I diritti delle persone LGBT in Italia sono meno tutelati rispetto agli altri Paesi dell'Europa occidentale. I cittadini italiani LGBT, infatti, affrontano ostacoli dal punto di vista legale non incontrati da cittadini non-LGBT per quanto riguarda le adozioni e il riconoscimento del matrimonio egualitario, a causa della mancanza di specifiche norme nel Paese.

L'opinione pubblica sull'omosessualità è generalmente considerata sempre più aperta, più o meno in linea con la media europea. Ciononostante, nel paese sono ancora numerosi i casi di discriminazione nei confronti delle persone LGBT. Secondo il rapporto Eurispes del 2026, gli italiani mostrano un atteggiamento generalmente favorevole nei confronti del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, senza distinzione in base al sesso: il 69,6% sostiene infatti questa forma di tutela. Anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso raccoglie un consenso ampio, pari al 66%, una percentuale sostanzialmente in linea con quella rilevata nel 2025. Per quanto riguarda la genitorialità, il 56,9% degli italiani ritiene positivo il riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso. Una maggioranza, seppur più contenuta, si dichiara inoltre favorevole alla possibilità per le coppie omosessuali di adottare (55,2%) e all’adozione da parte di persone single (55,8%). Nel complesso, l’accettazione di queste tematiche sembra essere aumentata progressivamente nel corso del tempo. Più divisa appare invece l’opinione pubblica sul riconoscimento delle identità di genere che non rientrano nelle categorie tradizionali di uomo e donna: il 49,2% degli italiani si dichiara favorevole.

I rapporti tra persone dello stesso sesso sia maschili sia femminili non sono più puniti per legge dal 1º gennaio 1890, con l'entrata in vigore del Codice Zanardelli. Le persone transgender possono cambiare legalmente sesso dal 1982.

Le persone transgender possono cambiare legalmente sesso dal 1982. A sostegno dell'autodeterminazione e dei diritti della comunità trans, si tengono periodicamente manifestazioni specifiche denominate Trans Pride.

Dal 5 giugno 2016 le coppie dello stesso sesso possono accedere alle unioni civili, istituite con la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, che garantiscono tutti i diritti del matrimonio, con l'eccezione dell'obbligo di fedeltà e delle adozioni. L'Italia fu uno degli ultimi Paesi dell'Europa occidentale ad approvare una legge sulle unioni civili. La legge n. 76 fornisce, inoltre, alle coppie conviventi, siano esse dello stesso sesso o di sesso opposto, alcuni diritti minimi. Il diritto all'adozione del figlio del partner, rimosso all'ultimo dalla legge, è stato al centro di diverse sentenze, inclusa una della Corte suprema di cassazione.

Sebbene le discriminazioni in ambito lavorativo basate sull'orientamento sessuale siano vietate sin dal 9 luglio 2003, in attuazione di una direttiva dell'Unione europea, nessun'altra legge nazionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere è stata al momento introdotta ampliando il divieto di discriminazione negli altri settori; peraltro, alcune regioni italiane si sono mosse in tal senso con alcune leggi a efficacia limitata sin dal 2004. Nonostante sia dal 2006 che il Parlamento europeo richiede all'Italia di colmare questo vuoto legislativo, l'ultimo tentativo (Ddl Zan del 2021) si è rivelato fallimentare.

Legalità dei rapporti tra persone dello stesso sesso L'Unità d'Italia e il Codice Zanardelli Nella prima metà dell'Ottocento diversi Stati preunitari adottarono nuovi codici penali che, prendendo a modello il codice penale francese del 1810, non prevedevano pene per i rapporti tra persone dello stesso sesso. Tali stati furono il Regno delle Due Sicilie nel 1819, il Ducato di Parma e Piacenza nel 1820, il Granducato di Toscana nel 1853 e il Ducato di Modena e Reggio nel 1855.

