La magistratura italiana designa il complesso degli organi istituzionali dotati di funzioni giurisdizionali nella Repubblica Italiana, nonché titolari del potere giudiziario.

In suo seno si distinguono la magistratura ordinaria, competente in ambito civile e penale, e le magistrature speciali, competenti in ambito amministrativo, contabile e tributario, quali distinti circuiti giurisdizionali previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge.

Storia In seguito all'unità d'Italia la disciplina in materia contemplata dalla legge 23 ottobre 1859 n. 3702 venne estesa al neonato Regno d'Italia; il primo nuovo testo legislativo disciplinante l'ordinamento giudiziario italiano fu il Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, in base al quale autonomia era prevista solo per i magistrati che esercitavano funzione giudicante e non a quelli con funzione di pubblico ministero, posti invece alle dirette dipendenze del ministro della Giustizia.

Con la presa al potere del fascismo, si ebbe l'affermazione del Guardasigilli Alfredo Rocco che la magistratura «non deve far politica di nessun genere; non vogliamo che faccia politica governativa o fascista, ma esigiamo fermamente che non faccia politica antigovernativa o antifascista»Camera dei deputati, 10 giugno 1925.. Il percorso di fascistizzazione della categoria si concluse nel 1939, quando i più alti magistrati del Regno – come ricorda Piero Calamandrei – si radunarono in divisa a Palazzo Venezia, compiacendosi di fronte al riconoscimento del Ministro di avere finanche superato «i limiti formali della norma giuridica» per «obbedire», quando si era trattato di difendere i valori della Rivoluzione, «allo spirito e alla sostanza rinnovatrice della legge», applaudendo ripetutamente le parole del duce e lasciando quindi la sala «al canto di inni della Rivoluzione».Livio Pepino, Attualità di un’eresia. Per il compleanno di Magistratura democratica, Questione Giustizia, n. 4/2024, p. 13. Infine l'ordinamento della giustizia in Italia venne disciplinato in modo organico dal R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.

Dopo la caduta del fascismo, nell'immediato secondo dopoguerra, il R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511 aveva di sancito l'inamovibilità dei magistrati, nonché l'autonomia di fatto, prevedendo la possibilità di trasferimento d'ufficio qualora in una data sede non potessero svolgere le loro funzioni con indipendenza ed imparzialità. Con la nascita della Repubblica Italiana i principi di autonomia ed indipendenza ed imparzialità vennero sanciti nella Costituzione come enunciato all'dall'articolo 107; successivamente la legge 9 febbraio 1963, n. 66 consentì alle donne di partecipare ai concorsi per l'accesso alla magistratura.

L'ordinamento giudiziario del 1941 ha poi subito svariate modifiche nel corso del tempo, tra le quali si annoverano la riorganizzazione introdotta dalla legge 25 luglio 2005, n. 150 e dalla legge 30 luglio 2007, n. 111; ulteriori interventi normativi (ad esempio, la legge 14 settembre 2011, n. 148 sulla ridefinizione della geografia giudiziaria e la legge 27 maggio 2015, n. 18 sulla responsabilità civile del magistrato) hanno nuovamente aggiornato l’ordinamento giudiziario, incidendo su competenze, ruoli e organizzazione della magistratura.

Princìpi costituzionali La Costituzione della Repubblica Italiana delinea i princìpi fondamentali sui quali si fonda il sistema giudiziario in Italia. Tali princìpi sono puntualmente integrati da leggi costituzionali nonché dalla legge ordinaria.

Indipendenza In virtù dell'Articolo 104 della Costituzione della Repubblica Italiana, il potere giudiziario è uno dei tre poteri indipendenti dello Stato, incaricato di interpretare e applicare le leggi della Repubblica Italiana. L'Articolo 101 rafforza questa autonomia, disponendo che i giudici siano soggetti alla sola legge. In base a tale disposizione, il processo decisionale di ogni magistrato giudicante è isolato dagli altri poteri dello Stato, a meno che una legge o atto avente forza di legge venga adottata da questi (la cosiddetta "indipendenza esterna"). Come previsto dall'Articolo 107, comma 3, la previsione di una struttura non gerarchica tra magistrati con distinzioni basate solo sulle funzioni loro attribuite (la cosiddetta "indipendenza interna") contribuisce a tale indipendenza.

Gli uffici dei pubblico ministero sono indipendenti, non essendo soggetti né al potere legislativo, né a quello esecutivo e neppure al potere politico in generale. Il pubblico ministero dispone di un monopolio legale sull'azione penale, nonostante questi rivesta una qualche responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti del pubblico. Tuttavia, l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio ai sensi dell'Articolo 112, comma 1, privando il pubblico ministero di qualsivoglia potere discrezionale.

L'articolo 108 della Costituzione assicura l'indipendenza della magistratura speciale demandando alla legge l'attuazione di siffatto principio.

Responsabilità L'articolo 28 della Costituzione prevede la responsabilità penale, civile ed amministrativa dei funzionari pubblici e dei dipendenti per gli atti da loro compiuti in violazione dei diritti, estendendola allo Stato e agli enti pubblici coinvolti.

I magistrati italiani non sono direttamente responsabili degli atti presi nell'esercizio delle loro funzioni. In attuazione dell'Articolo 28 della Costituzione, la legge no. 117/1988 del 13 aprile 1988 consente alle vittime di presentare una richiesta in risarcimento del danno contro lo Stato qualora un magistrato abbia agito con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, o abbia causato un diniego di giustizia. Qualora la responsabilità venga accettata o accertata in giudizio, lo Stato può chiedere il rimborso dei danni al magistrato interessato entro il limite di un terzo dello stipendio annuale.

