La polizia municipale è la polizia locale di un comune italiano.

Ha generalmente compiti di tutela della sicurezza urbana e ordine pubblico, nonché funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia edilizia, ambientale e tributaria.

Storia

L'unità d'Italia

Dopo l'unità d'Italia il decreto Rattazzi del 1859 sancì la possibilità per gli enti locali di dotarsi di proprie guardie cittadine, per vigilare sul rispetto dei propri atti normativi con l'autorizzazione dei governatori provinciali che potevano anche rifiutare la costituzione dei servizi. Nel 1907 Giovanni Giolitti, ministro dell'interno del governo Giolitti III, provvide a regolare la materia riunendo le “guardie di città” nel R.D. 31 agosto 1907, n. 690 dando la possibilità ai comuni italiani di poter provvedere alla vigilanza dei regolamenti locali a mezzo proprio personale che doveva essere preventivamente riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari. Lo stesso art. 19 del testo unico del regio decreto n. 690/1907 prevedeva che con l'autorizzazione del Ministro dell'interno i comuni potessero costituire un servizio di polizia municipale costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie municipali per i quali non erano previsti i requisiti delle altre "guardie". Tali soggetti erano preposti all'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale e dipendeva esclusivamente dal sindaco. Oltre queste "guardie municipali" vi erano le "guardie dei comuni" la cui disciplina era sottoposta ai prefetti e il servizio era disposto dai questori.

Il ventennio fascista

Durante il ventennio fascista, con diversi regi decreti legge (R.D.L. 18 ottobre 1925, n. 1846, R.D.L. 9 marzo 1936, n. 472 e R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 326) vennero istituite le divisioni speciali di pubblica sicurezza per le città di Roma, Napoli e Palermo con la conseguente soppressione dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini. Tali agenti di pubblica sicurezza, definiti ai sensi di legge "guardie metropolitane" provenienti dal "Corpo degli agenti di pubblica sicurezza" e dall'esercito, assunsero le funzioni di polizia urbana e di polizia campestre. Gli ufficiali, i sottufficiali e i vigili urbani dei corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini di queste tre città in possesso dei requisiti necessari furono ammessi alla selezione per il Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza, come stabilito dal regio decreto n. 690/1907.

Il secondo dopoguerra e la legge n. 65/1986 Solo nell'immediato secondo dopoguerra italiano furono ricostituiti i vari corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini e soppresse le divisioni speciali di pubblica sicurezza e le guardie metropolitane. Con lo sviluppo esponenziale della circolazione automobilistica nei centri urbani, ai vigili urbani e ai guardiani dei giardini, sotto la denominazione originaria di Guardie municipali che riassumeva tutti i Corpi di polizia urbana, venne anche affidato un ruolo di primo piano nella regolamentazione e nel controllo del traffico nei centri abitati. Alla luce del trasferimento di competenza agli enti locali con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che specifica all'art. 18 polizia locale urbana e rurale:

Le guardie municipali che costituivano l'area di vigilanza urbana trovarono infine una nuova disciplina con la legge 7 marzo 1986, n. 65 ("Legge quadro sull'ordinamento sulla polizia municipale"), e assunsero la denominazione odierna di operatori di polizia municipale, ed obbligatoriamente inquadrati in tali corpi posti alla gestione ed alle dipendenze di un comune italiano.Wikisource - L. 7 marzo 1986 n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale

Disciplina normativa La fonte principale è costituita dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 nonché dalle rispettive leggi regionali specifiche, ove emanate, che ne disciplinano la formazione degli appartenenti, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado, le caratteristiche dei mezzi e gli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi che i comuni italiani possono liberamente decidere se costituire o meno. Per strumenti operativi restano esclusi dalla disciplina della legge regionali le armi e tutti gli strumenti atti a offendere o finalizzati all'offesa, che sono soggetti ad approvazione della Commissione consultiva centrale per le armi, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e autorizzati dal Ministro dell'interno, come anche ribadito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 167/2010 e 35/2011.

Al Sindaco (o Presidente della Provincia) compete vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale/locale e impartire le direttive a tal fine necessarie, spettando al Comandante del Corpo o Servizio (il Corpo viene istituito solo in presenza di almeno sette operatori) l'addestramento e l'impiego tecnico/operativo degli appartenenti. Gli appartenenti alla polizia municipale o locale svolgono nel territorio di competenza e nei limiti demandati dalle leggi le funzioni loro attribuite dagli artt. 3 e 5 della legge n. 65/1986. Infine, la polizia municipale è inoltre disciplinata da disposizione legislative regionali, poiché la legge quadro è spesso integrata in ogni regione da leggi specifiche che disciplinano, ad esempio, gli aspetti relativi ai distintivi di grado, la foggia delle uniformi e dei mezzi di servizio.

Organizzazione La polizia municipale può essere organizzata in corpo, su conforme deliberazione dell'organo assembleare dell'ente locale, quando il numero degli addetti sia pari o superiore a sette. In tal caso, la polizia municipale o locale viene elevata al rango di ramo autonomo di amministrazione dell'ente locale e il relativo responsabile assume la denominazione di comandante, il quale risponde direttamente al comandante o all'assessore delegato, nel rispetto delle direttive indicate dal Sindaco, nonché dei regolamenti del Corpo approvati con delibera di Consiglio Comunale, nei quali si indicano fra l'altro le modalità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo (armamento e dispositivi di protezione individuale) degli appartenenti al Corpo.

