L'autoscuola o scuola guida è un istituto dedicato all'educazione stradale, all'istruzione e alla formazione dei conducenti.

L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

Storia Le memorie di un primo permesso di condurre sono datate alla fine del XIX secolo. In Francia, nel 1883, Léon Serpollet, industriale e pioniere automobilistico francese fondatore della “Fratelli Serpollet e Co”, costruì il primo triciclo a vapore ma per poterlo condurre dovette attendere un’autorizzazione. Nel 1888, in Prussia, venne rilasciato un permesso di condurre al più noto Karl Benz, considerato l’inventore dell’automobile.

I primi passi dell’Italia verso l’introduzione di una patente di guida si ebbe nel 1901, con il “Regolamento per la circolazione degli automobili sulle strade ordinarie“, contenuto nel Regio Decreto del 28 luglio 1901 n.416, una sorta di un attuale decreto legge emanato dal Re. Questo regolamento conteneva degli articoli che regolavano la circolazione stradale e prevedeva una licenza che andava richiesta al prefetto e veniva rilasciata se si possedevano determinati requisiti. Fisicamente, il permesso, si presentava sotto forma di un librettino con foto, firma e uno spazio per le annotazioni. Il primo italiano cui fu rilasciata la “patente” fu Bartolomeo Tonietto, autista torinese di casa Savoia, il primo chauffeur d'italia. Il successivo Regio Decreto del 08 gennaio 1905 n. 24, “Regolamento per la circolazione delle automobili sulle strade ordinarie” ampliò ulteriormente le normative riguardanti la circolazione stradale dei veicoli

Da qui più di un secolo di evoluzione che attraverso l’emanazione di leggi e decreti ha creato il Codice della Strada e ha portato la patente fino ai nostri giorni.

Il corpo docente Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Gli insegnanti Gli insegnanti di teoria delle autoscuole devono avere i seguenti requisiti:

età non inferiore ai 18 anni; diploma di maturità quinquennale; non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o di prevenzione; patente di guida della categoria B, normale e speciale. Aver superato un esame teorico presso una delle sedi Provinciali italiane a seguito della frequentazione di un corso di 145 ore

Gli istruttori Gli istruttori di Guida delle autoscuole devono avere i seguenti requisiti:

età non inferiore ai 21 anni; diploma di maturità quinquennale; non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o di prevenzione; patente di guida comprendente: le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione; almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori che devono presentare la dichiarazione di inizio attività di un’autoscuola.

Aver superato un esame teorico e pratico presso una delle sedi Provinciali italiane a seguito della frequentazione di un corso propedeutico.

Le aule I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui al decreto 17/05/1995 - n. 317, comprendono almeno:

a) un'aula di superficie non inferiore a m² 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;

b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a m² 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;

c) servizi igienici.

2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.

I servizi Formazione per il conseguimento delle Patenti di guida Le autoscuole possono formare i conducenti per la guida di tutte le categorie di patenti qui di seguito indicate

AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

A2:

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1) del codice della strada;

B1:

quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

B:

autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli.

BE:

complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.

C1:

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

C:

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

CE:

complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

D1:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

D1E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

D:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

DE:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Dal 2020 a causa dell'emergenza COVID19 e delle nuove decreti ministeriale per far fronte al rischio contagio le autoscuole possono anche svolgere la formazione a distanza tramite i propri insegnanti e istruttori di guida, o in alternativa attuare delle pratiche di distanziamento e di igienizzazione delle aule molto severe.

Corsi di formazione professionale