La sentenza Pretty v. Regno Unito (2346/02) (Pretty v. United Kingdom, in inglese) è stato un pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2002.

Circostanze Diane Pretty era una donna affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), paralizzata dal collo in giù, con forti difficoltà a parlare e alimentata tramite un sondino. Suicidarsi, nella legislazione inglese, non è un reato, ma la donna, a causa della malattia non era in grado di compiere un'azione simile senza assistenza. È invece un crimine aiutare un'altra persona a suicidarsi (secondo quanto stabilito nella sezione 2(1) del Suicide Act del 1961).

La signora Pretty voleva che il marito la aiutasse nel suicidarsi, ma dato che questo aiuto avrebbe sottoposto il marito della donna alle citate conseguenze legali, la coppia chiesePalladino, Paolo. "The Politics of Death: On Life After the "End of History." Journal For Cultural Research 7, no. 3 (July 2003): 321-335. al pubblico ministero locale (Director of Public Prosecutions) di non perseguire il maritoFreeman, M. (2002). Denying Death its Dominion: Thoughts on the Dianne Pretty Case. Medical Law Review, 10(3), 245-270.. La richiesta fu rifiutataAshraf, Haroon. "Patient and human-rights group challenge UK law for right to die." Lancet 358, no. 9284 (September 8, 2001): 820., così come l'appello della donnaJimenez, Gabriel. 2002. "Niega tribunal pedido de eutanasia: 'la ley me ha arrebatado todos mis derechos': Pretty." Siempre!, 2002. 44. InfoTrac Informe! presso la successiva corte (Lords of Appeal in Ordinary anche noti come Law Lords)

Giudizio Con un pronunciamento unanime, la Corte, composta da sette giudici, ha giudicato la richiesta della signora Pretty secondo gli articoli 2, 3, 8, 9 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo inammissibileDyer, Clare. "Dying woman loses her battle for assisted suicide." BMJ: British Medical Journal (International Edition) 324, no. 7345 (May 4, 2002): 1055., ma non ha riscontrato alcuna violazione della ConvenzioneGiampiero Buonomo, "Eutanasia: quando l'ordinamento interno non la riconosce è impossibile appellarsi alla Convenzione", in Diritto&Giustizia edizione online, 30/4/2002..

Una delle conclusioni significative è che:

Per quanto riguarda il diritto della signora Pretty al rispetto della vita privata secondo l'articolo 8, la Corte ha consideratoBiggs, Hazel. "A Pretty Fine Line: Life, Death, Autonomy and Letting it B." Feminist Legal Studies 11, no. 3 (October 2003): 291-301. che un'interferenza in questo caso può essere giustificata come "necessaria in una società democratica" per il rispetto dei diritti altrui.

Tale conclusione è stata ripresa nella sentenza della Corte di cassazione del 16 ottobre 2007, n. 21748, nel ricorso presentato dal sig. Beppino Englaro che ha cassato la decisione presa dalla Corte di appello di Milano riguardante la situazione della figlia Eluana Englaro:

Note

Voci correlate Diritto di morire Eutanasia nel mondo Haas v. Switzerland

Collegamenti esterni

Categoria:Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo