Gli organi della pubblica amministrazione di Milano in età spagnola comprendevano l'insieme delle strutture dell'amministrazione pubblica del Ducato di Milano create ex novo dalla corona di Spagna o potenziate a partire da preesistenti edifici giuridici ereditati dagli ordinamenti della Signoria. La problematicità di questo complesso era rappresentata dalla forte disomogeneità degli organi, con sovrapposizioni di competenze e conflittualità di giurisdizione, tipiche peraltro degli istituti ad esso contemporanei sottratti al controllo di un sistema legislativo unitario.

In linea di massima gli organi erano ripartiti su due livelli: quello statale e quello comunale. L'intero apparato era costituito da un numero di addetti che si aggirava sulle cento unità: tale ridotto numero è facilmente comprensibile se si tiene conto che erano inesistenti tutti i sistemi assistenziali tipici degli stati moderni o quantomeno erano sottratti al controllo diretto dello Stato.

Le cariche erano assegnate a membri della nobiltà cittadina (salvo rare eccezioni), composta da 235 famiglie. A sua volta, il patriziato esprimeva una cerchia ancora più ristretta di componenti, detentori del reale potere, sotto forma dei casati: Aliprandi, Archinto, Arcimboldi, Arconati, Arese, Barbiano di Belgiojoso, Borromeo, Brivio, Castiglione, Corio, Fagnani, Gallarati, Maggi, Marliani, Melzi, Pecchio, Pusterla, Rainaldi, Schiaffinati, Taverna, Trivulzio, Visconti.

Gli organi statali Governatore (1535-1706)

Il Governatore di Milano veniva nominato dal Re, rimanendo in carica per tre anni. I suoi poteri di fatto replicavano quelli del Duca in materia amministrativa e di indirizzo politico (sia interno che estero), esplicandosi con l'ausilio di una sorta di Consiglio Privato, noto come Cancelleria Segreta. A ciò si affiancava la presidenza dell’ente aristocratico cittadino, detto Consiglio Generale dei 60 Decurioni. Egli, tuttavia, non aveva di regola il controllo delle forze armate, mansione spettante al Castellano: solo in casi particolari questa funzione venne attribuita anche al Governatore (va però specificato che spesso i Governatori erano comandanti militari e conducevano di persona operazioni di guerra). Il Castellano, oppure il Presidente del Senato, subentrava nelle sue funzioni come supplente in caso di assenza o di scadenza del mandato in attesa del rinnovo. In seguito (dalla fine del XVII secolo), questa funzione di transizione venne affidata al Gran Cancelliere, in qualità di Presidente della Giunta Interina e vicario del Governatore...

Il Governatore era dotato di ampi poteri normativi, esercitati attraverso le ordinanze e le gride; inoltre erano di sua pertinenza la nomina delle cariche di durata biennale legate all'amministrazione, includendo magistrati, vicari e ambasciatori, nonché tutti i membri del Consiglio Segreto (un potente organo consultorio ed esecutivo). Poteva nominare commissioni e assemblee costituite da vicari, senatori e decurioni per svolgere mansioni o investigazioni, inoltre aveva la facoltà di nominare - o rimuovere - il Vicario Gran Cancelliere e il Segretario Generale del Consiglio Segreto, ma solo previa notifica al Re e con l’approvazione della maggioranza assoluta dei senatori.

