Labitazione è un diritto reale di godimento, disciplinato dall'articolo 1022 del codice civile italiano.

Contenuto Il diritto reale di abitazione è ancora più circoscritto del diritto di uso, a sua volta una riduzione dell'usufrutto: ha per oggetto una casa, e consiste nel diritto di abitarla solo limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

Non è consentito cedere il diritto ad altri, né dare in locazione la casa gravata da questo diritto.

Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite ed, essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.

Di diversa natura è l'assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione dei coniugi, al coniuge affidatario della prole minore o (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 54 dell'8 febbraio 2006) in caso di affido condiviso, al coniuge con cui la prole minore stabilisce la propria residenza. Tale fattispecie, infatti, integra in capo all'assegnatario un diritto di natura personale, in quanto disposta solo nell'interesse della prole, e non un diritto reale di abitazione.Cassazione civile, sezione V, sentenza n. 6192/2007.

Note

Voci correlate Diritto reale Diritto reale di uso Locazione

Altri progetti

Collegamenti esterni Sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate

Categoria:Diritti reali Categoria:Diritti reali di godimento