I rapporti omosessuali rimasero invece criminalizzati nel Regno di Sardegna, dove l'articolo 425 del codice penale sabaudo puniva gli atti di "libidine contro natura" con il carcere o i lavori forzati fino a dieci anni, nel Regno Lombardo-Veneto, dove l'articolo 129 del codice penale austriaco del 1852 puniva gli atti di "libidine con persone del medesimo sesso" con il carcere duro da uno a cinque anni, e nello Stato Pontificio, dove l'articolo 178 del Regolamento su i delitti e sulle pene del 1832 puniva i "colpevoli di delitto consumato contro natura" con l'ergastolo.

Con la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861, il codice penale sabaudo fu esteso al resto della penisola, ma con alcune notevoli eccezioni: il codice penale toscano del 1853, che non criminalizzava i rapporti omosessuali, continuò ad essere applicato nei territori dell'ex Granducato di Toscana, e una serie di articoli, compreso il numero 425, non furono estesi alle province napoletane dell'ex Regno delle Due Sicilie. Si venne quindi a creare una situazione decisamente anomala in cui i rapporti tra persone dello stesso sesso erano illegali in alcune zone del paese e legali in altre.

Questa bizzarra situazione venne sanata solo con l'approvazione del codice penale italiano del 1889, entrato in vigore il 1º gennaio 1890, che si applicava all'intero territorio del Regno d'Italia.

Il nuovo codice, comunemente noto come "Codice Zanardelli" dal nome dell'allora ministro di Grazia e Giustizia, non conteneva alcuna menzione di "atti contro natura" e decriminalizzò di conseguenza i rapporti tra persone dello stesso sesso in tutto il paese. Questa decisione non fu però motivata da un atteggiamento liberale nei confronti dei rapporti omosessuali, bensì dall'idea che essi dovessero essere considerati "come peccati alla sanzione della religione e della privata coscienza". L'articolo 331 fissava l'età del consenso a 12 anni, senza fare distinzioni tra rapporti omosessuali ed eterosessuali.

La dittatura fascista e il Codice Rocco La situazione non venne neanche modificata 40 anni dopo dal fascismo con la promulgazione del Codice Rocco il 19 ottobre del 1930, sebbene la bozza di legge contenesse, in origine, un articolo (il 528), rubricato come "relazioni omosessuali", che prevedeva pene fino a 3 anni per chiunque compisse «atti di libidine su persona dello stesso sesso», ma solo in caso di «pubblico scandalo», e con aumenti fino a 5 anni di pena qualora fossero coinvolti soggetti minorenni (allora fino ai 21 anni d'età).

Lo stralcio della norma, tuttavia, non fu dovuto a una sorta di benevolenza nei confronti di tali pratiche, quanto al fatto - spiega la relazione parlamentare stesa dallo stesso Alfredo Rocco, che il «turpe vizio […] non è così diffuso in Italia da richiedere l'intervento della legge penale: il legislatore, infatti, deve intervenire in cospetto di forme di immoralità solo qualora si presentino nella convivenza sociale in forma allarmante».

Una posizione del tutto minoritaria era stata sostenuta alcuni anni prima dal giurista fascista Sallustio Aretini, che nel saggio Maschia Gioventù (1923) aveva proposto di affiancare al matrimonio un distinto istituto civile destinato alle unioni fra uomini adulti. Aretini, pur mantenendo il matrimonio quale istituzione «ordinata alla famiglia e alla generazione», sosteneva che lo Stato non dovesse ignorare unioni caratterizzate da «assistenza, fedeltà e comunanza patrimoniale», ma disciplinarle giuridicamente, richiamandosi polemicamente al precedente della Roma antica. La proposta, estranea all'indirizzo successivamente prevalso nel regime, non ebbe applicazione legislativa.

L'età del consenso venne fissata a 14 anni (articolo 519, dal 1996 articolo 609-quater), senza distinzioni tra rapporti omosessuali ed eterosessuali.

Ciò non impedì al fascismo di colpire i comportamenti omosessuali maschili con punizioni amministrative, come l'ammonizione e il confino.

