Il caso Lautsi contro l'Italia riguarda gli aspetti giuridici di una controversia aperta tra lo Stato italiano e una cittadina italiana di origini finlandesi, Soile Tuulikki Lautsi, in relazione alla richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche italiane da parte di ques'ultima.
La causa arrivò fino alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che in una prima sentenza del 3 novembre 2009 stabilì che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è "una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione" e condannò l'Italia a risarcire 5.000 euro alla ricorrente per danni morali.Press release issued by the Registrar, Chamber judgment, Lautsi v. Italy (application no. 30814/06). Crucifix in classrooms: contrary to parent's right to educate their children in line with their convictions and to children's right to freedom of religion (online inglese e francese)
Il verdetto definitivo della corte europea del 18 marzo 2011 ha ribaltato la sentenza di primo grado. I giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno accettato la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l'eventuale influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso nella aule scolastiche. La decisione è stata approvata con 15 voti favorevoli e due contrari.
Precedenti gradi di ricorso Nel 2002, la signora Soile Tuulikki Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi, chiese al consiglio d'istituto della scuola media "Vittorino da Feltre" di Abano Terme (Provincia di Padova), frequentata dai figli, di rimuovere il crocifisso dalle aule. La richiesta fu rifiutata e la signora si rivolse al tribunale competente, cioè il TAR del Veneto. Quest'ultimo, nel 2004TAR Veneto, Sezione I, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56 (online )., notando come la questione non apparisse manifestamente infondata, decise di sollevare questione di legittimità costituzionale, sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
La Corte Costituzionale, con l'ordinanza 389 del 2004, si dichiarò non idonea a discutere il casoCorte costituzionale, 15 dicembre 2004, n. 389 (online), dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, poiché "l'impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte". In altre parole, la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a dire che il Tar ha sbagliato a chiedere un pronunciamento di legittimità, perché non c'è una legge che imponga il crocifisso, ma una disposizione amministrativa ripresa da un regio decreto.
Il TAR del Veneto si pronunciò dunque nel 2005Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Sezione III, Sentenza 17-22 marzo 2005, n. 1110 (online )., rigettando il ricorso della signora Lautsi, sostenendo tra l'altro come "nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale".
In seguito, il 13 aprile del 2006, anche il Consiglio di Stato risolse in favore dell'esposizione del crocifisso.
La sentenza di 1º grado della Corte europea dei diritti dell'uomo
La sentenza fu pronunciata all'unanimità e stabilì le motivazioni di essa per la violazione dell'articolo 2 del Protocollo nº1 e l'articolo 9 della Convenzione. Nel comunicato stampa della Corte europea dei diritti dell'uomo successivo alla sentenza si legge:
Il Governo Berlusconi IV annunciò subito ricorso in appello.: Alle critiche del governo si unirono, seppur in tono minore, quelle di parte dell'opposizione, inclusi Partito Democratico«un'antica tradizione come il crocifisso non può essere offensiva per nessuno», secondo il segretario Bersani. e Italia dei ValoriMassimo Donadi (Italia dei Valori) affermò che «la sentenza di Strasburgo non è una buona risposta alla domanda di laicità dello Stato, che pure è legittima e condivisibile».. Sostegno alla sentenza di primo grado venne dai Radicali Italiani, da Sinistra e Libertà, dalla Federazione della Sinistra e dai Verdi.
Tra i gruppi religiosi, la sentenza è stata deplorata dalla Conferenza Episcopale Italiana e da Tarcisio Bertone, segretario di Stato del Vaticano. Al contrario, la reazione del mondo cristiano protestante in Italia (evangelici, valdesi, luterani e battisti) alla sentenza è stata sostanzialmente positiva, in nome della laicità e del principio di una netta separazione tra Chiesa e Stato.Di seguito alcuni commenti espressi all'indomani della sentenza da diverse espressioni del mondo protestante:
Il sinodo 2010 della Tavola Valdese ha ribadito la necessità che l'Italia si conformi alla sentenza CEDU, rimuovendo i crocifissi da tutte le aule scolastiche pubbliche. cf "I Valdesi: via i crocifissi dalle aule scolastiche", La Repubblica, 28 agosto 2010 Anche l'Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI) ha apprezzato la sentenza di 1º grado. Le maggiori organizzazioni di credenti musulmani in Italia non hanno preso posizione sulla questione. Solo Adel Smith, presidente della piccola Unione musulmani d'Italia e già protagonista di ricorsi interni contro la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici in passato, ha dichiarato che il governo italiano avrebbe dovuto aspettarsi la sentenza. Le associazioni di atei e agnostici, tra cui l'UAAR, hanno salutato la sentenza di 1º grado come un grande successo per la laicità.
La sentenza definitiva
La sentenza definitiva della Grande Chambre del 18 marzo 2011 ha ribaltato la sentenza di primo gradoEmanuele Nicosia, Le principali decisioni della Corte in materie diverse , Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (La Corte di Strasburgo a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).. I giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno accettato la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l'eventuale influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso nella aule scolastiche. La sentenza stabilisce che l'esposizione del crocifisso non costituisce violazione dei diritti di insegnamento e di educazione della prole garantiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo affermando che "nulla prova l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni; non è quindi ragionevolmente possibile affermare che essa ha o no un effetto su persone giovani le cui convinzioni sono in fase di formazione". La Corte, stabilito che in Italia la scuola Pubblica non impone, nella sostanza alcun tipo di indottrinamento religioso chiude definitivamente la questione stabilendo "che nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola pubblica frequentata dai figli della ricorrente" lo Stato italiano ha rispettato "il diritto dei genitori ad assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche". La decisione è stata approvata con 15 voti favorevoli e due contrari. La sentenza è definitivaArt. 44, comma primo, e Art. 46, comma primo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: «Art. 44. 1. La sentenza della Grande Camera è definitiva». «Art. 46. 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti». Testo completo in formato pdf. per tutti i 47 stati membri.
La sentenza, in altre parole, è la dimostrazione del fatto che "per quanto riguarda la libertà religiosa è possibile individuarne un nucleo essenziale inattaccabile, mentre la sua applicazione agli svariati casi della vita non può che essere mutevole e sempre bisognosa di aggiustamenti". Invero, "l’esistenza di diritti universali può combinarsi certamente con una molteplicità di tentativi atti ad assicurarne la tutela. In altre parole, accettare l’idea che non ci sia un modello immutabile non significa negare il carattere di diritto universale della libertà religiosa, così come degli altri diritti umani".
Note
Voci correlate Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Consiglio d'Europa Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane
Collegamenti esterni
(IT) La libertà religiosa ed il principio di laicità alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo , su opiniojuris.it
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