Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana è il capo del governo italiano. Congiuntamente ai ministri, costituisce il Consiglio dei ministri, di cui esercita la presidenza.

La carica non è elettiva, ma viene assegnata dal presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, che non prevede particolari requisiti per la nomina.L'incarico ad esempio può essere ricoperto anche da chi non sia un parlamentare o da chi non sia esponente di un partito: fu per primo il caso di Carlo Azeglio Ciampi, un indipendente, che nell'ambito della XI legislatura ricevette dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro l'incarico di formare un "governo di scopo", per emanare una nuova legge elettorale in previsione delle elezioni politiche del 1994. Dopo il governo Ciampi, furono scelti degli indipendenti anche per i governi Dini, Amato II, Prodi II, Monti, Conte I, Conte II e Draghi. Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su sua proposta, i ministri. Il governo quindi deve ricevere la fiducia di entrambe le Camere del Parlamento italiano.

Il presidente del Consiglio dei ministri è, inoltre, l'organo di vertice politico-amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dal 22 ottobre 2022 il presidente del Consiglio dei ministri è Giorgia Meloni, prima donna a ricoprire tale carica nella storia d'Italia e con il governo più longevo della Repubblica italiana e il secondo dall'Unità d'Italia.

Storia

Il Regno d'Italia

Pur non essendo menzionata nello Statuto Albertino, già all'epoca del Regno d'Italia si era venuta a delineare la figura del presidente del Consiglio, come uno dei ministri (spesso quello dell'interno) incaricato di presiedere il collegio, dunque senza una costituzione autonoma. Nell'Italia fascista, con la legge 24 dicembre 1925, n. 2263 (la prima delle "leggi fascistissime"), venne adottata la denominazione di Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, che attribuiva al presidente del Consiglio poteri maggiori e una superiorità gerarchica sugli altri ministri.

Con il regio decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136 fu adottata la denominazione di Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, usata sino alla proclamazione della Repubblica.Tutte le Gazzette Ufficiali del Regno d'Italia fino al 10 giugno 1946 (data in cui fu pubblicata l'ultima G.U. prima della proclamazione della Repubblica) riportano tale dicitura.

Fonte (ultima G.U. 10-06-1946): Gazzetta Ufficiale

La Repubblica Italiana

Con la nascita della Repubblica Italiana e l'entrata in vigore il 1º gennaio 1948 della Costituzione, venne introdotta in Italia la forma di governo di repubblica parlamentare, e fu confermato il ruolo di preminenza istituzionale del presidente del Consiglio (col titolo originale per l'appunto di Presidente del Consiglio dei ministri) sugli altri ministri..

Storicamente, l'attività del presidente del Consiglio è stata più quella di mediazione fra i partiti della maggioranza che quella di direzione dell'attività di governo. Il suo potere di indirizzo, inoltre, è limitato, perché non ha, almeno formalmente, la facoltà di rimuovere dai propri incarichi i ministri coi quali si trovi in disaccordo; la prassi del "rimpasto" o quella più rara del voto di sfiducia individuale da parte del Parlamento possono essere considerate dei surrogati alla mancanza formale di questo potere..

A partire dagli anni 1980 si è assistito a un'opera di riordino legislativo della figura del presidente del Consiglio, culminata nella legge n. 400 del 1988 e il decreto legislativo n. 79 del 1999, tramite le quali ne sono state definite la struttura e le funzioni..

Successivamente, l'adozione di leggi elettorali che prevedono l'indicazione, prima delle elezioni politiche, dei leader di partiti e coalizioni (cioè dei soggetti che, in caso di vittoria elettorale, durante le consultazioni verranno presumibilmente proposti al presidente della Repubblica per la nomina a presidente del Consiglio) e il bipolarismo hanno de facto dotato il presidente del Consiglio di una capacità decisionale e direttiva maggiore all'interno delle dinamiche del governo..

A parte quattro presidenti di governi tecnici non iscritti a partiti al momento della nomina (Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini, Mario Monti e Mario Draghi), la maggior parte dei presidenti del Consiglio lo divenne dopo l'elezione a deputato, mentre cinque erano senatori (Giulio Andreotti, Adone Zoli, Amintore Fanfani, Giovanni Spadolini e Mario Monti) e sei erano estranei al Parlamento (Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Mario Draghi e Giuliano Amato al varo del suo secondo governo).

Fonti legislative

Il presidente del Consiglio dei ministri è un organo monocratico di rilevanza costituzionale, che presiede un organo collegiale chiamato Consiglio dei ministri e posto a capo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n. 400 del 1988.Andrea Pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli Editore, Bologna, 2018 È disciplinato dalla Costituzione agli articoli 92, 93, 95 e 96.

Dal punto di vista protocollare, è la quarta più alta carica della Repubblica Italiana,Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006, che ha definito il protocollo per il cerimoniale è definita nella quarta posizione, precedendo il presidente della Corte costituzionale. Lo stesso decreto del 2006 definisce il presidente della Repubblica la prima carica - in quanto capo dello Stato -, il presidente del Senato la seconda - in quanto vicario del presidente della Repubblica - e il presidente della Camera dei deputati la terza - in quanto presidente del Parlamento riunito in seduta comune dei membri delle due Camere) mentre, a livello pratico, è l'effettiva dirigente della politica, nonché la carica che concede maggior potere.

