La responsabilità penale degli enti, nell'ordinamento giuridico italiano è una fattispecie di responsabilità penale derivante da illecito amministrativo.
È stata introdotta dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,Testo integrale, del d.lgs 231/2001 fonte Giustizia.it ; Il dlgs è stato delegato da legge delega emanato ai sensi della legge delega 29 settembre 2000, n.300] e dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.
Storia Le ragioni La responsabilità penale degli enti ha trovato una propria disciplina normativa dopo anni di discussioni in ambito giuridico riguardo al tema, in particolare per i principi e le idee innovatrici apportate dal legislatore. Questa normativa infatti tende ad allontanarsi dal vecchio e consolidato brocardo latino societas delinquere non potest, creando notevoli perplessità nei critici più puristi.
Sono state due sostanzialmente le situazioni di fatto che hanno spinto il legislatore italiano ad emanare nel 2000-2001 un atto normativo che disciplinasse la materia: l'abuso sempre più massiccio da parte di società di pratiche illegali che spesso costituivano reato ma lasciavano impuniti gli artefici; la spinta normativa dell'Unione europea, dato che ogni paese membro era tenuto a disciplinare la materia come previsto dall'art. 3 del trattato sull'Unione Europea. Va sottolineato comunque che sia l'accordo PIF che l'OCSE non vincolavano gli stati a prevedere una nuova forma di responsabilità penale, ma solo di garantire forme efficienti di tutela. È stata pertanto scelta del legislatore italiano.
Modelli derivati Da questa importante tipologia di responsabilità sono sorte altre forme atipiche o particolari; ad esempio con il d.lgs. 19 luglio 2004, n. 197 è stata introdotta la responsabilità per banche ed intermediatori finanziari: sebbene disciplinati distintamente, le modifiche effettuate col Testo Unico a CONSOB e Banca d'Italia hanno praticamente allineato entrambe le situazioni.
Le principali differenze con l'altro processo speciale sono in questo caso l'iscrizione della notizia di reato in un registro particolare e la comunicazione oltre che all'ente interessato, anche alla Banca d'Italia e, per certe questioni, alla CONSOB. Il PM non può richiedere l'applicazione delle misure cautelari già viste, ma nel caso dei promotori finanziari (non delle banche) possono agire i due organi di controllo con altre misure, per questo motivo vengono informati. CONSOB e Banca d'Italia possono essere sentite sia durante le indagini preliminari che durante il processo, sia che siano chiamate dal PM, dalle parti o spontaneamente. La loro presenza in giudizio non necessita di autorizzazioni e non partecipano come parti, ma danno pareri sui modelli organizzativi degli enti finanziari sotto processo. Sia CONSOB che Banca d'Italia possono inoltre offrire di propria sponte relazioni scritte, associate da buona dottrina ad autentiche consulenze di fattoCosì Paolozzi, pag.304 "Vademecum degli Enti sotto processo". Per il ruolo sociale preminente e delicato che svolgono tali enti è preclusa al giudice la possibilità di sanzionare con interdizioni previste dall'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di provvedere a commissariamento. Possono in ogni caso intervenire a questo scopo con misure simili la CONSOB e la Banca d'Italia.
Altro modello particolare è quello relativo agli illeciti amministrativi derivati da ulteriori illeciti amministrativi, come da legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per l'anno 2004).
Destinatari e presupposti I soggetti La norma testualmente prevede:
Quindi, tra i soggetti destinatari delle disposizioni risultano quindi inclusi:
persone giuridiche di diritto privato riconosciute (fondazioni, associazioni); società di persone, anche di fatto; società di capitali, nessuna esclusa; associazioni non riconosciute.
Si applicherebbe infine anche agli enti pubblici economici. Non si applica infine alla pubblica amministrazione italiana in quanto la responsabilità della pubblica amministrazione italiana può essere solo di tipo civile e non penale.
Criteri d'imputazione Una delle principali problematiche al fine di disciplinare una così particolare materia normativa è quello di fissare dei criteri d'imputazione e colpevolezza logici, pratici e non incostituzionali. Va escluso a priori il fine illecito, sia estrinseco che intrinseco, in quanto direttamente vietato dalla fonte primaria del nostro ordinamento, la Costituzione all'art. 41, laddove sancisce che l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». In questo caso ovviamente, tralasciando la responsabilità delle singole persone fisiche, la soluzione immediata è lo scioglimento dell'ente.
Ai sensi del d.lgs 231/2001, presupposto fondamentale per attribuire il reato all'ente è l'esistenza di un rapporto di carattere organico sussistente con la persona fisica autore del reato,Così Paolozzi in Vademecum per gli Enti sotto processo, pag.26 e che esso sia commesso al fine di garantire un interesse illecito o un vantaggio a favore dell'ente:
La stessa disposizione normativa specifica poi che l'interesse/vantaggio non deve essere pienamente riferibile all'ente ma anche in parte. Questa previsione, così come l'espressione "interesse o vantaggio" ha suscitato un dibattito in dottrina, dato che una chiave di lettura errata potrebbe portare ad errori di interpretazione e a conseguenze inique: interesse o vantaggio possono anche non coesistere, anche uno dei due è sufficiente autonomamente a generare l'ipotesi di responsabilità, anche perché in questo caso qualsiasi condotta anche contraria agli interessi, statuari e non dell'ente, purché abbia arrecato un vantaggio comprometterebbe la posizione dell'ente stesso. C'è chi invece al contrario ha prospettato un'endiadi composta necessariamente da entrambe le situazioni.Vedasi G. Cocco L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione in Rivista italiana di diritto procedurale penale, 2004. Parte della dottrina ha trovato un punto di mediazione tra le figure del delitto tentato e consumato: l'interesse si aggancerebbe al reato tentato mentre il vantaggio ad un reato consumato la cui azione è indiscutibilmente volta a realizzare l'interesse dell'ente almeno in parte.
