Per stabile organizzazione, o branch in inglese, si intende generalmente una sede o un centro di affari non temporaneo attraverso il quale un'impresa commerciale non residente esercita la propria attività economica, producendo reddito nel territorio di un'altra nazione.
Definizione Una stabile organizzazione, secondo l'art.162 comma 1 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) è una sede fissa d'affari per mezzo della quale un'impresa non residente esercita tutta o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. Per sede fissa si intende un apparato strumentale, fisicamente tangibile ovvero una delimitazione di territorio situato in maniera durevole nel territorio dello Stato. La sede fissa viene definita d'affari in quanto la stabile organizzazione, per essere definita tale, deve esercitare attività commerciale. Quest'ultimo attributo è fondamentale. Essa può essere umana o tecnologica (un server, per esempio). La definizione di stabile organizzazione varia nei diversi regimi tributari internazionali, ma è fondamentale in ogni ordinamento giuridico perché la stabile organizzazione è soggetto di imposizione tributaria nel paese dove ha la sede e non dove risiede il soggetto che ne ha la proprietà o il controllo.
Mentre la dimensione spesso non è rilevante, il concetto di redditività è fondamentale. Per esempio, un'enorme fabbrica situata in un paese a basso costo lavorativo che si limita a fornire tutta la produzione ad un altro soggetto del suo stesso gruppo (distributore o ulteriore stabilimento) residente in un altro stato senza effettuare nessuna attività commerciale non può essere considerata una stabile organizzazione in senso tributario perché non produce reddito.
La giurisprudenza nazionale, a partire dal dettato normativo, in merito al concetto ha costruito una definizione basata sull'individuazione dell'esistenza di alcune caratteristiche fondamentali, in presenza delle quali si può parlare di stabile organizzazione. Queste sono in particolare: la stabilità dell'organizzazione, tale cioè da poter essere utilizzata in maniera durevole l'irrilevanza delle dimensioni dell'organizzazione L'idoneità dell'attività svolta dalla stabile organizzazione. Questa può essere anche secondaria o strumentale rispetto a quella dell’impresa estera, ma non ausiliaria. Non è fondamentale, inoltre, che il suo scopo sia necessariamente economico
Di stabile organizzazione ne dà una chiara e completa definizione anche la normativa europea nel Regolamento UE n. 282/2011, di attuazione della Direttiva n. 2006/112/CE. “la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione … caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione”. La normativa si concentra in modo particolare sul soddisfacimento di alcuni requisiti che la stabile organizzazione deve possedere. Questi requisiti sono di tre ordini differenti: di carattere oggettivo, e cioè la presenza di una struttura fissa o stabile, di carattere soggettivo, la presenza di personale (questo secondo requisito potrebbe non essere fondamentale in quanto è possibile configurare una stabile organizzazione anche in presenza di un'installazione completamente automatizzata) e di carattere funzionale, e cioè che attraverso la sede si svolga un’attività economica che sia potenzialmente idonea a produrre reddito.
Evoluzione storica Fu la Società delle Nazioni ad utilizzare per la prima volta il concetto di permanent establishment nel modello di convenzione in materia di imposte sui redditi del 1927. In questo si stabilì che il reddito derivante da un'impresa industriale, commerciale o agricola che fosse doveva essere soggetto ad imposizione nello Stato all'interno del quale le persone che controllano l'impresa possiedono stabili organizzazioni. Contemporaneamente al lavoro della Società delle Nazioni, che andava avanti stipulando convenzioni internazionali in seno alla propria attività, iniziavano a comparire i primi accordi indipendenti finalizzati a evitare la doppia imposizione internazionale. Spesso, però, tali accordi elencavano solamente alcune ipotesi in cui poteva configurarsi la stabile organizzazione. Poco per volta, tuttavia, tali accordi cominciarono a raffinarsi e a completarsi in modo tale da prevedere una sempre più ampia capacità di identificare casi di esistenza e inesistenza di stabili organizzazioni.
Nascita dell'Oece Dagli anni '50 e fino al 1961, fu l'Oece (Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea) a ereditare il lavoro della Società delle Nazioni. Fin dalla metà degli anni '50 si rese palese la necessità di elaborare una definizione dettagliata di stabile organizzazione. A tal proposito venne presentato un progetto di articolo che ne conteneva la definizione avente al proprio interno gli elementi essenziali di tale figura. Questo articolo fu migliorato negli anni e infine adottato dall'OCSE nel 1963 come articolo 5 nel Modello di convenzione contro la doppia imposizione (o modello OCSE). L'Oece rassegnò quattro rapporti ed elaborò gli abbozzi di un articolato progetto di Convenzione ad opera del proprio comitato fiscale.
Nascita dell'OCSE Nel 1961 nacque l'OCSE. In materia di stabile organizzazione e doppia imposizione, partendo dal lavoro dell'OECE ed elaborandolo, giunse al Modello OCSE che, all'art. 5, conteneva la definizione, per la maggior parte rimasta invariata ancora oggi, del concetto di stabile organizzazione. Questo articolo fu poi aggiornato nel 1977 e, durante il corso degli anni, ha trovato nelle sue linee essenziali ampia utilizzazione e diffusione sia nelle Convenzioni concluse tra Paesi e sia nell'analogo Modello di convenzione contro le doppie imposizioni tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo dell'ONU.
