Nella marina mercantile, quella di comandante di nave è la posizione/funzione apicale di bordo, una qualifica professionale, il più alto grado della ufficiale gerarchia di bordo come previsto e certificato dal Codice della navigazione e dalla normativa internazionale di cui alla convenzione IMO - STCW, sez. A - regola II/2 attualmente in vigore; molto più esplicitamente, è il comandante generale di tutte le attività riguardanti la nave, l'equipaggio, i passeggeri e la navigazione. Anche la normativa IAMSARInternational Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual., in materia di ricerca e salvataggio, include la figura del captainNei paesi anglofoni con "capitano" si indica sia il grado che l'ufficiale a comando (anche se di grado inferiore a capitano) di navi militari e civili, nonché degli aeromobili civili, mentre "comandante" (commander) è un preciso grado militare subalterno al capitano. ovvero comandante quale grado/funzione e qualifica apicale al comando di un'unità navale o di un aeromobile. Il titolo, il grado, la qualifica di Comandante di Nave in Italia, come in ogni altro paese del mondo, è tutelato dalla legge, pertanto non è ammesso fregiarsi di tale grado/titolo/qualifica senza possedere i previsti ed indispensabili requisiti e prima di aver assunto, di fatto, l'effettivo comando di una nave.
Descrizione Il comandante ricopre l'incarico più elevato tra gli ufficiali nella gerarchia di bordo delle navi mercantili, ovvero civili, ed inoltre, in forza dell'art. 186 CdN, è l'unica autorità di bordo. Quale soggetto apicale di una gerarchia interna costituita a norma di legge, il comandante, nell'espletamento del suo mandato, non ha superiori gerarchici diretti, ma soggiace solamente alla legge posta a disciplina dell'attività della nave. Il Comandante di Nave, nell'atipicità della propria complessa, particolare e singolare funzione, risulta essere l'unica figura giuridica che a norma di legge rappresenta tutti i soggetti che hanno interesse sulla nave e su quanto la nave trasporta se pur, di fatto, risultano in contrasto tra di loro. In ordine di successione è seguito dal comandante in seconda a bordo delle navi da passeggeri di oltre GT, o dal primo ufficiale di coperta a bordo di tutte le altre navi, in ordine gerarchico a bordo di tutte le navi della marina mercantile è seguito dal Direttore di macchina e Direttore di macchina in seconda (ove previsto).
La deontologia
Il comandante, nel rispetto delle norme di etica professionale e di comportamento che disciplinano l'esercizio della delicata apicale professione, ovvero nel rispetto delle regole che rappresentano l'insieme dei doveri e degli obblighi del "Comandante a capo della spedizione marittima" e di quanto previsto relativamente ai legami con la legge, ai rapporti con le autorità ed agli obblighi che lo legano a quanti con lui a bordo ed ai vari operatori e soggetti del settore, aventi contatti diretti ed indiretti con la nave, per l’assunzione del comando, deve soddisfare e dare ottemperanza all'obbligo relativo all'atto deontologico più importante riguardante la professione di comandante di nave, atto solenne, ufficiale ed ineludibile che è costituito dalla pubblica ed ufficiale prestazione di Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana ed al suo Capo.
Italia In Italia, le attività funzionali del comandante sono regolamentate dal Codice della navigazioneL'identità giuridico-funzionale del comandante è tracciata dai contenuti degli articoli 292 e seguenti del Codice della Navigazione.. A bordo, con nave in corso di navigazione, quale "Capo della spedizione", ovvero quale "Capo della comunità viaggiante", il comandante assume funzioni di ufficiale di stato civile, di ufficiale di polizia giudiziaria, di tutore a bordo della pubblica sicurezza e di capo e responsabile della polizia di bordoArticolo 186 del Codice della navigazione.. In qualità di ufficiale di stato civile, quando a bordo e con nave in corso di navigazione, può redigere alcuni importanti atti di stato civile quali: l'atto di nascita, l'atto di morte e l'atto di scomparizione in mare. Sempre a bordo in corso di navigazione, può ricevere un testamento ed in presenza di imminente pericolo di perdita della vita può celebrare il matrimonio. Possono assumere il comando di una nave ed operare nella funzione di comandante coloro i quali siano in possesso dei particolari requisiti, dei titoli richiesti e delle certificazioni previste dall'attuale normativa nazionale ed internazionale disciplinanti l'attività marittima.
Comandante Superiore I comandanti appartenuti ai Ruoli del personale di stato maggiore in Regolamento Organico delle compagnie di navigazione Italia e Lloyd Triestino della Flotta Italiana di Linea del Gruppo Finmare, aventi al loro attivo, ventisei anni di anzianità di servizio nei Ruoli di cui sopra e ventiquattro mesi di effettivo comando su navi di oltre tonnellate di stazza lorda, con velocità di oltre 20 miglia all'ora, impiegate in servizi transoceanici di linea, acquisivano il diritto a potersi fregiare con il titolo onorifico di comandante superiore.Nelle certificazioni ufficiali trovasi scritto e indicato come Comandante Superiore.
