La rinuncia all'ufficio di romano pontefice o rinuncia al munus petrino o rinuncia papale () è un istituto giuridico previsto dal codice di diritto canonico che regola le modalità di cessazione di un papa dal proprio ufficio per dimissioni volontarie; essa costituisce l'unica altra causa di cessazione oltre alla morte del pontefice. In questa circostanza, il codice di diritto canonico evita di utilizzare l'espressione "abdicazione" o "dimissione", e utilizza il verbo "rinunciare".

Abdicazioni e rinunce nella storia

Si tratta di un evento molto raro: oltre a quello di Benedetto XVI (28 febbraio 2013), nella storia del papato vi sono stati pochi altri casi di cessazione per rinuncia; per quelle dei papi Ponziano (28 settembre 235), Silverio (11 marzo 537), Benedetto IX (1º maggio 1045), Gregorio VI (20 dicembre 1046), Celestino V (13 dicembre 1294) e Gregorio XII (4 luglio 1415)John N.D. Kelly, Gran Dizionario Illustrato dei Papi, p. 579. esistono fonti certe, mentre per quanto riguarda le rinunce di Clemente I (97), Marcellino (25 ottobre 304) e Giovanni XVIII (giugno 1009) la cronologia cattolica si affida alla tradizione.

Più precisamente le motivazioni furono le seguenti: Papa Ponziano si dimise perché condannato ad metalla, cioè ai lavori forzati, nelle miniere in Sardegna da Massimino il Trace; Papa Silverio fu spogliato del suo abito episcopale nel 537 e condannato all’esilio nell’isola di Ponza; Agli inizi del 1045, papa Benedetto IX fu cacciato da Roma e sostituito da papa Silvestro III; quindi con l'aiuto della sua famiglia e dei Crescenzi il 10 aprile 1045 tornò Papa per poi vendere, per 2000 librae, la dignità pontificale al presbitero Giovanni Graziano, suo padrino, che così divenne papa Gregorio VI; in seguito fu anche dichiarato decaduto e scomunicato; Papa Gregorio VI, su pressioni dell'Imperatore del Sacro Romano Impero Enrico III di Franconia, fu invitato a confessare l'acquisto del Papato e ad abdicare dopo appena un anno; Papa Celestino V, inesperto nella gestione amministrativa della Chiesa (era stato monaco per tutta la vita), rinunciò il 13 dicembre 1294 con una bolla, che si dice fosse redatta dal cardinale Benedetto Caetani, che gli successe col nome di papa Bonifacio VIII; Papa Gregorio XII il 4 luglio 1415 rinunciò all'ufficio di Romano pontefice al fine di ratificare, per intervento dell'Imperatore del Sacro Romano Impero Sigismondo di Lussemburgo, con il Concilio di Costanza la fine dello Scisma Avignonese d'OccidenteEnciclopedia dei Papi, Treccani, 2000.. Papa Benedetto XVI decise di rinunciare al soglio pontificio per via dell'età avanzata e delle forze personali ritenute da lui stesso non più adeguate all'esercizio del ministero petrino. In un'intervista rilasciata alla TV pubblica bavarese Bayerischer Rundfunk nel gennaio del 2020, il segretario particolare del papa emerito, monsignor Georg Gänswein, ha confermato che la decisione della rinuncia da parte di Benedetto XVI maturò al termine di un lungo periodo di preghiera e meditazione; l'intervento ha chiarito anche che le dimissioni non sono mai state per Joseph Ratzinger oggetto di rimpianti e ripensamenti.e

Nel diritto canonico

Nel XII secolo i giuristi cominciarono a porsi il problema dell'ammissibilità di una rinuncia al papato, cercando di distinguere le eventuali cause legittime da quelle inammissibili, e ponendo anche il problema dell'inesistenza di un superiore gerarchico nelle cui mani il papa in carica potesse rassegnare le dimissioni.

Il giurista Giovanni Bassiano sosteneva che la rinuncia fosse ammissibile in due casi: nel desiderio di dedicarsi esclusivamente alla vita contemplativa e nel caso di impedimenti fisici dovuti a malattia e a vecchiaia: «Posset papa ad religionem migrare aut egritudine vel senectute gravatus honori suo cedere».

Il canonista Uguccione da Pisa confermava le osservazioni di Bassiano precisando che la rinuncia non doveva comunque danneggiare la Chiesa e doveva essere pronunciata di fronte ai cardinali o a un concilio di vescovi.

