L'ordinamento giudiziario in Italia è l'insieme delle norme che regolano la costituzione e il funzionamento di tutti gli organi che esercitano le funzioni giurisdizionali.

È disciplinato in via generale dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, più volte modificato anche al fine di assicurarne la compatibilità con la Costituzione italiana.

Storia Dall'unità d'Italia al ventennio fascista Per unificare l'ordinamento preunitario, con l'unità d'Italia ci fu un riassetto, ricalcando in gran parte la ripartizione sub-provinciale (circondari o sottoprefetture), estendendo l'applicazione del decreto Rattazzi. Una prima disciplina organica venne varata con la legge 6 dicembre 1865, n. 2626. La nuova norma - che introdusse la corte d'assise - stabiliva l’inamovibilità, nonché le cause di inabilitazione al servizio, ribadendo che per l’utilità del servizio i magistrati potevano essere trasferiti di sede, anche senza il loro consenso, purché a parità di grado. Durante il governo Crispi II vennero emanate norme per modificare l'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie (legge 20 marzo 1890, n. 6702) e modifiche agli stipendi dei magistrati (legge 8 giugno 1890, n. 6878).

Nel 1907 venne istituito il "Consiglio Superiore della Magistratura" come organo consultivo del Ministero della Giustizia, e nel 1923 furono soppresse le quattro cassazioni "regionali" e furono ridistribuite (a favore del Mezzogiorno) le Corti d'appello. Durante il governo Mussolini si ebbe una revisione generale con l'emanazione del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.

La riforme degli anni 1990 e la soppressione delle preture Negli anni 1990, successivamente ad interventi frammentari, dovuti a situazioni contingenti ed emergenziali, si è provveduto all'istituzione di nuove figure giurisdizionali; come ad esempio della figura del giudice di pace nel 1991, e dopo le bombe del 1992-1993 la maggiore novità fu la creazione della direzione nazionale antimafia della direzione distrettuale antimafia, nonché del procuratore nazionale antimafia, in seguito alla strage di Capaci e alla strage di via d'Amelio in cui persero la vita rispettivamente i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Con l'emanazione del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 52 - avvenuta ai sensi della legge delega legge 16 luglio 1997, n. 254 - venne sancita l'abolizione dell'ufficio del pretore, e si razionalizzò ulteriormente la struttura ordinamentale periferica della giustizia in Italia dando, altresì, delega al Governo di ridisegnare le circoscrizioni dei tribunali maggiori e la creazione di nuovi tribunali metropolitani. In attuazione delle deleghe venne emanato il d.lgs 3 dicembre 1999 n. 491 che, tra l'altro, istituì due nuovi tribunali presso Tivoli e Giugliano in Campania e procedette alla revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino.

La riforma del 2012 delle circoscrizioni giudiziarie

Negli anni 2000 seguirono poi la legge 18 agosto 2000 n. 237 concernente la ridefinizione della competenza territoriale dei tribunali di Bergamo, Como e Lecco ed il d.lgs 14 maggio 2001 n. 211 relativo alla revisione dei circondari di Ascoli Piceno e di Taranto.

I decreti legislativi del 7 settembre 2012 nn. 155 e 156Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 213 del 12 settembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 185 hanno previsto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in attuazione della delega conferita con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148.

I decreti stabilirono:

la soppressione di 31 sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica (Acqui Terme; Alba; Ariano Irpino; Avezzano; Bassano del Grappa; Camerino; Casale Monferrato; Chiavari; Crema; Lanciano; Lucera; Melfi; Mistretta; Modica; Mondovì; Montepulciano; Nicosia; Orvieto; Pinerolo; Rossano; Sala Consilina; Saluzzo; Sanremo; Sant'Angelo dei Lombardi; Sulmona; Tolmezzo; Tortona; UrbinoLa soppressione del Tribunale di Urbino è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 2013 per eccesso di delega, in quanto all'epoca Urbino era capoluogo, insieme a Pesaro, della provincia di Pesaro e Urbino.; Vasto; Vigevano; Voghera); l'istituzione del nuovo tribunale di Napoli nordArt. 2 comma 2 d.lgs 7 settembre 2012, n. 155 con sede nella città di Aversa (in realtà nuova denominazione del tribunale istituito nella città di Giugliano in Campania,Art. 2 comma 1 d.lgs 3 dicembre 1999, n. 491 ma mai effettivamente operativo); la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale esistenti sul territorio nazionale; la soppressione di 667 sedi di giudice di pace.

La soppressione delle sedi e delle sezioni distaccate di tribunale è divenuta operativa dal 13 settembre 2013 (ad eccezione del Tribunale di Urbino, la cui soppressione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 237/2013, perché il governo italiano nell'adottare il decreto legislativo aveva ecceduto la delega ricevuta dal Parlamento, in quanto all'epoca Urbino era capoluogo, insieme a Pesaro, della provincia di Pesaro e Urbino). Contestualmente, è stata autorizzata dal Ministero della Giustizia - per un ulteriore anno, fino al 13 settembre 2014 – la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso otto sedi soppresse di tribunale: sedi con un numero di abitanti superiore a 180.000 e sedi con una sopravvenienza media annuale di 6.874 affari. In relazione al primo parametro sono stati individuati i tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo e Vigevano; con riferimento al parametro della domanda di giustizia sono stati individuati i tribunali di Chiavari, Lucera, Rossano e Sanremo. Inoltre presso il Tribunale di Rossano si svolgeranno anche i dibattimenti penali relativi ai procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013. I tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, in seguito alle emergenze sisma che nel 2009 e nel biennio 2016-2017 hanno colpito l'Abruzzo e l'Italia centrale, sono rimasti aperti in regime di prorogatio.

