Larticolo 18 dello statuto dei lavoratori è un articolo della legge 20 maggio 1970, n. 300 della Repubblica Italiana (meglio conosciuta come statuto dei lavoratori).
L'articolo tutela i lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, ingiusto e discriminatorio: nella sua versione iniziale, profondamente modificato nel 2015 tramite il Jobs Act, costituiva applicazione della tutela reale, disciplinando il reintegro con risarcimento e l'indennità in sostituzione della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo (cioè effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato o discriminatorio) di un lavoratore.
Storia La disposizione è contenuta nello statuto dei lavoratori emanato nel 1970.
Negli anni '80, gli stessi sindacati ritenevano che producesse “sperequazioni irrazionali di trattamento tra i lavoratori”. Una commissione del CNEL di cui faceva parte anche l'allora leader della CGIL Luciano Lama propose la limitazione del reintegro a due sole fattispecie, vizio di forma o discriminazione (il diritto di reintegro in questo caso è tuttora garantito dalla Costituzione e dal Codice Civile), sul modello del diritto del lavoro tedesco. Successivamente, i sindacati si sono opposti con decisione a tentativi di riforma, temendo un allentamento della tutela dei lavoratori.
Dall'inizio degli anni 2000 vari partiti italiani hanno tentato a più riprese di riformarlo, anche tramite referendum: nel 2000 si è svolto un referendum promosso dai Radicali per abolire le garanzie previste dall'articolo 18 ai lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti: ha votato solo il 32,00% degli elettori (quindi non è stato raggiunto il quorum), e il sì comunque non ha avuto la maggioranza dei voti validi (33,40%). nel 2003 si è svolto un referendum promosso da Rifondazione Comunista per estendere le garanzie previste dall'articolo 18 ai lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti: ha votato solo il 25,50% degli elettori (quindi non è stato raggiunto il quorum), e il sì ha avuto l'86,70% dei voti validi.
Tuttavia la norma negli anni Dieci del nuovo secolo ha subito modificazioni nell'ottica della flexicurity: nel 2012 con la riforma del lavoro Fornero durante il governo Monti prima, e con il Jobs Act del governo Renzi poi. In particolare l'articolo, dapprima modificato nel 2012 dalla riforma del lavoro Fornero, è stato profondamente rivisto il 29 agosto del 2014, in seguito alla promulgazione e attuazione del Jobs Act da parte del governo Renzi, attraverso l'emanazione di diversi provvedimenti legislativi varati tra il 2014 e il 2016, rimanendo comunque in vigore per i soli rapporti instaurati prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 23/2015) e già destinatari della tutela prevista dalla norma. Da tale data, invece, per i contratti a tempo indeterminato si applica la disciplina del cosiddetto contratto di lavoro a tutele crescenti, introdotta dallo stesso decreto legislativo n. 23/2015.
Il testo Confronto fra il testo originario e quello risultante all'esito delle successive modifiche e integrazioni:
Testo originario:
Testo dopo le modifiche e integrazioni:
Ambito di applicazione La norma riguardava:
le unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole); le unità produttive con meno di 15 dipendenti (5 se agricole) se l'azienda occupa nello stesso comune più di 15 dipendenti (5 se agricola), suddivise in più unità; le aziende con più di 60 dipendenti.
L'insussistenza del fatto, e la possibilità di reintegrazione, non concerne la condotta materiale, ma il "fatto giuridico". Ovvero, è il giudice che deve valutare se un determinato comportamento del lavoratore è giuridicamente rilevante e reca le conseguenze di legge. Ciò deriva:
dal proporzionalismo fra gravità del fatto e pena, fondante e imprescindibile nel diritto penale, così come criterio di determinazione di una sanzione amministrativa nel diritto civile. Oltre a valere come criterio per le sanzioni decise da un giudice o da un altro potere pubblico, è pacifico che valga per sanzioni inflitte fra privati (potere disciplinare del datore di lavoro), di cui un giudice è chiamato a valutare la legittimità; dalla previsione, operata della riforma del lavoro Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92), di applicare il licenziamento in extrema ratio, e la sanzione più conservativa e favorevole al dipendente fra quelle relative alle condotte tipizzate nei contratti collettivi e nei codici etici o disciplinari aziendali; anche in assenza di una previsione di legge esplicita in merito, resterebbe il valore legale e l'esigibilità giudiziale di tutti i contratti o atti scritti inerenti al rapporto di lavoro (quali sono i contratti collettivi e i regolamenti aziendali). Critiche
La reintegrazione non sarebbe legittima per cause in pendenza di giudizio, ammettendo l'art. 612 del codice di procedura civile l'esecuzione forzata degli obblighi di fare solamente riferendosi a una sentenza di condanna per obblighi di fare o di non fare (o a un provvedimento di cui all'art. 669 duodecies c.p.c.). In secondo luogo, l'esecuzione forzata è ammessa solo per obblighi di fare fungibili (art. 2131 c.c.), laddove la reintegrazione nel posto di lavoro richiederebbe inevitabilmente la partecipazione attiva del datoreM. D'ANTONA, La reintegrazione e il risarcimento del danno, in Foro Italiano, 1990, V, p. 362 e ss..
