Un dirigente, nella pubblica amministrazione italiana, è un lavoratore dipendente di una amministrazione pubblica, centrale o locale, in possesso di apposita qualifica e incaricato di dirigere un ufficio (previamente individuato a livello di organizzazione interna dell'ente come sede di livello dirigenziale). Gli possono essere attribuite funzioni ispettive, di vigilanza, di controllo, di consulenza, studio e ricerca nonché la rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza in contesti internazionali.
Storia Nelle amministrazioni statali italiane, la figura del dirigente fu introdotta con il , che creò la nuova carriera dirigenziale, scindendola da quella direttiva, prevista dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. In questo modo, venne introdotta nei ministeri una figura dotata di attribuzioni proprie, direttamente conferite dalla legge (quindi un organo amministrativo in senso proprio), senza necessità di delega da parte del ministro, che superava la logica organizzativa fortemente accentrata, di ascendenza cavourriana, sulla quale si era fino ad allora basata l'organizzazione ministeriale.
La dirigenza fu articolata in tre qualifiche, in ordine ascendente: primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti generali. In seguito la dirigenza fu estesa anche alle altre amministrazioni pubbliche, pur con una disciplina non sempre corrispondente a quella statale (ad esempio, negli enti locali i dirigenti erano suddivisi in due sole qualifiche)V. Senato della Repubblica, VII Legislatura, Documento XXIII n. 5-bis, p. 366. e con un ruolo meno incisivo di quello attribuito a quest'ultima. Le menzionate riforme introdussero anche un nuovo tipo di responsabilità di risultato, la responsabilità dirigenziale, che gravava solo sui dirigenti e che veniva a differenziarli nettamente dal resto del pubblico impiego.
Il fine ispiratore di dette riforme – separare il momento politico dell'azione amministrativa, affidato agli organi di governo, da quello tecnico-gestionale, affidato ai dirigenti – non fu tuttavia raggiunto, sia perché gli organi politici continuarono a mantenere incisivi poteri d'ingerenza sull'operato dei dirigenti, sia perché questi ultimi si mostrarono piuttosto restii ad esercitare i nuovi poteri, assumendosi le conseguenti responsabilità.
Dopo il sostanziale fallimento delle riforme degli anni 1970 un nuova stagione di riforme, che ha preso il via - nell'ambito della contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia - col d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ha posto in primo piano il potenziamento del ruolo dirigenziale. Con le riforme degli anni novanta, si è realizzata una netta separazione di funzioni tra organi politici e dirigenti, tanto che, secondo alcuni giusamministrativisti, Inoltre è venuto meno il tradizionale rapporto gerarchico che legava il vertice politico dell'amministrazione (ministro, sindaco, ecc.) ai dirigenti, sostituito da un più tenue rapporto di direzione politica, in virtù del quale l'organo di governo può emanare direttive, che indicano al dirigente gli obiettivi da perseguire ed eventualmente i criteri ai quali attenersi, ma non può più emanare ordini, che invece vincolano in modo puntuale il comportamento del destinatario. La disciplina generale è stata poi raccolta nel testo unico sul pubblico impiego emanato a fine marzo 2001.
Caratteristiche connesse Separazione tra politica e amministrazione Uno dei criteri ispiratori della riforma è il principio di separazione tra politica e amministrazione, enunciato nell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce una separazione netta tra indirizzo politico e gestione.
Secondo tale principio:
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare. Adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
La qualifica dirigenziale è unica, ma articolata, in due fasce:
Dirigenti di I fascia: nella quale sono collocati soggetti cui è attribuita la responsabilità di direzione di un ufficio dirigenziale generale; Dirigenti di II fascia: nella quale sono collocati soggetti cui è attribuita la responsabilità di direzione di un ufficio dirigenziale non generale.