Sembrerebbe irrilevante invece il motivo a delinquere del reo, non menzionato dall'articolo 5, mentre le lettere a) e b) stabiliscono differenze a seconda della posizione che questi occupa all'interno dell'organizzazione dell'ente, se di vertice-organizzativa o subordinata. Che il criterio d'imputazione della persona fisica sia quasi totalmente scollegato da quello dell'ente risulta invece dalla disposizione dell'art.8:
I modelli organizzativi
La dimostrazione del criterio d'imputazione dell'ente è affidata a determinati sistemi organizzativi e di controllo predisposti dall'ordinamento: se l'ente non si adatta, è pressoché automatica la volontà di commettere il reato. Hanno duplice funzione, ovvero adottati ex ante funzionano come scriminante (tranne per la confisca), ex post come una sorta di ravvedimento. A dire il vero suscita notevoli perplessità questa soluzione, in quanto l'organizzare certi strumenti per evitare commissioni di reato può comportare notevoli costi che a volte possono anche superare l'entità della sanzione, per cui determinati enti potrebbero preferire il rischio di commettere il reato piuttosto che adattarsi. Questo va contro il principio generale del diritto penale che la legge dovrebbe prevenire la commissione di reati.
Tace la legge su come vadano predisposti in seno all'ente, stante anche la notevole differenza dei soggetti previsti dalla normativa. Si ritiene generalmente in dottrina che sia l'assemblea a dover decidere i modelli da attuare e le modalità, anche se ci si deve attenere all'articolo 6. Nei casi previsti, cioè per le Associazioni di Enti, può essere coinvolto il Ministro di Giustizia al fine di concertare le soluzioni migliori. Si apre successivamente un procedimento bifase: una preliminare dove vengono valutate le questioni relative alla rappresentatività della Categoria o dell'Associazione, alla validità dello statuto e questioni simili; una seconda, valutativa, nella quale il controllo tiene conto degli strumenti indicati sia per la loro efficacia che validità rispetto alle linee guida dell'articolo 6.
Sanzioni Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono di due tipi:
pecuniarie: riparazioni per danni dovuti al reato; restituzione di utili percepiti illecitamente; sanzioni di tipo pecuniario lato sensu a carattere sanzionatorio. Sono stabilite dal giudice in una valutazione bifasica per azioni che non ecceda il milione e mezzo di euro. Sono criticate per la loro convenienza rispetto alle misure che l'ente deve adottare.
interdittive: previste nei casi più gravi e inflitte anche congiuntamente alle pene pecuniarie. Solitamente sono più efficaci e di carattere meramente afflittivo: confisca del profitto: non ha limiti valutativi, quindi fornisce un ottimo deterrente; commissariamento dell'ente: può essere applicata dal giudice se ritiene che ci siano ampi margini di recupero dell'ente verso la legalità
Entrambe le forme di sanzione hanno subito critiche di vario tipo. Le sanzioni pecuniarie sono state ritenute ad esempio troppo poco incisive, sia per il limite di valore, sia per le scappatoie che gli enti possono avere. Inoltre tendono ad affossare enti piccoli o giovani, statisticamente meno inclini alla commissione d'un reato, mentre risultano estremamente deboli con le grandi imprese che per le loro dimensioni e il vasto numero di persone coinvolte possono più facilmente cadere nella tentazione. Il limite d'un milione e mezzo di euro per un grande ente può tranquillamente costituire una causa di perdita affrontabile: si preferirebbe a quel punto patire la sanzione e commettere il reato. A volte inoltre gli strumenti da attuare per evitare la commissione del reato sono più costosi della sanzione stessa, che perde quindi la sua capacità di deterrente. Ed ancora, ci sono cause di diminuzione della pena pecuniaria, molto simile alle cause attenuanti nei reati comuni (soggetto ha agito quasi esclusivamente per proprio profitto; vantaggio dell'ente irrisorio; ecc.), che arrivano a dimezzarla. Particolare discorso meritano invece le misure interdittive: se è vero che sono più efficaci, cedono dinanzi a numerose scappatoie. Un ente può tranquillamente infatti scorporarsi o effettuare una scissione parziale, lasciando isolato il ramo nel quale è stato commesso il reato (o meglio, nell'interesse del quale) lasciandolo al suo destino. Denota stupore anche una caratteristica del commissariamento: il commissario nominato dal tribunale non agisce infatti da solo, ma rimane comunque affiancato dalla dirigenza che ha commesso o sotto la quale è stato commesso il reato.
La disciplina del processo Imputazione della responsabilità e costituzione Crea notevoli problemi poter ritenere l'ente imputato in un processo: a tal fine la legge delega era stata abbastanza chiara, disponendo che l'imputazione per gli enti fosse quanto più simile dalla figura ordinaria prevista dal codice di procedura penale. Il legislatore delegato ha seguito in maniera particolare le disposizioni della delega, tanto che un gruppo nutrito di giuristi ha lamentato l'incostituzionalità del provvedimento per eccesso di delega. La questione, mai giunta comunque alla Corte costituzionale, sembra esagerata in quanto l'esecutivo doveva comunque adattare i criteri d'imputazione ad una realtà diversa e fittizia: in ogni caso i criteri adottabili sono stati tutti inseriti, come i criteri d'individuazione dell'organo giudicante (territorio, competenza, connessione) e i poteri cognitivi del giudice, pressoché invariati rispetto ai giudizi normali.