La società per azioni (S.p.A.), nel diritto societario italiano, è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili: le azioni. La sua disciplina è descritta agli articoli 2325 e segg. al Libro V Titolo V Capo V del Codice civile italiano..
Modelli reali A seguito della riforma del diritto societario del 2003 si possono individuare tre livelli di disciplina della S.p.A. a seconda del cosiddetto modello socioeconomico sottostante. Il principio che anima questa tripartizione della regolamentazione (prima curata solo dall'interprete) è la considerazione delle profonde differenze che intercorrono tra una piccola impresa con pochi soci che decidono di utilizzare il modello organizzativo S.p.A. e una S.p.A. di grandi dimensioni con azionariato diffuso e frammentato e che faccia anche ricorso al mercato dei capitali di rischio. Si tratta proprio di una presa di coscienza di differenze reali.
Si delineano quindi tre tipi: S.p.A. modello chiuso: la disciplina è quella codicistica, salvo il legislatore detti norme specifiche per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio o alle quotate che non valgono per questo primo tipo. S.p.A. modello aperto (ricorso al mercato dei capitali di rischio ma non tramite i mercati borsistici) non quotata: si applicano anche le regole dettate per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio. S.p.A. modello aperto (ricorso al mercato dei capitali di rischio) quotata: vi sono quattro piani successivi in cui cercare la soluzione ai quesiti normativi. Leggi speciali (es. T.U. Finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) Norme speciali per le quotate contenute nel Codice civile (es. 2441, 4º comma) Norme che si riferiscono alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (cfr. sopra) Diritto societario comune
Per determinare quando una società faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio occorre fare riferimento alla norma risultante dall'art. 2325 bis c.c., al 1º comma: "...sono società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati [e qui si fa riferimento alle quotate] o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
La "misura rilevante" viene individuata dalla lettura dell'art. 116 del T.U. della Finanza del '98, che rimanda la definizione ad un regolamento della CONSOB. Però il legislatore del 2003, per evitare di concedere troppa arbitrarietà alla CONSOB nella definizione di questo modello socioeconomico, ha voluto fissare questa misura a quanto indicato nel regolamento CONSOB del 1º gennaio 2004 (art. 111 bis disp. att. D.lgs 6/03).
Caratteristiche fondamentali Gli elementi che caratterizzano questo tipo societario e la cui sussistenza è essenziale per poter applicare la normativa relativa a questo istituto sono: L'intento di limitare il rischio. La presenza di azioni che rappresentano la partecipazione dei soci alla società.. L'ammontare minimo del capitale sociale non inferiore ad (art. 2327 c.c., come recentemente modificato dal d.l. 91/2014). La corporazione normativa: il legislatore impone che i poteri siano rigidamente distribuiti tra diversi organi. Se viene meno uno di questi elementi non si considera integrata la fattispecie, e quindi non è applicabile la disciplina della S.p.A. Per tali caratteristiche (capitale elevato e compravendita pubblica delle azioni) la S.p.A. è l'unica società di capitali ammessa per l'esercizio di attività assicurativa (art. 14 lettera a D.lgs 209/2005) e l'esercizio di attività bancaria (art. 14 lettera a D.lgs 385/1993).
Modelli di amministrazione e controllo A seguito della riforma sono stati regolati tre diversi modelli di amministrazione e controllo della S.p.A. a disposizione dei soci (tradizionale, dualistico e monistico). Il modello dispositivo è quello di tipo tradizionale (nonché il modello più utilizzato al momento), e che richiama il modello unitario pre-riforma. La disciplina degli altri modelli è costituita in parte da norme specifiche, in parte da rinvii specifici al modello tradizionale ed infine viene chiusa da alcune clausole generali come quella presente all'art. 2380 2º comma o quella contenuto nell'art. 223 septies disp. att. c.c..
Costituzione Le condizioni per la valida costituzione di una S.p.A. sono essenzialmente quattro.:
Un contratto associativo tra due o più persone o un atto unilaterale (nel caso della S.p.A. cosiddetta unipersonale, cioè con un unico socio). La redazione di un atto costitutivo e di uno statuto per atto pubblico, ad substantiam, contenenti importanti informazioni sulla società (sede principale e secondarie, oggetto sociale, ammontare del capitale, ...) e le regole dell'agire comune che i soci stabiliscono. L'intera sottoscrizione di un capitale sociale il cui valore, dichiarato nell'atto costitutivo, non deve essere inferiore ai 50.000 euro, (una percentuale pari o superiore al 25% della parte di capitale sociale da conferirsi in denaro deve essere depositato presso un istituto di credito oppure una polizza assicurativa per una somma equivalente deve essere stipulata a fini di garantire il conferimento). Il deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale deve essere effettuato ad opera del notaio entro 20 giorni o in caso di inadempienza a cura degli stessi amministratori nominati nell'atto costitutivo; se questi non vi provvedono nel termine indicato, ciascun socio può provvedervi a spese della società. Solo a seguito di questa operazione la società acquisirà personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta..