Per il comandante con titolo onorifico di comandante superiore, i galloni di grado, i guarnimenti del berretto, quali il soggolo ed il fregio sulla visiera, per coloro che ancora godono del diritto a potersene fregiare, saranno foggiati e confezionati secondo le regole e le tradizioni già in uso per i comandanti delle navi appartenenti e/o appartenute alla "Flotta italiana di linea" del Gruppo Finmare, in possesso dei requisiti previsti per potersi fregiare di tale alto titolo onorifico.
Il comandante con il titolo onorifico di comandante superioreNota bene: quello di Comandante Superiore è un alto titolo onorifico da non confondere con il più comune alto titolo professionale marittimo di "Capitano Superiore di lungo corso". porterà galloni di grado diversi da quelli delle immagini di cui alla presente pagina, mantenendo il diritto a potersene fregiare in ogni caso e su qualunque nave egli dovesse imbarcare con il grado di comandante.
Storia Nella storia della Marina Mercantile Italiana sono esistiti i "titoli professionali marittimi" di "capitano di lungo corso", "capitano superiore di lungo corso", "capitano di macchina" e "capitano superiore di macchina".
In riferimento a quanto disciplinato dal Codice della navigazione, dopo il diploma all'Istituto nautico, i possessori dei titoli ad indirizzo "capitano di lungo corso" potevano assumere il comando di navi di qualunque tipo e di qualunque tonnellaggio e per qualunque destinazione senza nessuna limitazione, così come i possessori dei titoli di "capitano di macchina" potevano assumere la direzione di macchina su navi di qualunque tipo, di qualunque tonnellaggio e con impianti per la propulsione e per la produzione di energia elettrica senza nessuna limitazione di potenza.
La denominazione di "capitano" per questi titoli professionali marittimi è stata aggiornata prima con il decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successivamente dal decreto ministeriale del 30 novembre 2007 (e sue successive modificazioni) che ha istituito i Certificati di competenza da Primo ufficiale di coperta e Primo ufficiale di macchina.
DM 5 ottobre 2000 Con il decreto ministeriale 5 ottobre 2000, per la sezione di coperta i titoli di "capitano superiore di lungo corso" e di "capitano di lungo corso" previsti rispettivamente dall'articolo 249 e dall'articolo 248 del regolamento sulla navigazione marittima venivano sostituiti dal Certificato di Competenza da comandante, per i "capitani superiori di lungo corso" e a determinate condizioni per i "capitani di lungo corso", mentre per la sezione macchina i titoli di "capitano di macchina" e di "capitano superiore di macchina" venivano sostituiti dal Certificato di competenza da Direttore di macchina.
Con lo stesso decreto venivano istituiti per la sezione di coperta i certificati di competenza da comandante di 2ª classe, che sostituiva i precedenti titoli di "aspirante capitano di lungo corso" (che era previsto dall'articolo 250 del regolamento sulla navigazione marittima) e di "padrone marittimo di 1ª e 2ª classe e di "marinaio autorizzato al traffico" (titoli che erano previsti dall'articolo 253 del citato regolamento), mentre furono di nuova istituzione i certificati di competenza da comandante di 3ª classe e comandante di 4ª classe e quelli di ufficiale di navigazione e ufficiale di navigazione di 2ª e 3ª classe.
Per la sezione di macchina venivano istituiti i certificati di competenza da "direttore di macchina di 2ª classe", che sostituiva i precedenti titoli di "aspirante capitano di macchina" e di "meccanico navale di 1ª classe specializzato", mentre il titolo di "meccanico navale di 2ª classe" veniva sostituito dal certificato di competenza di ufficiale di macchina.
Capitano L'articolo 4 del DM 5 ottobre 2000 stabiliva i requisiti per conseguire il titolo di "capitano" e le relative mansioni. Chi era in possesso del titolo di "capitano" poteva imbarcare in qualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navi senza limitazioni riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave.
Per conseguire il certificato di capitano occorrevano i seguenti requisiti: essere in possesso del certificato di abilitazione di "ufficiale di navigazione"; avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualità di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate; aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e dei comandanti, conforme alla sezione A-II/2 del codice STCW, che stabilisce i requisiti minimi obbligatori per la certificazione dei comandanti e dei primi ufficiali su navi di stazza lorda uguali o maggiori di 500 tonnellate.
Capitano di 2ª classe L'articolo 5 del DM 5 ottobre 2000 stabiliva i requisiti per conseguire il titolo di "capitano di 2ª classe" e le relative mansioni. Chi era in possesso del titolo di "capitano di 2ª classe" poteva imbarcare in qualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navi aventi stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate senza limitazioni riguardo alla destinazione della nave.
Per conseguire il certificato di capitano occorrevano i seguenti requisiti: essere in possesso del certificato di abilitazione di "ufficiale di navigazione"; avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo; aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000, conforme alla sezione A-II/2 del codice STCW, che stabilisce i requisiti minimi obbligatori per la certificazione dei comandanti e dei primi ufficiali su navi di stazza lorda uguali o maggiori di 500 tonnellate.
DM 30 novembre 2007 Con il decreto ministeriale 30 novembre 2007 il titolo di comandante veniva esteso anche al comandante di 2ª, 3ª e 4ª classe mentre i titoli di "capitano" e "capitano di 2ª classe" venivano sostituiti dal titolo di primo ufficiale e vennero unificati i titoli di ufficiale di navigazione.