Limposta sul valore aggiunto (sigla: IVA) è un'imposta, adottata nel 1968 tra gli Stati membri della Comunità Economica Europea, e in seguito da molti Stati del mondo, applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di beni e servizi.

Tratto distintivo è che, pur essendo un'imposta sul consumo, non viene trattenuta direttamente dalla busta paga del lavoratore; è invece inclusa nel prezzo dei beni e servizi acquistati dal consumatore finale.

Storia L'IVA venne ideata in Francia nel 1954 da Maurice Lauré, direttore della direzione generale delle imposte del Ministero delle Finanze e venne successivamente adottata, dopo la firma dei Trattati di Roma nel 1957, dalla Comunità Economica Europea (CEE), con la direttiva 67/227/CEE in vigore dal 1º gennaio 1973. Questa direttiva era complementare alla Direttiva 67/228/CEE, riguardante anch’essa l’imposta sul valore aggiunto; esse, infatti delineavano sia i principi e gli obiettivi del sistema comune dell’IVA, sia l’ambito, il metodo di applicazione e la struttura del tributo. Successivamente, nel 1977, venne approvata la VI Direttiva n. 77/338/CEE, considerata il punto di riferimento per la realizzazione di una tassazione più uniforme negli Stati membri. La VI Direttiva IVA, infatti, conteneva norme più dettagliate riguardanti il sistema IVA, facilitando l’armonizzazione tra le varie legislazioni nazionali.

Dopo altri tentativi di armonizzazione a livello dell’UE, nel 2006 è stata adottata la Direttiva 2006/112/CE, cosiddetta “Direttiva IVA” o “di rifusione”. Essa, oltre a sostituire la VI Direttiva del 1977, racchiude e riorganizza il contenuto di tutte le normative precedenti in tema d’IVA. Direttive successive, come ad esempio la Direttiva n. 2008/8/CE e la n. 2008/117/CE, hanno poi parzialmente modificato e integrato alcuni aspetti della Direttiva 2006/112/CE; quest’ultima, però, rimane la normativa di riferimento in materia d’IVA, contenendo e delineando gli elementi principali dell’imposta e le regole comuni agli Stati membri dell’Unione Europea, tra i quali: la definizione di soggetti passivi, il requisito oggettivo dell’imposizione, le esenzioni, le operazioni imponibili, il meccanismo della detrazione.

In Italia la direttiva è stata attuata con il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in sostituzione della "imposta generale sulle entrate, in seguito più volte integrato e modificato allo scopo di adeguarne la disciplina alle successive direttive della Comunità Europea.

Ambito di applicazione Basi imponibili Nella teoria economica ci sono tre tipi di base imponibile, dipendenti dalla definizione di valore aggiunto: Tipo prodotto (VAp) Tipo reddito (VAr) Tipo consumo (VAc)

La differenza si basa sulla deducibilità delle spese di investimento: nel tipo prodotto nessuna spesa di investimento è deducibile, pertanto la base imponibile è il prodotto lordo (PL); nel tipo reddito sono deducibili le spese per accantonamenti per ammortamenti (PL-Invs); nel tipo consumo sono deducibili gli acquisti di beni strumentali nell'anno in cui vengono compiuti (PL-Invs-Inva).

Quando si eseguono valutazioni di controllo di gestione l'IVA non è mai considerata essendo, per il soggetto imponibile, un debito verso l'erario e non un ricavo o un costo (al più si potrebbe valutarne gli effetti dal punto di vista monetario, cioè di flusso di cassa e implicazioni finanziarie relative).

Metodi di calcolo Valore aggiunto L'imposta sul valore aggiunto può essere calcolata generalmente con due metodi, uno dei quali però più articolato.

Per addizione: in questo caso si applica semplicemente l'aliquota dell'imposta alla somma delle remunerazioni dovute ai fattori produttivi (L+IP+∏) Per sottrazione: su base effettiva: aliquota applicata alla differenza fra valore dei beni prodotti in un dato arco temporale e valore delle materie prime impiegate alla produzione su base finanziaria base da base: si applica l'aliquota alla differenza tra fatturato delle vendite realizzato in un dato arco temporale e tra il fatturato degli acquisti di materie prime dello stesso periodo. A questo vanno aggiunte le dovute ed eventuali quote di ammortamento o il fatturato di acquisti di beni strumentali a seconda della definizione di base imponibile. In altre parole l'aliquota dell'imposta (tc) viene moltiplicata alla differenza fra le vendite (V) e gli acquisti (A)

Imposta da imposta: si sottrae dall'imposta riscossa sui beni prodotti e venduti l'imposta pagata sugli acquisti di materie prime (e di beni strumentali in caso di IVA consumo) compiuti nel medesimo periodo. In altre parole si applica l'aliquota tc a ciascun valore di vendita che sottrae l'aliquota tc per ciascun acquisto Ti.d.i. = (tc*V) - (tc*A)

Tale ultimo sistema (detrazione imposta da imposta) è stato preso come modello dalle direttive CEE per la creazione di un sistema comune sulla cifra d'affari nei Paesi europei.

Il sistema, così come è concepito, non ha più uno stretto collegamento con il “valore aggiunto”, anche se la denominazione è rimasta tale per motivi “storici”.