Le decretali di papa Gregorio IX, pubblicate nel Liber Extra del 1234, precisavano altre cause di rinuncia: oltre alla debilitazione fisica, veniva rintracciata l'inadeguatezza del papa per defectus scientiae, nell'aver commesso delitti, nell'aver dato scandalo («quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit») e nell'irregolarità della sua elezione, ma si escludeva quale legittimo motivo di rinuncia il desiderio di condurre una vita religiosa, il cosiddetto zelum melioris vitae, già ritenuto ammissibile dai canonisti.Valerio Gigliotti, "La renuntiatio papae nella riflessione giuridica medioevale (secc. XIIIXV): tra limite ed esercizio del potere", in Rivista di Storia del diritto italiano, LXXIX (2006), pp. 291-401: 332-336.

Nell'immediatezza della rinuncia di papa Celestino V, altri interventi di canonisti, come il francescano Pietro di Giovanni Olivi e i teologi della Sorbona Godefroid de Fontaines e Pierre d'Auvergne, avallarono la decisione del papa abruzzese, mentre i cardinali nemici di Bonifacio VIII, Giacomo e Pietro Colonna, presentarono nel 1297 tre memoriali intesi a dimostrare l'illegittimità della rinuncia di Pietro da Morrone. Contro la rinuncia di Celestino si espressero anche Iacopone da Todi e Ubertino da Casale, il quale nel 1305 la giudicò una horrenda novitas, avendo favorito le successioni degli «anticristi» Bonifacio VIII e Benedetto XI.

Successivamente alla rinuncia di Celestino V, fu papa Bonifacio VIII a eliminare ogni condizione ostativa e a stabilire l'assoluta libertà del pontefice in carica a rinunciare al papato, emanando la decretale Quoniam aliqui:

Tale norma fu recepita anche dal Codex Iuris Canonici del 1917, nel canone 221, secondo il quale la validità delle dimissioni del pontefice non è condizionata o sottoposta all'assenso dei cardinali o di altri.

Il Codice di diritto canonico (Codex Iuris Canonici) del 1983 contempla la rinuncia all'ufficio (munus petrino) di romano pontefice al secondo comma del can. 332:

Una disposizione analoga è contenuta al secondo comma del can. 44 del Codice dei canoni delle Chiese orientali (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium), che recita:

Il canone 124 ci dà i primi riferimenti per disciplinare la validità di un atto giuridico, La rinuncia come ogni atto giuridico deve contenere i suoi elementi essenziali e rispettare la formalità che impone il diritto canonico, e recita.

I canoni 126 e 188 disciplinano i vizi del consenso, in caso di rinuncia o ogni atto giuridico compiuto per ignoranza o errore sostanziale è dichiarato nullo, e recitano.

l'inosservanza di questi canoni configurano un Mancato Perfezionamento del atto e non configura gli effetti desiderati, nel caso di una rinuncia per rendere vacante la sede con errore sostanziale, non compie l'effetto alla sede vacante la quale rimane incompiuta. La forma e un elemento essenziale che deve essere soddisfatto affinché l'ordinamento giuridico, alla prova del suo perfezionarsi riconosca validità ed efficacia all'atto compiuto.

I canone. 187 e 189 del Codice di diritto canonico disciplinano invece in generale i casi di rinuncia agli uffici canonici, e recitano:

I canoni non specificano tuttavia quale sia l'autorità alla quale il pontefice debba manifestare la propria rinuncia, ma alcuni commentatori, hanno suggerito che nel caso di rinuncia pontificia, l'autorità alla quale presentare la rinuncia sia il Collegio cardinalizio, in quanto autorità investita della nomina del nuovo pontefice. Ciò è ad esempio accaduto al momento della rinuncia di Benedetto XVI, annunciata in concistoro.