Dal secondo dopoguerra ad oggi La situazione del Codice Rocco, che resta il codice penale tuttora in vigore, non è stata modificata dai decenni successivi. Nel secondo dopoguerra i legislatori hanno continuato a rifiutare l'approvazione di leggi che toccassero il tema dell'omosessualità, sia in senso protettivo sia repressivo, trattandola così come questione estranea allo Stato, e riconducibile semmai al campo della morale e della religione. Tale atteggiamento è stato definito ''tolleranza repressiva''.

Paradossalmente, questo atteggiamento ha impedito che nel dopoguerra venissero approvate in Italia leggi che criminalizzassero l'omosessualità, nonostante ci siano stati almeno tre tentativi d'introdurle durante i primi anni '60. A bloccare questi tentativi fu soprattutto la contrarietà della Democrazia Cristiana, partito maggioritario dell'epoca e principale sostenitore della "tolleranza repressiva".

Il 22 gennaio 1960 l'On. Clemente Manco, del Movimento Sociale Italiano (MSI) presenta la proposta di legge nº 2990: “Chiunque ha rapporti sessuali con persona dello stesso sesso è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni... Se dal fatto deriva pubblico scandalo, la pena è aumentata...”. Il 29 aprile 1961 l'On. Bruno Romano, del PSDI, presenta una proposta di legge che vede la "condanna fino a dieci anni per chiunque abbia rapporti omosessuali, e fino a venti se ci sono aggravanti."

In questo periodo abbiamo lo "Scandalo dei balletti verdi" (1960) e il "caso Braibanti" nel 1964, in cui i genitori dell'amante dell'uomo lo accusarono di manipolare mentalmente il proprio figlio con l'intenzione di trasformarlo in omosessuale.

Nel 1968 Aldo Braibanti fu condannato a 9 anni di reclusione, che furono successivamente ridotti a 6 e infine a 4.

L’Italia ha compiuto progressi rilevanti per garantire l’uguaglianza alle persone LGBTQ+, ma ci sono ancora notevoli ostacoli da superare. Il futuro dei diritti LGBTQ+ nel paese sarà determinato dal modo in cui verranno affrontate le questioni culturali e legislative, oltre che dall’impatto dei movimenti sociali e delle pressioni internazionali.

Protezione dalle discriminazioni Decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 Il 27 novembre 2000 il Consiglio dell'Unione europea approvò la direttiva 2000/78/CE, finalizzata a combattere le discriminazioni dirette o indirette basate su disabilità, orientamento sessuale, religione, convinzioni personali ed età all'interno del mondo del lavoro. Entrata in vigore il 2 dicembre, concedeva agli Stati membri tre anni per incorporarne le disposizioni all'interno delle rispettive leggi nazionali. Il 3 luglio 2003, in seguito al parere favorevole delle Commissioni di Camera e Senato, il Consiglio dei ministri deliberò il recepimento della direttiva tramite il decreto legislativo n. 216. Il decreto venne firmato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il successivo 9 luglio, fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 agosto ed entrò in vigore il 28 agosto.

Il decreto presentava tuttavia una serie di differenze rispetto alla direttiva 2000/78/CE, in particolare nell'articolo 3, dove il secondo periodo del comma 3 stabiliva che non costituiva atto discriminatorio considerare l'orientamento sessuale ai fini dell'idoneità a entrare o permanere nelle forze armate, nei servizi di polizia, penitenziari o di soccorso. Il 12 dicembre 2006, queste modifiche portarono la Commissione europea ad aprire una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2006/2441), in cui si dichiarava che il paese aveva recepito incorrettamente la direttiva. Il 29 maggio 2008, come parte della conversione del decreto-legge n. 59 dell'8 aprile 2008 nella legge n. 101, la Camera dei deputati approvò una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216/2003 per adeguarlo alle richieste della Commissione, inclusa la rimozione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3. Dopo essere stata approvata anche dal Senato il 4 giugno, la legge venne firmata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il successivo 6 giugno ed entrò in vigore due mesi dopo.