Ove l'ente locale abbia istituito il corpo di polizia municipale/locale, il suo ordinamento e la sua organizzazione saranno disciplinati con apposito regolamento, che di norma deve prevedere:ex. art. 7 c. 3 legge 65/1986

Comandante (Dirigente o funzionario) Ufficiali di Polizia Locale - Ispettore o Commissario di Polizia Locale (Addetti al coordinamento e controllo) Sottufficiali di Polizia Locale - Vice Ispettore di Polizia Locale (Addetti al coordinamento degli Operatori) Operatori di Polizia Locale (Agente, Agente Scelto, Assistente, Assistente Scelto) Secondo la sentenza del Consiglio di Stato 14/05/2013, n. 2607 il comandante della polizia municipale può anche esser soggetto non appartenente al corpo stesso, potendo anche essere non dirigente, purché sia in servizio presso l'ente di riferimento e abbia i requisiti necessari per appartenere al corpo.

Attività e funzioni

Opera come Polizia Amministrativa, nonché come Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana, intervenendo su situazioni di degrado urbano. Altre funzioni sono:

pubblica sicurezza; Agenti di Pubblica Sicurezza per conferimento del Regio Decreto 690/1907. polizia amministrativa; vigilanza sul rispetto dei regolamenti locali, servizi di polizia commerciale ed annonaria, polizia ambientale, sanitaria e tributaria locale. polizia stradale (nel territorio di competenza, salvo accordi e autorizzazioni delle autorità statali: questore, giudice delle indagini preliminari, prefetto) e controllo sulla viabilità urbana.

Alcuni settori tipici di attività possono essere:

contrasto al commercio abusivo; mantenimento della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico; reati in materia di stupefacenti; reati contro il patrimonio; reati contro le persone; reati contro l'ambiente; reati contro la pubblica amministrazione italiana; tutela dei minori; tutela del patrimonio pubblico.

Alle attività di cui sopra si aggiunge l'attività d'istituto di polizia stradale, I nuclei che si occupano di "sicurezza stradale e codice della strada" hanno nel corso del tempo implementato le attività di prevenzione e repressione, in diversi casi anche in coordinamento con le sale operative degli altri organi di polizia. Innumerevoli le denunce penali per guida in stato d'alterazione psicofisica (dovuta all'abuso di alcool e all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), guida senza patente o perché revocata, uso o falsificazione di documenti (patenti, carte di circolazione, certificati e contrassegni di assicurazione, ecc.).

Infine, secondo la circolare del Ministero dell'interno n. 3/2001, la qualifica e le funzioni dell'agente di polizia municipale sono identiche a quelle degli agenti della Polizia di Stato relativamente all'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori assieme al personale sanitario preposto.

Personale Arruolamento e requisiti

La nomina del personale della polizia municipale avviene attraverso concorso pubblico, con bando di concorso deliberato dalla giunta del comune italiano interessato, e pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Tra i requisiti è necessario essere in regola con gli obblighi militari, per coloro nati prima del 1985 e l'idoneità psico-fisica alla mansione che verrà accertata dal medico competente in fase pre assuntiva. Vi sono limiti per l'immissione a ruolo di operatore di polizia municipale per gli obiettori di coscienza al servizio militare di leva (a loro infatti è vietato l'utilizzo delle armi) salvo rinuncia a tale status.Possibilità introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge 2 agosto 2007, n. 130. Vedi anche D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Il contratto di lavoro può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato; tuttavia possono anche essere banditi concorsi per l'assunzione a tempo determinato di tipo stagionale o part-time. I requisiti generali per l'assunzione sono quelli previsti dalla normativa statale sul personale dipendente degli enti locali; il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Regioni ed autonomie locali.

Nella fattispecie per essere assunti nella polizia locale, secondo il vigente CCNL di comparto, necessita osservare che:

Per la categoria Istruttori - ex. cat C (ruolo agenti - assistenti - sovrintendenti):

È richiesto il diploma di maturità superiore quinquennale; È richiesta l'idoneità psicofisica alla mansione e la disponibilità incondizionata e l'idoneità all'utilizzo delle armi È richiesto di base il possesso della patente di guida di categoria B per autovetture; in molti bandi di concorso è richiesto anche il possesso della patente A per la conduzione di motocicli; in alcune località marine e lacuali, in aggiunta può essere richiesto il possesso della patente nautica.

Per l'accesso ai Funzionari (ex categoria D), quella in cui sono inquadrati i comandanti, istruttori direttivi e i coordinatori, è necessario un diploma di laurea, requisito introdotto dalla riforma Brunetta del 2009; sino a tale data potevano accedere in categoria D - tramite concorso interno - anche dipendenti non in possesso di laurea.

Il CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, in realtà, ha previsto per i già dipendenti la possibilità di progressione verticale tra le varie Aree anche in assenza del prescritto titolo di studio obbligatorio da contratto, con passaggio che dovrà avvenire per "procedura valutativa". La Tabella C del CCNL specifica più concretamente i criteri di passaggio tra le Aree per coloro che siano già in forza all'Ente locale. L'istruttore, già dipendente, potrà quindi progredire a Funzionario tramite procedura valutativa se in possesso del diploma di scuola superiore e almeno 10 anni di esperienza nel profilo istruttore.

Status giuridico degli operatori di Polizia Locale