In particolare la detrazione “imposta da imposta” consente:

Variazioni di aliquota nei vari stadi (dalla produzione alla commercializzazione) senza incidere nel totale dell'imposta che grava il bene al consumo. Esenzioni in uno qualsiasi degli stadi. Massima trasparenza, in qualsiasi stadio, sull'ammontare dell'imposta assolta fino a quello stadio. Conseguentemente la possibilità di detassare il bene (con particolare riguardo all'esportazione). Possibilità di recuperare integralmente una eventuale evasione, purché sia avvenuta in uno stadio precedente a quello finale (dettaglio).

Scorporo Lo scorporo dell'IVA è un'operazione contabile che consiste nel determinare l'importo dell'imposta separato dal prezzo totale comprensivo di IVA, al fine di identificare l'imponibile netto. Questo è essenziale per la contabilità aziendale e per garantire la corretta dichiarazione dei ricavi e dei costi ai fini fiscali.

Formula generale per trovare l'imponibile , conoscendo il prezzo ivato , supponendo che l'aliquota sia pari al 22%:

Il denominatore è ottenuto sommando l'IVA all'unità: dunque nell'ipotesi dell'IVA al 22%, esso è pari a 1,22. Tuttavia sono previste delle eccezioni con IVA ridotta al 4%, al 5% e al 10%, ed è stato stimato che fornisca quasi il 30% degli incassi tributari dello Stato, e circa il 60% di quelli delle imposte indirette."Corso di finanza pubblica", Francesco Poma, ED. Principato ISBN 978-88-416-6096-6

Legislazioni statali Italia

L'imposta sul valore aggiunto in Italia è un'imposta indiretta su tutti i beni e servizi scambiati in Italia.

L'aliquota IVA principale è pari al 22% del prezzo sulle transazioni effettuate da consumatori finali, con alcune eccezioni.

Sono previste, inoltre, delle aliquote ridotte per specifici beni e servizi:

4%, per esempio per alimentari, bevande e prodotti agricoli 5%, per esempio per alcuni alimenti 10%, per esempio per la fornitura di energia elettrica e del gas per usi domestici, i medicinali, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per specifici beni e servizi.

L’elenco completo dei beni a cui si applicano aliquote ridotte è contenuto nella tabella A parte II, parte II-bis e parte III del DPR n. 633/1972.

Stati Uniti d'America Negli USA vi è un altro tipo di imposta indiretta, ovvero la sales tax, consistente in una tassa prevista a livello governativo per la vendita di alcuni beni; essa è compresa nel prezzo che l'acquirente paga all'atto di acquisto in un determinato punto vendita.

Svizzera

L'imposta sul valore aggiunto in Svizzera nella legislazione svizzera è un'imposta indiretta sui consumi che viene riscossa presso le imprese ma pagata dai consumatori. Infatti, il prezzo che i clienti pagano per l'acquisto di beni e servizi include già l'imposta sul valore aggiunto.

Aliquote nel mondo

Stati membri dell'Unione europea Stato Valore normale Valore ridotto Abbr. Nome20%13% (Alimenti per animali e simili) 10% (Generi di prima necessità, giornali, alcuni medicinali)USTUmsatzsteuer 21% 6% o 0% in alcuni casi BTWTVAMWSt Belasting over de toegevoegde waardeTaxe sur la Valeur AjoutéeMehrwertsteuer 20% 9% o 0% ДДС Данък добавена стойност 25% 10% o 5% PDV Porez na dodanu vrijednost 19% 5% (9% per taxi e autobus) ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 21% 15% DPH Daň z přidané hodnoty 25% nessuno moms Meromsætningsafgift 20% 9% km käibemaks 24% Value Added Tax , Ministero delle Finanze finlandese 14% o 10% ALVMoms ArvonlisäveroMervärdesskatt 20% 7% o 5,5% (ad esempio sui libri) o 2,1% TVA Taxe sur la valeur ajoutée 19% 7% o 0% MwSt./USt. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer 24%(24% sulle isole) 24% per hotel e farmacie(24% e 4% sulle isole) ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23% 13,5% o 9% o 4,8% CBLVAT Cáin BhreisluachaValue Added Tax 22% 10% (prodotti turistici, alcuni prodotti alimentari e particolari opere di recupero edilizio, energia elettrica e gas nel residenziale e nel manifatturiero), 5% (prestazioni sociali, sanitarie o educative delle cooperative sociali), 4% (generi alimentari di prima necessità, stampa e libri, opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sementi, fertilizzanti), 0% (energia elettrica, solo per aziende esportatrici abituali) IVA Imposta sul Valore Aggiunto 21% 12% PVN Pievienotās vērtības nodoklis 21% 9% o 5% PVM Pridėtinės vertės mokestis 17% 14% o 8% o 3% TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 18% 5% VAT Taxxa tal-Valur Miżjud 21% 9% o 0% BTW Belasting over de toegevoegde waarde 23% 8% o 5% o 0% PTU/VAT Podatek od towarów i usług 23%15% a Madeira e nelle Azzorre (minimo 70% del valore normale) 13% o 6%8% o 4% a Madeira e nelle Azzorre (minimo 70% del valore normale) IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 21% 11% TVA Taxa pe valoarea adăugată 20% 10% o 6% DPH Daň z pridanej hodnoty 22% 8,5% DDV Davek na dodano vrednost 21%6,5% nelle Canarie 10% o 4%2% o 0% nelle Canarie https://www.serviziocontabileitaliano.it/come-aprire-partita-iva.html IVAIGIC Impuesto sobre el Valor AñadidoImpuesto General Indirecto Canario 25% 12% o 6% Moms Mervärdesskatt 27% 18% o 5% áfa általános forgalmi adó

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