Il decreto legislativo n. 156/2012 diede la possibilità, per gli enti locali interessati, di chiedere il mantenimento degli uffici, anche con accorpamenti, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi,Art. 3 comma 2 d.lgs 7 settembre 2012, n. 156 affermando contestualmente però anche, qualora l'ente non rispetti gli impegni relativi alle spese ed al personale amministrativo per un periodo superiore ad anno, la soppressione dell'ufficio interessato.Art. 3 comma 5 d.lgs 7 settembre 2012, n. 156

Il progetto e la riforma del 2022 e la riforma costituzionale del 2025

Durante il governo Draghi alla fine del 2021 il dibattito politico trattò il tema di una possibile riforma dell'ordinamento, l'anno precedente i partiti M5s, Lega e Forza Italia avevano domandato che rimanesse in vigore l’impianto della legge Bonafede. Il giorno 11 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il progetto della riforma dell'ordinamento giudiziario; la riforma venne emanata durante il successivo governo Meloni con l'emanazione della legge delega 17 giugno 2022, n. 71 e dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 successivamente modificato dal d.lgs. 11 novembre 2024, n. 164, quest'ultimo riguardane modifiche al processo civile italiano. Tra i punti della riforma figurano la riforma delle modalità di selezione dei componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura, il decorso dei termini della prescrizione, l'introduzione di una udienza predibattimentale, la possibilità di citazione diretta per i reati punibili fino a sei anni di reclusione, l'accesso alla magistratura italiana del solo requisito della laurea, l'introduzione di un sistema di valutazione dei magistrati di carriera e modifiche al meccanismo delle "porte girevoli“, ovvero il ritorno alle funzioni giudiziarie dei magistrati che entrano in politica.

A fine 2025 venne approvata la riforma costituzionale Meloni-Nordio contenuta nel testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento italiano il 30 ottobre 2025 che prevedeva il principio della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti e la creazione di due nuovi CSM, ciascuno per le componenti predette, con nuove modalità di designazine dei componenti. La norma è stata poi sottoposta a referendum costituzionale il 22 e 23 marzo 2026. La riforma non ha superato il referendum costituzionale confermativo e non è entrata in vigore.

Organizzazione Articolazione territoriale degli organi Il territorio statale è diviso in varie circoscrizioni giudiziarie ognuna delle quali fa capo ad una Corte d'appello, vi sono in totale ventisei Corti e tre sezioni staccate, queste ultime dette distretto giudiziario; presso le circoscrizioni sede di Corte vi è una Direzione Distrettuale Antimafia e vi possono poi essere una o più Corti d'Assise, generalmente nel capoluogo di provincia o di regione.

Le suddette Corti a loro volta raccordano 165 circondari di tribunale ordinario - il cui ambito territoriale è detto circondario - presso ciascuno dei quali vi è una Procura della Repubblica. Le sezioni staccate di Corte d'appello, sono: Bolzano, sezione distaccata della Corte d'appello di Trento; Sassari, sezione distaccata della Corte d'appello di Cagliari; Taranto, sezione distaccata della Corte d'appello di Lecce. L'organizzazione territoriale in distretti di corte d'appello e circondari di tribunale non è basata o comunque sempre coincidente con le circoscrizioni regionali e provinciali. Tutti i capoluoghi di regione hanno una sede di Corte di appello, esclusa Aosta, ma non tutte le province sono dotate di almeno un tribunale (ne sono prive il Sulcis Iglesiente e il Medio Campidano). Per quanto concerne le procure ordinarie la circoscrizione è quella del tribunale ordinario cui afferiscono, così come per le procure distrettuali antimafia, la cui circoscrizione è rappresentata dal distretto della Corte d'appello. Per la Corte suprema di cassazione e per la Procura nazionale anfimafia la competenza sarà su tutto il territorio nazionale.

In base alle revisioni succedutesi, le circoscrizioni sono state più volte modificate al fine di renderle omogenee alle province; come ad esempio nel caso del Tribunale di Massa, città capoluogo della Toscana, che afferisce alla Corte d'appello di Genova, in Liguria. Anche la Corte di appello di Roma e il Tribunale di Cassino (nel Lazio) estendono la propria competenza ad alcuni comuni della Provincia di Caserta in Campania, così come la Corte di appello di Trieste e il Tribunale di Pordenone (nel Friuli-Venezia Giulia) estendono la propria competenza a 11 comuni della provincia di Venezia nel Veneto. Parimenti La Corte d'appello di Venezia e il Tribunale di Belluno (nel Veneto) estendono la propria competenza ad un comune (Erto e Casso) della provincia di Pordenone nel Friuli-Venezia Giulia; la Corte d'appello di Ancona e il Tribunale di Ascoli Piceno (nelle Marche) estendono la propria competenza ad un comune (Valle Castellana) della provincia di Teramo in Abruzzo; la Corte d'appello di Potenza e il Tribunale di Lagonegro (in Basilicata) estendono la propria competenza a 28 comuni della provincia di Salerno in Campania.