Il Governatore appena nominato acquistava pieno possesso delle proprie funzioni ricevendo il giuramento della città e dei principali membri dell'aristocrazia milanese e feudale. Inizialmente i suoi atti erano insindacabili, poiché egli era chiamato a rispondere del proprio operato solo dinanzi all’Escuriale. Tuttavia, per bilanciare l’ampio potere del Governatore, a partire dal XVII secolo il Gran Cancelliere fu dotato di potere di veto incontestabile: ogni editto e ordinanza del Governatore, del Consiglio segreto o del Senato richiedeva l’imprimatur del Cancelliere per avere valore legale ed entrare in azione. Nemmeno il Governatore poteva oltrepassare il veto del Cancelliere.... In aggiunta, le gride emesse dal Consiglio Segreto richiedevano anche la firma del Segretario Generale. Sebbene il Governatore fosse la più alta carica civile, infatti, alcune figure non dovevano rispondere a lui e non erano subordinate al suo imperium: il Gran Cancelliere, che ne ratificava gli atti, tutti i membri del Senato, quindi il Segretario Generale e il Cancelliere Vicario.... In ambito giuridico, il Governatore aveva potere di grazia plenaria e poteva nominare i principali magistrati, in particolare per quanto riguarda la Magistratura Ordinaria.

Gran Cancelliere (1535-1753)

Il Gran cancelliere era il secondo funzionario per importanza, dopo il solo Governatore. Doveva godere della fiducia assoluta del Governo centrale di Madrid, venendo scelto tra i membri della nobiltà spagnola o (più raramente) lombarda. La sua carica aveva durata vitalizia; era anche ambasciatore e senatore a vita, e poteva essere rimosso o nominato solo dal Re di Spagna o dal Governo centrale. I suoi compiti erano inizialmente legati al controllo dell'amministrazione e della giustizia, con delega a dirimere conflitti di potere tra i vari organi. Nel corso del tempo, divenne vicario del Governatore, con la possibilità di diventare Governatore ad interim o Reggente in caso di vacanza prolungata (l’incarico poteva anche essere confermato). Cumulò inoltre la presidenza del Consiglio segreto, l’organo esecutivo, e della Giunta Interina che governava il ducato nel periodo di transizione tra due Governatori, quando la vacanza non si prolungava eccessivamente. A lui faceva riferimento, inoltre, la Cancelleria Segreta, principale organo consultivo del Governatore e coadiuvata dal Gran Cancelliere Vicario.

A partire dal XVII secolo, per bilanciare l’ampio potere del Governatore, la figura del Cancelliere fu largamente potenziata, diventando vertice del potere esecutivo (in quanto Presidente del Consiglio Segreto), acquisendo la possibilità di emanare ordinanze o editti e infine un potere di veto incontrastato su tutte le altre cariche. Le leggi e le ordinanze emesse dal Senato, dal Consiglio e dal Governatore non avevano infatti valore legale, né potevano entrare in atto o essere ascritte nella Cancelleria di Stato, finché non veniva imposto il sigillo e l’imprimatur del Gran Cancelliere, espresso in genere come vidit o con la formula nihil obstat quominus imprimatur. Neppure il Governatore poteva oltrepassare il veto del Cancelliere. Inoltre, il Cancelliere non era subordinato al Governatore, e poteva agire in completa indipendenza. Molti poteri del Cancelliere erano comparabili con quelli di un Primo Ministro, ma potevano estendersi anche nell’ambito del potere legislativo e giudiziario, in particolare tramite la presidenza del Consiglio Segreto.

Le sue funzioni rimasero inalterate durante il resto del periodo spagnolo, subendo tuttavia un sostanziale ridimensionamento sotto gli Asburgo d'Austria, che ridistribuirono queste mansioni tra due nuove cariche: Ministro plenipotenziario (cui andò il potere esecutivo e il ruolo di ambasciatore) e Consultore di Governo (che divenne il principale consigliere nonché vicario del Governatore).

Gran Cancelliere Vicario (XVI secolo - fine del XVII secolo) Posto a capo della Cancelleria Segreta, il Cancelliere Vicario (in origine Luogotenente Gran Cancelliere) assisteva il Gran Cancelliere e lo sostitutiva (solo temporaneamente) in caso di assenza o impedimento. Era inoltre uno dei principali consiglieri politico-giuridici del Governatore, insieme al Segretario Generale del Consiglio Segreto, nonché membro del Consiglio Segreto, della Giunta Interinale e del Senato. A differenza del Gran Cancelliere, designato direttamente dal Re, questa figura veniva nominata dal Governatore, ma la sua nomina doveva essere ratificata dalla maggioranza assoluta del Senato, previa comunicazione al Re stesso; doveva appartenere alla nobiltà spagnola o lombarda, e restava in carica per cinque anni.

