La giustizia riparativa o giustizia rigenerativa è un approccio che consiste nel considerare il reato principalmente in termini di danno alle persone. Da ciò consegue l'obbligo, per l'autore del reato, di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta giuridica. A tal fine, si prospetta un coinvolgimento attivo della vittima, dell'agente e della stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni atte a far fronte all'insieme di bisogni scaturiti a seguito del reato.Così in F. Reggio, Giustizia Dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice, Milano, FrancoAngeli 2010, p. 2.
Storia Tematizzata alla fine degli anni '80, la restorative justice nasce da modelli sperimentali emersi in Nord America. Essi peraltro intercettano un dibattito complesso e variegato, che, a partire dagli anni settanta, stava portando al confronto di diverse voci critiche della teoria e della prassi penalistica nordamericana. Sebbene forme di giustizia riparativa siano rintracciabili in epoche assai remote (ossia nelle tradizioni di popolazioni primitive, quali le comunità indiane in America), il modello cominciò a formarsi come strumento di giustizia estemporaneo negli anni '70 negli Stati Uniti d'America, allorquando venne sperimentato da alcuni attivisti per la tutela dei diritti umani. Ciò sfruttando alcune caratteristiche del criminal justice system. In particolare, ci si riferisce agli ampi poteri attribuiti al prosecutor, sia in ordine alla formulazione delle imputazioni sia, più in radice, all'esercizio stesso dell'azione penale. Dopo un'esperienza ventennale sul campo, la restorative justice, avendo restituito dei buoni risultati pratici (in termini di soddisfazione delle vittime del reato, nonché di abbattimento dei tassi di recidiva), cominciò ad essere "codificata" dai vari Stati federati e ad essere "importata" in Europa, influenzando teorici e attivisti e, pian piano, i legislatori europei.
Le caratteristiche La giustizia riparativa analizza il problema della giustizia penale intorno a quattro elementi fondamentali: considerare il reato in termini non meramente formali (come condotta corrispondente ad una fattispecie astratta descritta da una norma penale), bensì 'esperienziali', ossia come 'lesione' che coinvolge direttamente, e sotto molteplici aspetti (morali, materiali, emotivi, relazionali) singole persone e una comunità; ritenere che al reato corrisponda in primo luogo l'obbligo - in capo all'autore - di porre attivamente rimedio alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato, avendo riguardo in primo luogo ai bisogni della vittima; puntare, nella ricerca di tale soluzione 'riparativa', ad un coinvolgimento attivo della vittima, dell'offensore, dei rispettivi entourages di relazioni, e della comunità civile; ricercare una soluzione che risulti, se possibile, concordata tra tali soggetti.
Come spiega uno dei suoi fondatori, Howard Zehr, la restorative justice si distingue criticamente dal modello moderno e contemporaneo di pena, il quale tende a considerare il reato come violazione di una norma (o meglio, come realizzazione di una condotta ascrivibile ad una fattispecie astratta descritta da una norma penale) e la pena come 'conseguenza giuridica' che sanziona tale condotta (pur diversamente caratterizzata per giustificazione e finalità). Diversamente, la Restorative Justice propone una sorta di equazione per la quale "Il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali; le violazioni creano obblighi; l'obbligo principale è quello di rimediare ai torti commessi (to put right the wrongs)".H. Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Intercourse (PA), Good Books 2002, p. 19 Ne emerge una sorta di rivoluzione copernicana per effetto della quale il problema centrale per la giustizia penale non è un concetto astratto di ordine giuridico, bensì la persona come singolo e come essere relazionale. Per questo, la Restorative Justice è stata definita come un nuovo Paradigma' H. Zehr, Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice, Scottsdale (PA), Herald Press 1990, caratterizzato da una profonda rivendicazione della centralità della persona e dell'intersoggettività nell'analisi del problema penale e nella proposta di una riforma organica della giustizia penale. In senso critico, la Restorative Justice denuncia l'impostazione formalistica del diritto penale moderno e contemporaneo, che si ritiene abbia prodotto un sistema altamente burocratizzato e astratto, nel quale le persone – con le loro esperienze, il vissuto, le esigenze e le relazioni – rimangono del tutto marginali. Ciò emergerebbe soprattutto con riferimento alla vittima del reato, destinata ad assumere un ruolo del tutto secondario ed eventuale nella tradizionale amministrazione della giustizia. Essa andrebbe invece ritenuta la principale destinataria delle attenzioni del sistema-giustizia, e perciò coinvolta attivamente nel procedimento che, a partire dalle indagini, conduce all'irrogazione e all'esecuzione della pena.R. Henham - G. Mannozzi, Il ruolo delle vittime nel processo penale e nella commisurazione della pena: un'analisi delle scelte normative e politico-criminali effettuate nell'ordinamento inglese e in quello italiano, in RIDPP, 2/2005, p. 706 e ss
Andrebbe parimenti valorizzata l'esigenza di un'autentica responsabilizzazione dell'offensore, sostanzialmente privo di reali occasioni per prendere coscienza delle conseguenze che le sue azioni hanno sortito in altre vite: una finalità, quest'ultima, che non dovrebbe essere perseguita attraverso astratti e pre-definiti programmi di rieducazione, bensì in primo luogo mostrando all'offensore gli effetti del suo comportamento sulle vite che da questo sono state affette e chiamandolo, nei limiti del possibile, a porvi rimedio attivamente.M. Wright, Justice for Victims and Offenders. A Restorative Response to Crime, Winchester, Waterside Press 1989 Non da ultimo, la Restorative Justice propone modelli di soluzione della controversia atti a favorire il coinvolgimento di vittima, offensore e comunità civile nella ricerca di una soluzione atta a rispondere in termini adeguati alla lesione cagionata dal reato: tale proposta risponderebbe all'esigenza di correggere l'eccessiva dimensione burocratizzata ed agonistica del processo, cui si contesta l'incapacità di evidenziare e ricomporre le ferite effettivamente causate dal reato nel tessuto sociale da esso colpito. L'idea riparativa e partecipativa di giustizia penale avanzata dalla Restorative Justice, risponde all'esigenza di restituire attenzione alla dimensione personale e sociale che investe il crimine, senza la quale la pena altro non sarebbe che un'afflizione dagli esiti alienanti, non di rado violenti, e comunque incapace di rispondere alle esigenze concretamente sorte, nelle persone e nelle comunità civili, a seguito della commissione di un reato.
