il 20 dicembre 2012 è stata pubblicata la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale.
L'Obiettivo principale della Raccomandazione consiste nella richiesta ai Paesi UE di:
«Istituire, entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la validazione dell'apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di:
a) ottenere una validazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;
b) ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della validazione di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali .»
A tal fine la Raccomandazione indica in modo esplicito alcuni elementi minimi del processo di validazione:
“a) L'INDIVIDUAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;
b) la DOCUMENTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;
c) la VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;
d) la CERTIFICAZIONE della valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale sotto forma di qualifica o di crediti che contribuiscono all'ottenimento di una qualifica o, se del caso, in un'altra forma.”
L'Italia dal 2012 è impegnata nella definizione di un proprio quadro nazionale.
La Legge 92/2012 di riforma del mercato del Lavoro del 28 giugno 2012 avvia un concreto percorso di carattere sistemico e normativo prevedendo un insieme di disposizioni per l'apprendimento permanente tra cui la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze e validazione degli apprendimenti non formali e informali.
Il testo della Legge individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze come due elementi fondamentali per assicurare e concretizzare l'apprendimento permanente in funzione del mantenimento di condizioni di occupabilità dei cittadini.
Il percorso che porta alla realizzazione di diversi pacchetti attuativi e tra questi grande priorità è assegnata al Decreto Legislativo sul sistema nazionale di certificazione delle competenze e validazione degli apprendimenti non formali e informali che vede la luce il 16 gennaio 2013.
Un ruolo essenziale del Decreto Leg. 13/13 è quello di disegnare un insieme di regole, comuni a tutte le istituzioni italiane competenti, per assicurare ai cittadini l'esercizio del diritto al riconoscimento sociale e istituzionale di tutte le loro competenze, comunque e ovunque apprese.
Inoltre il Decreto n. 13 al Capo III istituisce il “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze
A valle della entrata in vigore del Decreto 13/2013 le Regioni con il Ministero del Lavoro e il supporto di Inapp e Tecnostruttura, hanno realizzato un lavoro tecnico che ha generato un ulteriore e importante passaggio nella definizione del sistema di validazione e certificazione. In esito a questo percorso il 30 giugno 2015 è stato emanato “Decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali”. Attraverso questo passaggio il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e Università, ha preso atto dell'insieme di regole e procedure che le Regioni hanno definito al fine di rendere valorizzabili e spendibili da una Regione all’altra competenze e qualifiche validate o certificate. In particolare questo Decreto con i relativi allegati tecnici contiene la seguente definizione dei processi. La validazione delle competenze è un processo che consente l’accesso a qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze) attraverso una ricostruzione e valutazione dell’apprendimento formale, non formale e informale. Tale opportunità rappresenta parte integrante del sistema di certificazione delle competenze, pertanto l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale va intesa come una via alternativa a quella formale per l’ottenimento delle qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze). Le qualificazioni ottenibili tramite validazione sono potenzialmente accessibili anche in ambito formale e viceversa.
La certificazione delle competenze si definisce invece come la procedura e atto conclusivo di rilascio delle qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze). L’attestato di certificazione ha sempre valore di parte terza ovvero è rilasciato su responsabilità dell’Ente titolare con il supporto di chi attua il servizio in qualità di Ente titolato. La certificazione, se riferita ad apprendimenti non formali e informali, normalmente segue al processo di individuazione e validazione salvo nei casi in cui ciò non sia ritenuto opportuno per mancanza di condizioni o di effettiva necessità da parte del cittadino interessato.
Il testo del Decreto 30 giugno 2015 definisce anche la meta-articolazione del processo di individuazione e validazione delle competenze da apprendimento non formale e informale, la natura, tipologia e formato delle attestazioni rilasciabili, le funzioni professionali e operative connesse a ciascun passaggio e gli standard minimi che caratterizzano i processi valutativi.