La qualifica dirigenziale e lincarico dirigenziale La qualifica dirigenziale è stata scissa dallincarico dirigenziale. La prima è ora unica (sebbene articolata, nelle amministrazioni dello Stato, in due fasce) e viene conferita in modo stabile con il contratto individuale di lavoro, a seguito di una procedura concorsuale. L'incarico dirigenziale, invece, riguarda lo specifico ufficio al quale il dirigente è preposto ed è conferito a tempo determinato, con un separato contratto, preceduto da un provvedimento amministrativo; il conferimento è deciso dall'organo politico o dal dirigente di livello superiore con ampia discrezionalità. Dunque, la qualifica è solo più un presupposto per il conferimento di incarichi dirigenziali e, anzi, le norme più recenti hanno consentito, seppur entro ristretti limiti numerici, il conferimento di tali incarichi anche ad altri dipendenti della pubblica amministrazione (di norma personale dell'area di inquadramento più elevata prevista dal CCNL di ciascun comparto) o a estranei, in possesso o privi di qualifica dirigenziale purché posseggano in astratto i requisiti per accedervi. D'altra parte, i rapporti di sovraordinazione/subordinazione tra dirigenti non sono più legati, come in passato, alla qualifica posseduta ma all'incarico di volta in volta ricoperto; inoltre, nella retribuzione del dirigente la parte correlata alla qualifica, e perciò uguale per tutti (detta trattamento fondamentale), ha oggi un peso molto minore della parte correlata all'incarico ricoperto, detta retribuzione di posizione, alla quale si aggiunge la retribuzione di risultato correlata al grado di conseguimento degli obbiettivi assegnati, come stabilito con la riforma Brunetta dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
Va aggiunto che non tutti gli incarichi dirigenziali comportano la direzione di un ufficio, infatti secondo l'art. 19 del D.Lgs. 165/2001:
Quanto alle modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono stabilite da atti organizzativi di ciascuna amministrazione, quali il regolamento degli uffici e dei servizi nei comuni e province, secondo criteri di competenza professionale, seguendo le linee guida indicate dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, 19 dicembre 2007 n. 10.
La giurisprudenza della Corte suprema di cassazione nel 2006 ha, inoltre, ritenuto di natura privatistica l'atto di affidamento dell'incarico che, pertanto, non è provvedimento amministrativo, espressione di poteri autoritativi, e non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.Vedi sentenza Cassazione n. 3880/2006)
La Corte nel 2008 ha inoltre stabilito che nel conferimento degli incarichi la pubblica amministrazione è obbligata a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e a esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, alla luce anche delle clausole generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.Vedi sentenza Cassazione n. 9814 del 14 aprile 2008 Infine la stessa Corte nello stesso anno ha ribadito l'esistenza del principio di turnazione degli incarichi dirigenziali che costituisce il fondamento dell'assegnazione degli stessi.Vedi sentenza Cassazione n. 29817 del 19 dicembre 2008
In tema di incompatibilità e di inconferibilita di incarichi, inclusi quelli dirigenziali, è intervenuto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che prevede particolari disposizioni in materia. Inoltre, ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 – convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 – è vietato il conferimento di incarichi a soggetti lavoratori del settore pubblico e privato posti in quiescenza, fatti salvi gli incarichi a titolo gratuito e comunque della durata non superiore a un anno, non prorogabili e non rinnovabili presso ciascuna amministrazioneArt. 6 comma 1 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90
La responsabilità dirigenziale Parallelamente ai più incisivi poteri riconosciuti ai dirigenti è stata rafforzata la responsabilità dirigenziale, ora disciplinata dall'art. 21 del D.Lgs. 165/2001.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
Al di fuori dei casi precedenti, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazionestandard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
La mancata emanazione di provvedimenti amministrativi nei termini costituisce inoltre elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.art. 7 comma 2 legge 18 giugno 2009 n. 69 Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.Resta fermo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e il diritto al risarcimento del correlato danno si prescrive in cinque anni
Modalità di reclutamento Condizioni imprescindibili per l'accesso a una posizione di dirigente pubblico sono il possesso di un diploma di laurea e di un'adeguata esperienza. Il sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici è stato modificato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70, esso può tuttavia avvenire secondo diverse modalità.
Concorso pubblico