Modello OCSE Sulla base del modello OCSE si sono sviluppate le normative dei singoli Paesi, tra cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), e quelle delle strutture sovranazionali come l'Unione europea. L'attuale articolo 5 del modello OCSE contiene una definizione di stabile organizzazione che si articola in 7 paragrafi. Nel primo paragrafo è presente una definizione a carattere generale della cosiddetta stabile organizzazione materiale ed è seguito da alcuni casi esemplificativi che non sono tuttavia da considerarsi esaustivi. Nella definizione, piuttosto ampia, sono previste le seguenti condizioni affinché si configuri la stabile organizzazione:
l'esistenza di una sede fissa d'affari (installazioni come locali o macchinari e attrezzature). Anche nel caso in cui vi sia un contratto d'affitto che oltre all'affitto prevede anche prestazioni addizionali al puro affitto può sorgere una stabile organizzazione, pur in mancanza di una vera e propria sede fissa di affari. la fissità della sede d'affari, data dalla sua stabilità in un luogo preciso e con un certo livello di permanenza l'attività commerciale o industriale dell'impresa deve svolgersi tramite la sede fissa d'affari
Nel paragrafo 4 sono invece contenute una serie di eccezioni che, anche in questo caso però, non vanno considerate come tassative ma solo esemplificative e servono a impedire interpretazioni eccessivamente restrittive.
Il paragrafo 5 e il paragrafo 6 trattano i casi in cui un'impresa si possa considerare come avente una stabile organizzazione in un determinato stato nel momento in cui questa impresa abbia, all'interno di quest'ultimo, una persona che si occupa dei suoi affari e agisce per suo conto. Trattasi del concetto di stabile organizzazione personale che, nonostante sia intuibile una sua definizione dagli elementi essenziali già presenti, non è stato, tuttavia, definito in modo preciso e specifico.
Il paragrafo 7, l'ultimo, contiene una clausola di salvaguardia riferita alle società consociate. Essa stabilisce che il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente di un altro Stato contraente o vi svolga la sua attività non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualunque di dette società una stabile organizzazione dell'altra.
La stabilità della sede d'affari Al concetto di stabilità della sede d'affari sono collegati due criteri, uno oggettivo e uno soggettivo.
Il criterio oggettivo: in base a quanto dettato dalle linee del modello OCSE, l'installazione connessa con il territorio deve essere stabile. Il concetto di stabilità è collegato sia a un'accezione temporale tale per cui deve esserci una effettiva permanenza sul territorio, sia a un'accezione spaziale per cui deve esistere un legame stabile con il territorio e non sia precaria la sede d'affari; in tal senso non è necessario un ancoraggio fisso al suolo. Da ciò si evince pertanto che non danno luogo ad una stabile organizzazione le installazioni nel caso in cui vengano utilizzate con carattere saltuario, per periodi non estesi e comunque al fine di svolgere attività meramente occasionali. Al contrario devono avere carattere di stabilità ed essere organizzate per lo svolgimento di attività durevoli. Il criterio soggettivo: è l'elemento intenzionale che si verifica nel momento iniziale in cui l'installazione viene impiegata in funzione strumentale all'attività d'impresa. Valutare questo elemento intenzionale necessita di un'indagine caso per caso i riscontri fattuali dati dall'effettiva durata dei contratti che rendono l'installazione disponibile, dall'entità degli investimenti e dalla natura dell'attività.
Alla luce di quanto detto finora e sulla base dell'esperienza successiva all'introduzione del modello OCSE, può configurarsi una stabile organizzazione anche una sede d'affari che, coerentemente con quanto preventivato dall'imprenditore, risulti impiegata per un tempo non determinato o che, creata per un fine temporaneo, in realtà venga utilizzata per un periodo non considerabile circoscritto o che, a seguito di eventi sopraggiunti e indipendenti dalla volontà del soggetto passivo, interrompa la sua attività nonostante fosse stata installata per un tempo durevole.
La stabile organizzazione cessa comunque la propria esistenza nel momento in cui cessi totalmente e definitivamente la propria attività, oppure nel caso in cui venga meno la disponibilità dell'installazione.
Diverse fattispecie I commi 2 e 3 dell'art.162 TUIR individuano, specificano e differenziano alcune fattispecie specifiche.
Le sedi di direzione, le officine, le succursali, gli uffici e i laboratori configurano sempre la stabile organizzazione sul territorio dello Stato Miniere, giacimenti petroliferi o di gas naturale, cave o altri luoghi di estrazione di risorse naturali sono comprese nell'espressione stabile organizzazione anche quando situate in zone che si trovino fuori dalle acque territoriali in cui, in ossequio al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione nazionale sullo sfruttamento e l'esplorazione di risorse nazionali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo e alle risorse naturali Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, o l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse. In questo caso è considerato stabile organizzazione soltanto nel caso in cui tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a 3 mesi. Conclusione di contratti. Consiste in una stabile organizzazione d'impresa la fattispecie in cui il soggetto, che può essere sia residente che non residente, concluda abitualmente all'interno del territorio dello Stato e in nome dell'impresa, contratti che siano differenti da quelli di acquisto di beni.
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