Modelli applicativi I principali modelli di istituti ispirati al paradigma ristorativo sono la Mediazione Penale (VOM - Victim Offender Mediation), il Family Group Conferencing (FGC) e il Conferencing o Circle Process (VOC/CP).
Nella legislazione internazionale La giustizia riparativa trova nella legislazione europea e delle Nazioni Unite un ricco corpus di fonti. Di seguito viene proposto un excursus della storia legislativa in materia di giustizia riparativa delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. Le Risoluzioni ONU e le Raccomandazioni UE sono andate circa di pari passo.
Nazioni Unite A livello di Nazioni Unite si inizia a parlare di giustizia riparativa alla metà degli anni 80, quando emerge la necessità di porre maggiore attenzione alle vittime nel processo penale.
La Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, recante il titolo Principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime degli abusi di potere, afferma la necessità di garantire a livello nazionale e internazionale il riconoscimento dei diritti delle vittime della criminalità e dell'abuso di potere e incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per questo obiettivo col fine di prevenire il crimine e ridurre la vittimizzazione.
La Risoluzione n. 1997/33 sugli Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standard e norme, approvata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 21 luglio 1997, afferma l’importanza di una prevenzione non-repressiva del crimine e ripropone la necessità di una attenzione alla vittima, la quale deve essere assistita e protetta, contestualmente alla dovuta considerazione per i diritti del reo.
La Risoluzione n. 23/1998 sulla Cooperazione internazionale, approvata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 28 luglio 1998, raccomanda agli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non carcerarie e, se possibile, a soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità. Introduce, altresì, accanto alla possibilità di risarcimenti pecuniari, la possibilità di compensazione con lavori eseguiti dal reo nei confronti della vittima.
La Risoluzione n. 1999/26 sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell’ambito della giustizia penale, approvata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 28 luglio 1999, inizia a parlare in maniera più diretta di giustizia riparativa. In quest'occasione entra fra gli attori, accanto al reo e alla vittima, anche la società e quindi il risarcimento non è più solo nei confronti della vittima ma può espletarsi in attività utili per la collettività. In questo documento viene anche sottolineato come, in casi di lieve entità, la mediazione possa sostituire la pena detentiva.
Con la Dichiarazione di Vienna del 2000, documento redatto in occasione del X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti, gli Stati membri si impegnano, come recita l'articolo 27, ad introdurre «adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice». L’art. 28 incoraggia “lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti”.
La Risoluzione n. 2000/14 sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale, approvata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2000, delinea i principi per l'utilizzo della giustizia riparativa in ambito penale, da sottoporre all’attenzione degli Stati membri, delle organizzazioni intergovernative e non governative più rilevanti, nonché agli organismi della rete dell’ONU che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale, al fine di definire un indirizzo comune.
Nella Risoluzione n.55/59 approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 4 dicembre 2000, viene affermata l’importanza dello sviluppo della giustizia riparativa quale strumento tendente a ridurre la criminalità e a promuovere la ricomposizione dei conflitti tra vittime, rei e comunità. La risoluzione fa inoltre propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna in ordine allo sviluppo di piani d’azione in supporto delle vittime, nonché forme di mediazione e di giustizia riparativa.
La Risoluzione n.55/60 approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 luglio 2000, pone ulteriore accento su quanto stabilito nella Dichiarazione di Vienna, invitando i governi ad ispirarsi alla Dichiarazione stessa e a predisporre piani di azione che comprendano specifiche misure in vista dell’attuazione degli impegni presi a Vienna.