Il legato, in diritto, indica la successione a causa di morte con cui l'autore di un testamento attribuisce a un soggetto da lui indicato nominativamente, detto legatario, singoli beni a carico dell'eredità. Nel linguaggio comune, e in alcuni casi anche nel linguaggio usato dal legislatore, il termine legato viene riferito all'oggetto (cosa) che viene in concreto legato.
Storia In diritto romano il legatum, o meglio i legati, erano istituti tutelati iure civili. I giuristi romani, infatti, con mentalità eminentemente pratica e diffidenti da astrazioni concettuali, non concepirono una nozione unica e astratta di legato. Essi preferirono definire, come già per l'istituto dell'obbligazione, solo le diverse specie di legato, i cosiddetti quattuor genera legatorum.Il giurista romano Gaio nelle sue Istituzioni scrive nel secondo commentario G.2.192: «Legatorum itaque genera sunt quattuor: aut enim per uindicationem legamus aut per damnationem aut sinendi modo aut per praeceptionem». (I generi di legati sono quattro: o per vindicationem, o per damnationem, o sinendi modo, o per praeceptionem).
Il legatum per vindicationem comportava il trasferimento ipso iure di un bene di proprietà del testatore in capo al legatario. Aperta la successione, il legatario poteva immediatamente esercitare la rei vindicatio per ottenere la consegna della res spettantegli. Ecco perché tale genere di legato venne definito per vindicationem. Lo stesso Gaio accoglie questa spiegazione dell'origine del nome, G.2 «Ideo autem per uindicationem legatum appellatur, quia post aditam hereditatem statim ex iure Quiritium res legatarii fit; et si eam rem legatarius uel ab herede uel ab alio quocumque, qui eam possidet, petat, uindicare debet, id est intendere suam rem ex iure Quiritium esse» (Traduzione: è chiamato legato per vindicationem, perché appena adita l'eredità immediatamente ipso iure la cosa legata diverrà di proprietà del legatario; e se il legatario chiede la cosa dall'erede o da chiunque altro la possiede, deve esperire la vindicatio, cioè affermare che la cosa è sua ex iure Quiritium). Il legato in questione si esprimeva con le parole latine DO, LEGO. Ad esempio se il testatore voleva legare lo schiavo Stico a Tizio doveva usare le seguenti parole TITIO HOMINEM STICHVM DO ovvero TITIO HOMINEM STICHVM LEGO. Il legatum per damnationem traeva invece la propria denominazione dalle parole usate dal testatore: HERES MEVS STICHVM SERVVM MEVM DARE DAMNAS ESTO (Traduzione: il mio erede sia tenuto a dare il mio schiavo Stico) (Confronta G.2.201). Il legato per damnationem creava un obbligo a carico dell'erede di dare, creditore del rapporto era ovviamente il legatario al quale spettava un'actio ex testamento in caso di inadempimento dell'erede. La differenza rilevante rispetto al legato per vindicationem stava in ciò, che il legatario per vindicationem poteva ricorrere a un'actio in rem, mentre il legatario per damnationem aveva a sua tutela un'actio in personam. Inoltre, a differenza del primo legato, il legato per damnationem poteva avere come oggetto anche una res che non apparteneva al testatore, nonché essere sottoposto a condizione. Il legatum sinendi modo richiedeva le seguenti parole: HERES MEVS DAMNAS ESTO SINERE (traduzione: Il mio erede sia tenuto a subire). Esso, come il legato per damnationem, non aveva effetti reali ma obbligatori. Il legato produceva l'obbligo per l'erede di subire che il legatario prendesse da sé la cosa che gli spettava in virtù del legato. Tale presa di possesso, valutata come traditio, comportava l'acquisto della proprietà sulle res nec mancipi, il possesso ad usucapionem in caso di res mancipi. Anche in questo caso, al legatario insoddisfatto, si concedeva un actio ex testamento in personam. Il legatum per praeceptionem aveva efficacia reale al pari del legato per vindicationem. Tuttavia, a differenza di questo, esso veniva disposto a favore di uno dei coeredi che acquistava il bene oggetto del legato prima della divisione ereditaria (prae-capito donde il nome dato al legato) in modo tale che il legato venisse sottratto all'eredità. La forma richiesta comprendeva l'uso del termine praecipito (prenda con precedenza). Gaio riporta il seguente esempio: LVCIVS TITIVS HOMINEM STICHVM PRAECIPITO (traduzione Il coerede Lucio Tizio prenda con precedenza lo schiavo Stico). Esso trovava particolare attuazione in virtù dell'adiudicatio effettuata dall'arbiter in sede di actio familiae erciscundae.
La quadripartizione dei genera legatorum venne meno già in epoca classica, allorquando i giuristi romani avvicinarono il legato per praeceptionem a quello per vindicationem, e quello sinendi modo a quello per damnationem. Infatti i primi erano legati a effetti reali. I secondi, legati a effetti obbligatori.
In epoca giustinianea la distinzione cadde del tutto in desuetudine e si parlò di un unico tipo di legato che poteva produrre sia effetti obbligatori sia reali.
Limiti ai legati La possibilità di esaurire la massa ereditaria con la previsione di legati venne osteggiata con diverse leggi che limitarono l'entità dei legati:
La Lex Furia testamentaria, con la quale, nel II secolo a.C. venne fissato il limite di mille assi all'acquisto di un legato per tutti coloro che non fossero cognati del de cuius entro il sesto grado. L'efficacia di tale legge risultò per altro assai limitata, potendo il de cuius esaurire la massa ereditaria con un numero molto ampio di legati che rispettassero il limite di mille assi. La Lex Voconia, parimenti del II secolo a.C., con la quale si stabilì che nessun legatario potesse ricevere più di quanto avesse ricevuto l'erede. Anche in tal caso era facile aggirare lo scopo della disposizione disponendo un gran numero di legati che non superassero la quota attribuita al legatario. La Lex Falcidia, del I secolo a.C. che stabilì una volta per tutte che all'erede dovesse spettare quantomeno un quarto dell'asse ereditario. Di tale legge ci dà notizia Gaio nelle sue Istituzioni: G.227. «Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus ei legare liceat quam dodrantem: itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat: et hoc nunc iure utimur».