Solo al momento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese si verifica la separazione patrimoniale tra il patrimonio dei soci e quello della società: la società acquista la personalità giuridica (art. 2331 c.c.).Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese sono responsabili solidalmente ed illimitatamente verso i terzi coloro che hanno agito. Tali atti possono poi essere ratificati dalla società, una volta che sia sorta, con l'effetto di aggiungere la responsabilità della società nei confronti dei terzi e, sul piano interno, di sollevare il socio che ha agito.
Prima della riforma del diritto societario del 2003, non era consentito costituire S.p.A. di tipo unipersonale. Qualora tale ipotesi si fosse verificata durante la vita della società, la conseguenza sarebbe stata il superamento della separazione patrimoniale ai danni dell'unico socio il quale avrebbe risposto, seppur in via sussidiaria illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla S.p.A. Inoltre il permanere di tale situazione per un periodo di sei mesi era una delle cause di scioglimento della società. Attualmente, qualora si verificasse l'unipersonalità del socio nella S.p.A., il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta è derogato solo nel caso in cui non siano stati effettuati per intero i conferimenti e non si sia adempiuto a pubblicizzare il fatto secondo gli oneri speciali del caso.
L'atto costitutivo deve contenere.: Generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi Denominazione sociale, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie. Oggetto sociale Capitale sottoscritto e capitale versato Numero delle azioni emesse, valore nominale delle azioni, modalità di emissione, modalità di circolazione delle azioni Valore dei crediti e dei beni conferiti Norme sulla ripartizione degli utili Benefici dei soci promotori o dei soci fondatori Sistema amministrativo adottato, numero, poteri, rappresentanza degli amministratori Membri del collegio sindacale (3 oppure 5 + 2 sostituti) Eventuale durata della società Spese di costituzione a carico della società
Il codice civile prevede due modalità di costituzione. la costituzione simultanea: l'atto costitutivo è stipulato immediatamente da coloro che prendono l'iniziativa della vita societaria, i quali provvedono anche alla sottoscrizione dell'intero capitale sociale; la costituzione per pubblica sottoscrizione: l'atto costitutivo viene stipulato a seguito di un complesso procedimento che consente la raccolta del capitale tra il pubblico.
Nullità della società (Art. 2332 c.c.) La disciplina della nullità della S.p.A. è importante perché mostra come il momento contrattuale che sta alla base della nascita della società lasci il campo al momento funzionale e organizzativo. Infatti una volta avvenuta la registrazione della società nel registro delle imprese, non valgono più le normali cause di nullità degli artt. 1418 e ss. c.c. ma si applica la differente disciplina del 2332 c.c.: "Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità può essere pronunciata soltanto nei seguenti tre casi:. Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico; Illiceità dell'oggetto sociale; Mancanza nell'atto costitutivo (o nello Statuto) di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale;" Da notare l'avverbio "soltanto" che marca queste ipotesi come tassative, le uniche ammissibili dopo l'iscrizione della società. La ragione della predisposizione di una disciplina differente dall'ordinaria è quella di tutela dei traffici e dei soggetti terzi che intraprendano relazioni con la società. Una nullità ex 1418 travolgerebbe la società ex tunc e con essa tutti i rapporti costituiti dalla nascita della medesima, con conseguente perdita di garanzie per i creditori (e aumento dei costi di transazione considerati come costi da monitoraggio del credito ex ante e da lite ex post). Invece il 2332 detta una regola opposta: l'efficacia degli atti compiuti dopo l'iscrizione e fino alla dichiarazione di nullità è salva. I soci sono obbligati a versare i conferimenti fino al soddisfacimento dei creditori sociali. Parte della dottrina ritiene che la disciplina ex art. 2332 non sia speciale rispetto a quella degli artt. 1418 e ss. ma "diversa" (con oggetto diverso, non un atto ma un'organizzazione): il risultato sarebbe in termini di interpretazione quello della non immediata estensione dei principi della disciplina della nullità contrattualistica alla nullità della società per colmare le eventuali lacune. Infine la nullità è equiparata dal legislatore ad una causa di scioglimento della società (La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori)..
Patti parasociali I patti parasociali sono accordi stipulati fra i soci, ai quali rimane estranea la società. Come tutti i contratti essi sono vincolanti tra le parti e quindi la società non può mai essere obbligata a fare qualcosa in base ai patti messi a punto dai soci..
La validità dei patti è meramente obbligatoria quindi l'eventuale inadempimento di un socio non comporta conseguenze nel legame che lo lega alla società ma obbliga il socio al semplice risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (cioè del patto parasociale)
La più antica distinzione che si fa dei patti parasociali individua tre categorie: patti posti in essere nell'interesse proprio dei soci (obbligo di rimanere in società per tot tempo, ecc.) patti posti in essere anche nell'interesse della società (es. i soci si impegnano a conferire ulteriori mezzi finanziari negli anni a venire) patti che pur non obbligando direttamente la società ne modificano sostanzialmente l'attività (es. dei soci si impegnano a non esercitare il diritto di voto in determinate situazioni al fine di fare decide altri soci in tutta libertà)