Il sistema elettorale italiano è l'insieme delle regole con cui, sulla base dei voti espressi dai cittadini italiani durante le elezioni, sono assegnati i seggi all'interno degli organi politico-istituzionali locali, nazionali ed europei. La situazione è articolata e differenziata a seconda delle varie categorie di votazione previste dall'ordinamento politico italiano:
le elezioni politiche, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 400 componenti della Camera dei deputati e dei 200 membri elettivi del Senato della Repubblica;, articoli 56 e 57. le elezioni europee, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;.. le elezioni regionali, in occasione delle quali si vota per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale;, articoli 1 e 2. le elezioni amministrative, in occasione delle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale; – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, articoli 71-73. in Valle d'Aosta si elegge contestualmente il vicesindacoRegione autonoma Valle d'Aosta, legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modifiche. e nelle grandi città si vota inoltre per i consigli circoscrizionali. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, articolo 17.
Ciascun tipo di consultazione ha luogo di norma ogni cinque anni... – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, articolo 51. Il sistema proporzionale con soglia di sbarramento, adottato per tutte le elezioni italiane dal 1946 al 1993 (fatta eccezione per il Senato), è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo. Anche i restanti appuntamenti elettorali – salvo le consultazioni comunali nelle municipalità meno popolose e le elezioni circoscrizionali – si svolgono sulla base di sistemi elettorali di impostazione proporzionale, ma corretti in misura significativa con quote maggioritarie o premi di governabilità variamente assegnati.
Elezioni politiche Cronologia + Anno Legge Leg. di utilizzo Sistema elettorale NoteRegno d'ItaliaStato liberale 1860 Legge 1019/1860VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Maggioritario uninominale a doppio turno Mutuata dalla normativa del Regno di Sardegna 1882 Legge ZanardelliXV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV Plurinominale con scrutinio di lista Emendata con la legge 315/1892 e con la legge 666/1912 1919 Legge 1401/1919XXV, XXVI Proporzionale puroRegime fascista 1923 Legge AcerboXXVII Proporzionale con premio di maggioranza1925Legge 122/1925 -Mai utilizzata. 1928 Legge 1019/1928XXVIII, XXIXSistema plebiscitario Repubblica Italiana 1946 Legge 74/1946AC, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Proporzionale classico Emendata con la legge elettorale del 1953, cosiddetta Legge Truffa, poi eliminata con la legge 31 luglio 1954, n. 615 1993 Legge MattarellaXII, XIII, XIV Misto proporzionale-maggioritario 2005 Legge CalderoliXV, XVI, XVII Proporzionale con premio di maggioranza Dichiarata parzialmente incostituzionale 2015 Legge 52/2015 - Proporzionale con premio di maggioranza e sbarramento. Dichiarata parzialmente incostituzionale. Valida per la sola Camera dei Deputati. Mai utilizzata. 2017 Legge RosatoXVIII, XIX Misto proporzionale-maggioritario
Evoluzione storica
All'atto dell'unità d'Italia fu mutuata la normativa del Regno di Sardegna, che per l'elezione dei deputati prevedeva un sistema maggioritario uninominale a doppio turno: in ogni collegio elettorale accedevano al ballottaggio i due candidati che al primo turno avevano ottenuto più voti. Il Senato era invece a totale nomina regia e rimase tale fino all'istituzione della Repubblica Italiana.
Nel 1882 fu introdotto un meccanismo plurinominale di lista: in ogni circoscrizione si eleggeva un numero di deputati compreso fra due e cinque, in ragione dei voti attribuiti ai diversi partiti politici concorrenti. Tale sistema, tuttavia, contribuì notevolmente ad accrescere l'instabilità politica, cosicché nel 1892 la legge venne emendata ripristinando i collegi uninominali. Con tali modifiche, essa restò sostanzialmente in vigore sino al 1919, allorché fu sostituita da un nuovo provvedimento che introduceva un sistema proporzionale puro basato su 54 circoscrizioni; ciascun collegio eleggeva da 5 a 20 deputati con il metodo D'Hondt. Le liste potevano essere complete o incomplete: nel secondo caso l'elettore aveva possibilità di completarla inserendovi in fondo i nomi di candidati di altre liste secondo il meccanismo del voto disgiunto; qualora l'elettore avesse scelto una lista completa o avesse rinunciato al diritto di aggiunta di una lista incompleta, aveva la possibilità di esercitare il voto di preferenza per un numero di candidati compreso fra uno e quattro a seconda delle dimensioni della circoscrizione. All'interno di ciascuna lista i candidati venivano eletti sulla base della somma dei voti di preferenza e dei voti aggiuntivi ottenuti.
Nel 1923 entrò in vigore la legge Acerbo, voluta da Benito Mussolini per garantire al Partito Nazionale Fascista una solida maggioranza parlamentare. Il provvedimento prevedeva l'adozione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, all'interno di un collegio unico nazionale suddiviso in 16 circoscrizioni. Il risultato nel collegio unico era decisivo per determinare la ripartizione dei seggi assembleari: nel caso in cui la lista più votata a livello nazionale avesse superato il 25% dei voti validi, avrebbe automaticamente ottenuto i due terzi degli scranni della Camera, promuovendo in blocco tutti i propri candidati; in questa eventualità tutte le altre liste si sarebbero divise il restante terzo dei seggi. Qualora invece nessuna delle liste concorrenti avesse conseguito più del 25% dei voti, non sarebbe stato attribuito alcun premio di maggioranza.