Natura giuridica Partendo dalla definizione di legato come negozio giuridico a causa di morte, con effetti attributivi o estintivi, la cui portata rimane limitata ai singoli diritti specificamente considerati, si può dedurre la natura giuridica del legato stesso, che è quella di atto di ultima volontà di natura negoziale, revocabile (al pari del testamento), unilaterale, non recettizio.Il legato poi costituisce un modo autonomo di acquisto patrimoniale, poiché le sue sorti non sono dipendenti dall'istituzione di erede, tant'è vero che l'erede che rinunzia all'eredità può tuttavia ritenere il legato (art. 521, comma 2, cod. civ.).Ma l'autonomia del legato va anche riferita alla causa del negozio testamentario. Si è infatti affermato che il testamento è un negozio che può contenere una pluralità di negozi con cause autonome, vale a dire un complesso di negozi giuridici indipendenti.Normalmente, il legato comporta un'attribuzione patrimoniale a titolo di liberalità per il legatario (soggetto beneficiato). Talvolta però può non contenere un'attribuzione patrimoniale vantaggiosa: si pensi al legato sottoposto a un onere o sottoposto a un sublegato (v. infra) che ne assorba totalmente il valore.
Il legato ex lege La nozione di legato viene data con riferimento alla successione testamentaria. Tuttavia, il legislatore ha previsto alcuni casi in cui si ha un'attribuzione mortis causa ab intestato a titolo particolare che opera nello stesso modo in cui opererebbe se fosse stata disposta dalla volontà del defunto.È discussa tuttavia l'ammissibilità di questa figura. In dottrina, taluni negano questa figura, poiché la disciplina del legislatore è limitata alla materia testamentaria. Il cosiddetto legato ex lege sarebbe pertanto un termine improprio riferito alla successione legittima a titolo particolare.La dottrina prevalente invece ammette la figura giuridica del legato ex lege, poiché non si può negare l'unità sostanziale dell'attribuzione sia nelle ipotesi di successione legittima a titolo particolare (prevista dal legislatore), sia in quelle che hanno origine nel testamento.La legge prevede ipotesi di successione legittima a titolo particolare che o si aggiungono alla chiamata ereditaria, o sussistono da sole perché valutate più idonee a soddisfare gli interessi dei soggetti implicati nel fenomeno successorio.Appartengono alla prima categoria il diritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite.Appartengono alla seconda categoria, invece, l'assegno vitalizio spettante al coniuge separato con addebito e l'assegno vitalizio spettante ai figli naturali non riconoscibili.
Il sublegato Si ha la figura del sublegato quando l'onere della prestazione del legato sia posta dal testatore a carico di uno o più legatari.Il sublegato attua un'autonoma e diretta attribuzione di diritti patrimoniali a favore del sublegatario.Dall'autonomia delle due disposizioni consegue che l'invalidità del legato non influisce sul sublegato, salvo che per entrambi non operi la stessa causa di nullità. Pertanto, il rapporto tra legato e sublegato è più economico che giuridico: perciò è stato da taluno preferito il termine di "legato a carico del legatario".Di norma, il sublegato ha per oggetto un credito del sublegatario nei confronti del legatario (cd. sublegato obbligatorio). Tuttavia, il sublegato può avere come oggetto anche un diritto reale, ed è denominato sublegato reale (ad es. Tizio lega a Sempronio il fondo Tuscolano e sublega a Mevio 10 determinati ettari di quello stesso fondo).Il legatario è tenuto all'adempimento del legato nei limiti del valore della cosa legata.
Efficacia del legato La tipicità del negozio testamentario non significa tipicità del contenuto: anche per i legati può farsi la quadrupla distinzione che si fa per le donazioni: legato reale legato costitutivo reale legato obbligatorio legato liberatorio.
Per il principio di personalità di ogni disposizione testamentaria, anche l'oggetto del legato deve essere di regola determinato dal testatore. È consentita peraltro la cd. relatio formale, mentre quella sostanziale è proibita. La distinzione più importante è quella tra legato reale e legato obbligatorio. Il legato reale attribuisce al legatario la proprietà o un diritto reale limitato, ovvero un diritto di credito che era già nel patrimonio del de cuius. Il legato obbligatorio invece attribuisce al legatario un diritto di credito che nasce dal testamento e che fa sorgere a carico dell'onerato un obbligo.
Il legato di contratto Si tratta di una particolare figura di legato obbligatorio atipico, che ricorre quando il testatore attribuisce al legatario il diritto di pretendere dall'onerato la stipulazione di un determinato contratto. Il problema principale riguarda il rapporto che intercorre tra il negozio preparatorio (o che crea il vincolo: il cd. legato obbligatorio) e il successivo negozio attuativo con funzione liberatoria per l'onerato. È evidente l'analogia con il contratto preliminare e con gli obblighi legali a contrarre; da tale analogia consegue l'applicabilità dell'art. 2932 del cod. civ. Un caso discusso di legato di contratto è il legato obbligatorio di costituzione di ipoteca. L'ipoteca non può essere costituita per testamento (art. 2821, comma 2, cod. civ.), nel senso che è vietato il legato reale di ipoteca allo scopo di evitare che il testatore-debitore modifichi dopo la sua morte la par condicio creditorum.