Nomina

Consultazioni

Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri.

Nella prassi la nomina è preceduta da un complesso processo, detto "fase delle consultazioni", che inizia con il presidente della Repubblica che ascolta i pareri dei presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dei senatori a vita di diritto in quanto ex presidenti della Repubblica; successivamente sonda gli orientamenti delle forze politiche presenti in Parlamento al fine di individuare un soggetto potenzialmente in grado di raccogliere un largo consenso. Se da tali sondaggi emerge un nome, conferisce l'incarico di formare il nuovo governo a taluno; nel caso di crisi di governo caratterizzate da incertezza o litigiosità, il presidente della Repubblica può richiedere un mandato "esplorativo", affidato a personalità super partes per verificare la possibilità di formare una maggioranza parlamentare.

A questo punto, il presidente del Consiglio incaricato può svolgere una propria fase di consultazioni, rinunciare all'incarico, accettare l'incarico con riserva oppure accettare l'incarico senza riserva e proporre subito al presidente della Repubblica la lista dei ministri.

Conferimento dell'incarico

​Il ruolo del Capo dello Stato nel conferimento dell'incarico per la formazione del Governo varia in base al contesto politico e ai risultati elettorali: quando una coalizione si presenta alle elezioni con un candidato premier già designato e ottiene la vittoria, il margine di manovra del Presidente della Repubblica è minimo. In queste situazioni (tipiche della fase bipolare italiana), egli si limita ad affidare il mandato al leader dello schieramento vincente; se invece non esistono alleanze pre-elettorali, oppure se le urne non restituiscono una maggioranza parlamentare solida, il Capo dello Stato acquisisce una maggiore discrezionalità nella scelta del futuro Presidente del Consiglio. Questa libertà di scelta raggiunge il suo apice nei momenti di grave crisi del sistema politico. In tali contingenze, spetta al Capo dello Stato individuare una figura capace di aggregare i consensi necessari in Parlamento e di gestire l'emergenza. Proprio per superare queste fasi eccezionali, il Presidente della Repubblica ha talvolta affidato l'incarico a personalità di spicco e di grande competenza tecnica, esterne alle dinamiche di partito e talvolta estranee allo stesso Parlamento. Nascono così i "governi tecnici", esecutivi che, pur necessitando obbligatoriamente della fiducia delle Camere come dettato dalla Costituzione, si reggono in gran parte sul forte e continuo sostegno politico e istituzionale del Presidente della Repubblica.

Nomina del Presidente del Consiglio incaricato La nomina consiste nell'emanazione di tre decreti presidenziali controfirmati dal presidente del Consiglio nominato: quello di nomina del presidente del Consiglio; quello di nomina dei singoli ministri; quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente.

Prima di assumere le funzioni, il presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento nelle mani del presidente della Repubblica, come prevede l'articolo 93 della Costituzione."Il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del presidente della Repubblica". Con il giuramento, il governo entra nell'esercizio delle sue funzioni ed entro dieci giorni dal decreto di nomina si presenta alle Camere per chiedere la fiducia di entrambi i rami del Parlamento secondo quanto stabilito dall'articolo 94 della Costituzione."Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia".

Funzioni

La Costituzione, all'articolo 95,Cfr. art. 95 Cost.: senato.it - La Costituzione - Articolo 95 stabilisce che il Presidente del Consiglio promuove e coordina l'attività dei ministri: questo potere di coordinamento dei ministri è stato di intensità molto variabile nella storia dello Stato italiano, in quanto fortemente condizionato dal peso dei singoli ministri e quindi dei partiti dei quali essi erano l'espressione. Tuttavia, generalmente il Presidente del Consiglio svolge il suo ruolo con una funzione di primus inter pares (primo fra pari) tra i ministri.

La legge 23 agosto 1988, n. 400 esplicita le attribuzioni del Presidente del Consiglio. Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio e in particolare può avocare nel Consiglio decisioni di competenza di singoli dicasteri.

Oltre a quelle attribuitegli in quanto membro del governo italiano, il Presidente del Consiglio indica al Presidente della Repubblica la lista dei ministri per la nomina e controfirma tutti gli atti aventi valore di legge dopo che sono stati firmati dal Presidente della Repubblica.

Una funzione particolarmente delicata che la legge affida direttamente al Presidente del Consiglio è quella di vigilanza e controllo sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ossia i Servizi segreti dello Stato.

Impedimento e supplenza

L'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina il caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, stabilendo che la supplenza spetti a un eventuale vicepresidente del Consiglio dei ministri.

Nel caso in cui siano nominati più vicepresidenti, la supplenza spetta al vicepresidente più anziano secondo l'età.

Qualora non fosse stato nominato un vicepresidente del Consiglio, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio, al ministro più anziano secondo l'età.

Residenza ufficiale

Palazzo Chigi, Roma (residenza del presidente e sede del governo) Villa Doria Pamphilj, Roma (sede ufficiale di rappresentanza) Villa Madama, Roma (sede di rappresentanza anche del Ministero degli affari esteri)

La bandiera distintiva