La prima critica riguarda il principio del diritto romano del nemo ad factum precise cogi potest, presente all'art. 2931 sull'esecuzione forzata degli obblighi di fare per il quale l'avente diritto può richiedere l'esecuzione forzata avvenga a spese dell'obbligato. Tale norma vale solo per gli obblighi di fare fungibili, eseguibili da persona diversa dal debitore il cui unico onere consisterà nel pagamento delle spese dell'esecuzione forzata, mentre sarebbe incontestabile l'incoercibilità diretta degli obblighi infungibili di fare, per infungibilità sia di diritto che di fatto, maggiormente con l'intervento surrogatorio di un terzo.
Non si ritiene ammissibile né la scomposizione dell'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro in una serie di modalità attuative che siano obbligazioni fungibili, non richiedenti atti del datore di lavoro poiché sarebbero lesivi del suo potere direttivo, organizzativo e disciplinare nell'azienda; né la nomina giudiziale di un commissario ad acta, di cui all'art. 612 c.p.c. Secondo questa interpretazione, il dominio di intervento della polizia giudiziaria, dopo le sentenze definitive di condanna, e l'oggetto possibile di esecuzione forzata di fare solamente o principalmente i provvedimenti pignoratizi a tutela dei diritti di credito, che sicuramente sono obbligazioni fungibili di fare, le quali non richiedono la collaborazione fattiva del debitore, mentre resterebbero senza tutela giurisdizionale una vasta categoria di diritti soggettivi più importanti di quelli di credito, e garantiti dalla Costituzione italiana.
Se il codice civile limita l'esecuzione forzata agli obblighi di fare fungibili, non esclude affatto sanzioni di carattere penale a carico delle parti inadempienti davanti a una sentenza di condanna definitiva. Diversamente, se in presenza di una sentenza definitiva di condanna, l'inadempiente non può subire né un'esecuzione forzata della stessa perché obbligo di fare infungibile richiedente la sua partecipazione attiva, né sanzioni di carattere penale e pecuniario ulteriori rispetto alle obbligazioni economiche alternative alla condanna perché l'inadempimento reca vilipendio alla Corte e danno di immagine ed esistenziale al creditore, vengono meno la basi dello stato di diritto, vale a dire la natura imperativa e coattiva del diritto e l'effettività della tutela giurisdizionale, nonché la credibilità dell'istituzione magistraturaS. MAZZAMUTO, L’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino, UTET, 1990, vol. XX, p. 275 e ss..
Si incoraggia una risoluzione bonaria, transattiva ed extragiudiziale delle controversie, che distoglie dal giudice naturale precostituito per legge, essendo l'accordo economico comunque l'epilogo ultimo davanti al comportamento inadempiente della parte che soccombe in giudizio. Limitando l'esecuzione forzata ai soli obblighi di fare fungibili con la contestuale inapplicabilità di sanzioni penali per i comportamenti inadempienti ovvero ostativi verso l'esecuzione dell'ordine giudiziale, la norma cadrebbe in contraddizione con il principio per il quale i diritti soggettivi non possono essere oggetto di rinunce o transazioni, obbligando il codice civile il lavoratore licenziato ingiustamentespecialmente nei casi di licenziamento discriminatorio o di rappresagliaad accontentarsi di un risarcimento in denaro, in presenza di un datore inadempiente a un ordine di reintegrazioneG. ARIETA, Sull’eseguibilità in forma specifica dell’obbligo di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, in Temi romana, 1975, p. 279..
Note
Voci correlate Diritto del lavoro in Italia Contratto di lavoro a tutele crescenti Jobs Act Licenziamento (ordinamento italiano) Licenziamento discriminatorio Licenziamento collettivo Tutela reale Riforma del lavoro Fornero Statuto dei lavoratori
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