, come riformulato dalla legge n. 190 del 2012, era il seguente: «Art. 317 (Concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni» Le disposizioni dell'articolo 317-bis c.p. (pene accessorie), che prima riguardavano solo i reati di peculato e concussione, sono estese anche ai reati di corruzione propria e corruzione in atti giudiziari. Il reato di "corruzione per atti d'ufficio" (articolo 318 c.p.) è sostituito dal reato di "corruzione per l'esercizio della funzione", punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Il nuovo articolo 318 recita quindi così: «Art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 5 anni» La pena per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.), che prima andava da 2 a 5 anni di reclusione, va ora da 4 a 8 anni di reclusione. La pena per la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.), che prima andava da 3 a 8 anni di reclusione, va ora da 4 a 10 anni di reclusione. È costituito il nuovo articolo 319-quater c.p., che regola la concussione per induzione (sottratta all'articolo 317 c.p.), che è trasformata nel nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità", punito con la reclusione da 3 a 8 anni. L'articolo 319-quater recita quindi così: «Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni»
Viene riscritto l'articolo 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). Il nuovo articolo recita quindi così:
«Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). – Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.» Viene riscritto l'articolo 322 c.p. (istigazione alla corruzione). Il nuovo articolo recita quindi così: «Art. 322 (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.» Viene modificato l'articolo 322-bis c.p (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), in modo che riguardi anche il nuovo articolo 319-quater. Viene lievemente modificato l'articolo 322-ter c.p.(Confisca) di modo che riguardi, oltre al prezzo, anche il profitto del reato. La pena per l'abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), che prima andava da 6 mesi a 3 anni di reclusione, va ora da 1 a 4 anni di reclusione.