In ultimo il Decreto dell’8 gennaio 2018 relativo alla istituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (NQF) in risposta alla Raccomandazione Europea relativa all’European Qualification Framework (EQF) definisce per il nostro paese in modo univoco una serie di descrittori per gli 8 livelli delle Qualificazioni individuando che tipo di conoscenze, abilità e autonomia/responsabilità sono riconducibili a ciascun livello. Inoltre il Decreto NQF struttura le procedure per la referenziazioni delle qualificazioni al Quadro attraverso il Punto Nazionale di Coordinamento EQF insediato presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e con la valutazione indipendente di Inapp.
Dlgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) (GU n.39 del 15-2-2013).
Il sistema europeo per la trasparenza e il riconoscimento delle qualificazioni Durante il Consiglio europeo di Lisbona del marzo del 2000, che rappresenta il punto di avvio di un processo coinvolgente l'Unione Europea e i sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale dei singoli stati, i Paesi europei decidono insieme di investire sullo sviluppo del sistema di istruzione e formazione al fine di aumentare il livello di competitività dell'Europa.Ibidem, p. 95. Le soluzioni prospettate, in seguito alla Dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002, hanno dato forma a un complesso sistema:
il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), corredato da un sistema di livelli di riferimento; il Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, diretto a riunione in un unico formato i vari strumenti di trasparenza come il CV Europeo, i supplementi ai certificati, i supplementi ai diplomi, l'Europass-Formazione e i punti di riferimento nazionali (Europass); il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, ispirato al successo del sistema europeo ECTS per il trasferimento di crediti nell'istruzione superiore (ECVET); Il Quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; I Principi comuni europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale".Ibidem, p. 96.
I crediti ECTS rappresentano, sotto forma di valore numerico (tra 1 e 60) attribuito alle singole unità di corso, il volume di lavoro dello studente necessario a completarle, non è quindi basato esclusivamente sulle ore di frequenza, ma anche lo studio personale, ricerche, seminari, tirocini, lavoro pratico. La sua applicazione semplifica il riconoscimento dei risultati accademici degli studenti grazie all'uso di misure comprese da tutti nello stesso modo.Ibidem, pp. 96-97. L'EUROPASS è una raccolta personale di documenti, una sorta di portfolio, che seguono dei format sviluppati tra il 1996 e il 2002 dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO, che permettono di dare visibilità alle competenze acquisite e ai percorsi formativi effettuati da un individuo.Giunta La Spada A. - Brotto F., 2020: i sentieri dell'Europa dell'istruzione. La scuola nella cooperazione europea, Armando, Roma, 2011, p. 148. L'EQF è uno strumento che permette di confrontare tra loro le qualifiche rilasciate dagli Stati appartenenti all'UE. Consente di tradurre i linguaggi nazionali in una comune lingua europea, senza però comportare modificazione delle prassi dei singoli stati. La componente centrale di questo sistema è costituita dai risultati dell'apprendimento, declinati secondo conoscenze, abilità e competenze ed effettivamente dimostrati e documentati. Questo Quadro mira ad essere coerente con il futuro Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).Laterza D.-Scarcella L. (a cura di), La valutazione delle competenze. Strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 97-98.
Il sistema ECVET ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) è concepito come un sistema di accumulazione e di trasferimento che consente di validare e capitalizzare i risultati di apprendimento di soggetti che passano da un contesto di apprendimento, e/o da un sistema di qualifica, ad un altro.Ibidem, p. 98. L'ECVET consente di conferire crediti in relazione a percorsi di apprendimento, sia formali che non-formali, sia in un contesto regionale che nazionale e in caso di mobilità bilaterale o multilaterale.Centro Nazionale Europass Italia, Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), <>. Gli Stati membri sono stati invitati ad implementare, pur salvaguardando la specificità del proprio sistema nazionale, il sistema ECVET entro il 2012.Laterza D.-Scarcella L. (a cura di), La valutazione delle competenze. Strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 98. La Proposta di Raccomandazione del 2008 invita “a creare le condizioni e adottare misure, se del caso, in modo che dal 2012, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali [...], il sistema ECVET possa essere gradualmente applicato alle qualification dell'istruzione e della formazione professionale”.Commission of the European Communities, Recommendation of the European Parliament and the Council of 9 April 2008 on the establishment of the European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET), Brussels, 9.4.2008, p. 16.