Terza carica per importanza del ducato, non era tenuto a rispondere delle proprie azioni al Governatore e poteva agire autonomamente. Anche quando suppliva al Gran Cancelliere, il Vice Cancelliere si occupava perlopiù dell’amministrazione ordinaria (salvo diversa indicazione): non poteva infatti assumere l’incarico di Governatore ad interim, né emanare editti di propria volontà o esercitare il potere di veto proprio del Cancelliere. Queste peculiarità, comunque, erano soggette a cambiamento nel corso del tempo..

Consiglio Segreto (XVI secolo-1747) Il Consiglio Segreto era un organo esecutivo, nonché consultivo, che assisteva il Gran Cancelliere e il Governatore nell'esercizio delle loro funzioni. Oltre ad agire nel campo del potere legislativo ed esecutivo, la sua competenza estendeva anche in ambito giuridico, laddove ad esso fosse possibile appellarsi circa le sentenze emesse dalle magistrature in materia fiscale. Fino al XVI secolo, in caso di vacanza della carica di Governatore, il Consiglio esercitava una funzione di supplenza dello stesso.

Presieduto dal Gran Cancelliere, o in sua assenza dal Segretario Generale, era composto in origine da personaggi scelti discrezionalmente dal Governatore, salvo poi essere limitato a personalità che avevano occupato già determinati incarichi, oltre a soggetti politicamente rilevanti d di origine tendenzialmente aristocratica. Gli atti del consiglio non erano validi se non venivano ratificati dal Segretario Generale e poi dal Gran Cancelliere, che possedeva potere di veto. Il Consiglio Segreto venne svuotato delle sue funzioni in seguito alle riforme attuate dagli Asburgo d'Austria, e i suoi poteri assunti da due Giunte di nuova creazione.

Segretario Generale del Consiglio Segreto Secondo membro per importanza del Consiglio dopo il Gran Cancelliere, era generalmente un giurista proveniente dall’aristocrazia spagnola o lombarda. Inizialmente veniva nominato a pura discrezione del Governatore, ma a partire dal XVII secolo solo politici e nobili di spicco venivano proposti per questo incarico, inoltre la nomina - o rimozione - del Segretario Generale doveva essere ratificata dalla maggioranza assoluta dei senatori, previa notifica al Re in persona. Era uno dei più importanti consiglieri giuridico-militari del Governatore, insieme al Gran Cancelliere Vicario, e restava in carica per tutta la durata del mandato di membro del Consiglio. Quarta carica per importanza nel ducato, poteva agire in completa indipendenza e non era tenuto a rispondere delle proprie azioni al Governatore.

Oltre a scrivere personalmente le gride e le ordinanze emesse dall’organo esecutivo, aveva il compito di garantire il rispetto di leggi e procedure, di ascrivere le norme approvate dal Gran Cancelliere nella Cancelleria di Stato e infine di supervisionare le sedute del Consiglio. Qualunque provvedimento emesso dall’ente richiedeva, oltre all’imprimatur e al sigillo del Cancelliere, anche la firma (rigorosamente in latino) del Segretario Generale. Nemmeno il Governatore poteva eludere queste imposizioni.

Senato (1499-1786)

Istituito da Luigi XII di Francia per concedere al governo del ducato milanese una maggiore autonomia cittadina come richiesto dai suoi notabili all'indomani dell'invasione francese di Milano, fu uno degli organi governativi più importanti dello Stato di Milano per quasi tre secoli, investito di funzioni giurisdizionali e legislative.