A proposito della legge Acerbo, lo storico Alessandro Visani scrisse.:
A seguito della caduta del fascismo e della nascita della Repubblica Italiana, nel 1946 fu approvata la cosiddetta legge proporzionale classica che – con modifiche minime apportate nel corso del tempo – regolò lo svolgimento delle elezioni politiche italiane sino al 1993, ovvero per quasi cinquant'anni. Per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, il territorio nazionale era suddiviso in 32 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabile a seconda della popolazione; ogni elettore aveva inoltre a disposizione un massimo di quattro voti di preferenza. Il sistema elettorale per il Senato della Repubblica conteneva alcuni modesti correttivi in senso maggioritario, pur mantenendosi anch'esso in un contesto largamente proporzionale. L'unica eccezione notevole nei decenni della Prima Repubblica fu rappresentata dalla legge elettorale del 1953, meglio nota come «legge truffa» dall'appellativo coniato dalle opposizioni: il provvedimento, caldeggiato dal governo di Alcide De Gasperi, inseriva nel sistema di elezione della Camera un premio di maggioranza consistente nell'attribuzione del 65% dei seggi alla lista o al gruppo di liste che avesse superato la metà dei voti validi. Questa clausola non sortì effetti in occasione delle consultazioni del giugno 1953 – giacché la coalizione centrista si fermò al 49,8% dei consensi – e la disposizione fu abrogata l'anno successivo, determinando il ritorno al precedente meccanismo proporzionale.
La legge Mattarella, approvata nel 1993 su impulso dell'iniziativa referendaria a favore del maggioritario,. introdusse per la prima volta in Italia un sistema elettorale misto, definito come segue: maggioritario uninominale a turno unico per i tre quarti dei seggi del Senato e i tre quarti dei seggi della Camera; ripescaggio proporzionale dei più votati fra i candidati non eletti per l'assegnazione del rimanente 25% dei seggi del Senato; proporzionale con liste bloccate, scorporo e soglia di sbarramento al 4% per il rimanente 25% dei seggi della Camera.
Tale meccanismo – ribattezzato «Minotauro» in virtù della sua natura ibrida e noto anche con l'appellativo latineggiante di Mattarellum – costituì uno dei principali elementi che segnarono il passaggio alla cosiddetta Seconda Repubblica, rappresentando una decisa svolta rispetto al passato: la preponderante componente maggioritaria prevista dal nuovo sistema, infatti, era volta a favorire lo sviluppo di una forma di bipolarismo, agevolando in linea di principio l'alternanza di governo fra due partiti o coalizioni sul modello delle altre maggiori democrazie occidentali.
Nel 2005 (legge Calderoli, detta Porcellum) entrò in vigore un sistema proporzionale corretto con un cospicuo premio di maggioranza – attribuito su base regionale al Senato. – e diverse clausole di accesso; la formulazione originaria della normativa non consentiva il voto di preferenza.. Nel 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di parte della legge, in riferimento al premio di maggioranza e all'eccessiva lunghezza delle liste bloccate..
Per quanto riguarda la sola Camera dei deputati, nel 2015 fu approvato un nuovo sistema elettorale, noto come «Italicum»; la legge, mai usata, prevedeva un meccanismo proporzionale con sbarramento al 3% ed eventuale premio di maggioranza., articoli 1 e 2. La lista vincitrice avrebbe infatti avuto diritto ad almeno 340 deputati, pari al 54% degli scranni della Camera, qualora avesse conseguito una percentuale non inferiore al 40% dei consensi in ambito nazionale; il numero dei seggi assegnati a ciascun partito sarebbe stato determinato con il metodo Hare-Niemeyer sulla base dei suffragi ottenuti sul territorio nazionale. Le candidature sarebbero state presentate all'interno di venti circoscrizioni regionali, suddivise complessivamente in 100 collegi plurinominali, a ciascuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi compreso fra tre e nove. Avrebbero fatto eccezione i nove collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige; quest'ultima regione avrebbe avuto diritto inoltre a una quota aggiuntiva di deputati da eleggere con criteri proporzionali. Nessuno si sarebbe potuto candidare in più distretti, salvo i capilista nel limite di dieci collegi. Ogni elettore, nell'ambito della lista prescelta, avrebbe disposto anche di un massimo di due voti di preferenza a favore di candidati di genere diverso che non fossero capilista. In ogni collegio, nel limite dei seggi spettanti in proporzione a ciascun partito, sarebbero stati dichiarati eletti i rispettivi capilista e – in subordine – i candidati che avessero conseguito il maggior numero di preferenze.
Sistema vigente Dal 2017 è in vigore un sistema elettorale misto a separazione completa, ribattezzato Rosatellum bis: in ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37% dei seggi assembleari è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre il 61% degli scranni viene ripartito fra le liste concorrenti mediante un meccanismo proporzionale corretto con diverse clausole di sbarramento., articoli 1 e 2. Le candidature per quest'ultima componente sono presentate nell'ambito di collegi plurinominali, a ognuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi; l'elettore non dispone del voto di preferenza né del voto disgiunto. La Costituzione stabilisce altresì che otto deputati e quattro senatori debbano essere prescelti dai cittadini italiani residenti all'estero.
+ Camera dei deputatiSenato della Repubblica Metodo di elezione Seggi %Metodo di elezione Seggi % Maggioritario uninominale a turno unico 147 36% Maggioritario uninominale a turno unico 74 37% Proporzionale con sbarramento al 3% 245 61% Proporzionale con sbarramento al 3% 122 61% Voto degli italiani residenti all'estero 8 2% Voto degli italiani residenti all'estero 4 2%
Elezioni europee