Cronotassi delle rinunce pontificie №Nome pontificaleRitrattoStemmaInizio pontificatoFine pontificatoNome secolareLuogo di nascitaSepoltura4Clemente I 88 97C. Rendina, I Papi. Storia e segreti, pa. 30.Biografia di papa Clemente nell'Enciclopedia dei Papi Treccani(dubbia: rinuncia tramandata dalla tradizione) Roma, Impero romano Basilica di San Clemente al Laterano18Ponziano 21 luglio 230 28 settembre 235Biografia di papa Ponziano nell'Enciclopedia dei Papi Treccani Roma, Impero romano Catacombe di San Callisto29Marcellino 30 giugno 296 25 ottobre 304(dubbia: rinuncia dedotta dal confronto di due opere medievali)il Liber Pontificalis colloca al 1º aprile 305 la data di morte, ma secondo quanto riportato nel Catalogo Liberiano dovrebbe essere morto il 24 o il 25 ottobre dell'anno precedente, durante il pontificato: è quindi possibile, conciliando tutti questi dati, che il 25 ottobre 304 sia la data di rinuncia al papato e il 1º aprile 305 quella della morte. Roma, Impero romano Catacombe di Priscilla58Silverio8 giugno 53611 marzo (11 novembre) 537FrosinoneIsola di Palmarola141Giovanni XVIII25 dicembre 1003giugno 1009Biografia di papa Giovanni XVIII nell'Enciclopedia dei Papi Treccani(dubbia: rinuncia menzionata solo in due opere medioevali) Giovanni FasanoRoma, Stato PontificioBasilica di San Pietro145<br/ >147<br/ >150Benedetto IX1º: 1º gennaio 10332º: 10 marzo 10453º: 8 novembre 10471º: 13 gennaio 10452º: 1º maggio 10453º: 17 luglio 1048Teofilatto dei Conti di TuscoloRoma, Stato PontificioAbbazia territoriale di Santa Maria di Grottaferrata, Grottaferrata148Gregorio VI5 maggio 104520 dicembre 1046Giovanni GrazianoRoma, Stato PontificioBasilica di San Pietro192Celestino V5 luglio 129413 dicembre 1294Celestino V - Bolla pontificia, Napoli, 13 dicembre 1294. Tratto da www.operacelestiniana.org (versione italiana) e da http://www.ghirardacci.it/ (versione latina)Pietro Angeleri Molise, Regno di SiciliaBasilica di Santa Maria di Collemaggio, L'Aquila205Gregorio XII30 novembre 14064 luglio 1415Biografia di papa Gregorio nell'Enciclopedia dei Papi TreccaniAngelo CorrerVenezia, Repubblica di VeneziaConcattedrale di San Flaviano, Recanati265Benedetto XVI19 aprile 200528 febbraio 2013Joseph Aloisius Ratzinger Marktl, GermaniaGrotte Vaticane№Nome pontificaleRitrattoStemmaInizio pontificatoFine pontificatoNome secolareLuogo di nascitaSepoltura

C'è inoltre il caso dubbio di Liberio: alcuni storici hanno ipotizzato che egli avesse abdicato nel 365 al momento del suo esilio per poter comprendere il motivo dell'instaurazione dell'antipapa Felice II, ariano, ma secondo il Liber Pontificalis egli rimase in carica fino alla morte, anche durante il suo esilio. Rinunce condizionali non attuate

Pio VII (14 marzo 1800 - 20 agosto 1823). Nel 1804, poco prima di partire per Parigi per incoronare Napoleone, Pio VII firmò un documento di rinuncia che avrebbe avuto effetto se fosse stato imprigionato in Francia. Pio XII (2 marzo 1939 - 9 ottobre 1958). Durante la seconda guerra mondiale, papa Pacelli stilò un documento in cui ordinava che la sua abdicazione entrasse in vigore immediatamente se fosse stato rapito dai nazisti, come si pensava probabilmente nell'agosto del 1943. Si pensava che il Collegio cardinalizio sarebbe evacuato in un paese neutrale, forse il Portogallo, e lì avrebbe eletto il suo successore. Paolo VI (21 giugno 1963 - 6 agosto 1978). Secondo il cardinale Giovanni Battista Re, papa Montini aveva scritto due lettere alla fine degli anni '60 o '70, molto prima della sua morte, in previsione di una malattia invalidante. Una lettera era indirizzata al Collegio cardinalizio e l'altra al Segretario di Stato, il cui nome non era specificato. Giovanni Paolo II le ha mostrate a Re e nel 2003 sono state mostrate al cardinale Joseph Ratzinger, futuro papa Benedetto XVI. Nel 2018 fu pubblicata la lettera di Paolo VI datata 2 maggio 1965 e indirizzata al decano del Collegio cardinalizio, nella quale aveva scritto che "In caso di infermità, che si ritiene incurabile o di lunga durata e che ci impedisce di esercitare sufficientemente le funzioni del nostro ministero apostolico, o nel caso di un altro impedimento grave e prolungato", avrebbe rinunciato al suo ufficio "sia come vescovo di Roma che a capo della stessa santa Chiesa cattolica".