Nel diritto penale italiano, il reato a sfondo sessuale indica una serie di delitti - di elaborazione dottrinale - in cui rientrano lo stupro, la pedofilia, la pedopornografia e lo sfruttamento della prostituzione minorile.

Per la legge italiana si configura il reato di atti sessuali con minorenni, anche con il consenso del minore, quando si hanno rapporti sessuali: con minori di 13 anni, in qualsiasi caso, anche tra partner entrambi minorenni; con minori di 14 anni, quando il fatto è compiuto da persona maggiorenne (ovvero, che ha compiuto gli anni 18); con minori di 16 anni, quando il fatto è compiuto da persona maggiorenne cui il minore è affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; con minori di 18 anni, quando il fatto è compiuto dal genitore (sia biologico che adottivo), dall'ascendente o dal tutore del minore, o da altra persona che convive con una delle precedenti figure. Oltretutto è previsto un inasprimento della pena quando i rapporti sessuali sono consumati con minori degli anni 10.

Inoltre è considerato reato di prostituzione minorile l'indurre alla prostituzione una persona minore degli anni 18, o compiere con essa atti sessuali in cambio di denaro o altre utilità economiche, mentre si configura il reato di pornografia minorile quando si realizzano riprese pornografiche ritraenti minori degli anni 18, o anche solo quando si entra in possesso di tale materiale visivo.

Infine, costringere una persona ad avere rapporti sessuali costituisce sempre reato di violenza sessuale, a qualsiasi età. Alcuni giuristi propongono la figura dei reati contro l'infanzia per rafforzare le pene nei confronti di chi commette reati con minori di 16 anni.

Note

Voci correlate Violenza sessuale (ordinamento italiano)

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