Princìpi procedurali L'autorità giudiziaria italiana esercita sia funzione giudicante che requirente. La Costituzione articola diversi princìpi che definiscono il quadro procedurale nel panorama giurisdizionale.

L'articolo 25 impone la precostituzione del giudice a processo, garantendo che la funzione giurisdizionale venga esercitata imparzialmente. Nello stesso senso, l'articolo 102, comma 2 proibisce l'istituzione di tribunali straordinari o speciali. In virtù dell'Articolo 111, la giurisdizione deve essere attuata mediante il giusto processo, regolato dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

L'autorità giudiziaria, dispone della polizia giudiziaria italiana.

Disciplina ed organizzazione L'autogoverno L’autogoverno è assicurato da organi diversi: per la magistratura ordinaria il Consiglio superiore della magistratura (CSM); per la magistratura militare il Consiglio della magistratura militare; per le magistrature amministrativa, contabile e tributaria rispettivamente il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Esiste inoltre l’Associazione nazionale magistrati (ANM), organismo associativo apolitico dei magistrati, articolato in correnti associative interne (tra le altre: Magistratura democratica, Magistratura Indipendente, Unicost, Movimento per la Giustizia – Articolo 3), che esprimono differenti orientamenti culturali e programmatici dell’associazione.

Una volta nominati, i magistrati sono inamovibili a meno di consentire al proprio trasferimento. L'organo di autogoverno della magistratura può disporre la rimozione coatta di un magistrato qualora ricorra uno dei motivi previsti dall'ordinamento giudiziario italiano, fatta salva ogni garanzia giuridica.[ Circolare CSM 30 novembre 1993, n. 15098

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo di autogoverno della magistratura ordinaria, con competenza esclusiva sulla disciplina e sull'organizzazione della magistratura ordinaria al fine di assicurarne l'indipendenza. Figurano tra le sue attribuzioni le nomine, le promozioni, i trasferimenti e il giudizio sulle azioni disciplinari, come previsto dall'Articolo 105 della Costituzione. Quale organo di rilievo costituzionale, esso è presieduto dal Presidente della Repubblica Italiana ma guidato effettivamente da un vice-presidente eletto tra i membri del Parlamento (detti membri laici).

La disciplina e l'organizzazione della magistratura speciale sono assicurate da tre organi d'autogoverno indipendenti. L'autogoverno della magistratura amministrativa è demandato al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, istituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, mentre quella della magistratura contabile e tributaria è affidata rispettivamente al Consiglio di presidenza della Corte dei conti e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Le corti Le due principali corti previste dalla Costituzione italiana sono la Corte suprema di cassazione ed il Consiglio di Stato.

La prima opera all'interno della giurisdizione ordinaria nonché in ambito tributario, secondo i principi stabiliti dall'Articolo 111 della Costituzione, funzionando quale corte di ultima istanza nel sistema d'appello. Tale corte suprema garantisce l'esatta e uniforme applicazione della legge nelle controversie pendenti dinanzi le corti civili, penali e tributarie (la cosiddetta "funzione nomofilattica"), escluse le questioni puramente in fatto. La Corte di Cassazione possiede una competenza constituzionale specifica quanto al regolamento di giurisdizione. Nonostante essa eserciti un ruolo di coordinazione giuridica, le sentenze della Cassazione sono sprovviste di valore formalmente vincolante al di fuori della causa nella quale la corte interviene, alla luce dell'Articolo 101 della Costituzione che dispone "La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge". Ciononostante, le sue sentenze sono altamente autorevoli e persuasive, sicché i principi di diritto enunciati influenzano l'interpretazione e l'applicazione del diritto allorquando, in futuro, si presentano delle questioni e dei casi simili.

Il Consiglio di Stato, un altro organo costituzionale menzionato nell'articolo 100 della Costituzione, esercita una duplice funzione. Agisce come organo consultivo del governo, assicurando la legittimità dell'azione amministrativa, nonché quale corte suprema amministrativa, proteggendo gli interesse legittimi e i diritti dei soggetti di diritto contro la pubblica amministrazione. L'Articolo 125 della Costituzione prevede l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica, con sede nel capoluogo regionale ed, eventualmente, delle sezioni distaccate.

A queste si affiancano il tribunale amministrativo regionale, la corte d'assise e il tribunale ordinario con le relative corti d'appello, nonché le giurisdizioni speciali come le corti di giustizia tributaria e il tribunale regionale delle acque pubbliche.

Lo statuto giuridico Disposizioni generali I magistrati ordinari si distinguono solo per le funzioni e sono inamovibili, ovvero non possono essere dispensati dal servizio né trasferiti presso altra sede se non previa pronuncia del Consiglio Superiore della Magistratura.

Ai magistrati addetti agli uffici di istruzione nonché quelli del pubblico ministero è data possibilità di portare armi per difesa personale senza licenza; inoltre l'autorità giudiziaria italiana dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Le componenti

I magistrati di carrieradetti togatisi distinguono in:

ordinari: competenza ordinaria civile e penale; civili penali amministrativi: Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali, che hanno giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica amministrazione e, in materie particolari indicate per legge (giurisdizione esclusiva), anche dei diritti soggettivi;