L'istituto giuridico degli Ordini non nazionali è previsto, nella Repubblica Italiana, dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178 "Istituzione dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze" che recita:

L'ordinamento giuridico italiano

L'espressione "ordine non nazionale" stricto sensu dà immediatamente l'idea di un ordine cavalleresco (o di merito) conferito da uno stato estero. Ma la lettura dell'art. 7 della legge 178/1951 parla di onorificenze o distinzioni cavalleresche [...] conferite da Ordini non nazionali o da Stati esteri. Quindi gli Ordini non nazionali sono una cosa diversa dagli ordini degli Stati esteri e questo pensiero del legislatore del 1951, atto a disciplinare un campo della vita nazionale della neonata Repubblica, suscitò non poche perplessità.

Infatti, scomparsa la monarchia e travolta la fons honorum di Casa Savoia (dalla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione) si venne a creare un vuoto legislativo - ma anche una sostanziale indifferenza del nuovo Stato - nel campo degli onori e dei titoli cavallereschi e nobiliari.

Tale indifferenza non era tuttavia condivisa da molti cittadini che invece, nel fervore del dopoguerra, pur nella prevalente scarsa conoscenza dei relativi precetti costituzionali, mostrarono un incredibile interesse per i titoli onorifici talché, trovandosi in uno Stato privo di strumenti per conferirli, andarono spesso a ricercarli ovunque venissero offerti, talora acquistandoli a prezzi esorbitanti. Nei primi anni cinquanta l'Italia brulicava di un enorme numero di principi e sovrani spodestati o pretendenti a troni esistenti mille anni prima o, più spesso, mai esistiti e denominati nei modi più fantasiosi. Ebbene questi personaggi, molti dei quali erano solo millantatori e non di rado truffatori, lucrarono riccamenteL. Pelliccioni di Poli, Gli ordini cavallereschi legittimi in Italia, Zauli, Roma, 2002, pp. 24 ss., 375 ss. finché tale malcostume, divenuto di dominio pubblico, non convinse il governo a muoversi in direzione di quella che fu la severissima legge 178/1951.

Nel contesto di tale legge, veniva infatti sancito che:

Articolo 7: I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri ... Articolo 8: ... Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati ... Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa ... Le disposizioni ... si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.

Questo, e successive integrazioni, ha ristretto l'ambito delle Onorificenze Cavalleresche autorizzate ed autorizzabili in Italia da cittadini italiani alle seguenti tipologie:

Sempre Autorizzati : Tutti gli ordini nazionali italiani Tutti gli ordini della Santa Sede L'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme Il Sovrano militare ordine di Malta Autorizzabili (su domanda al Ministro degli Affati Esteri) : Tutti gli ordini di nazioni straniere riconosciute dal governo italiano I seguenti ordini dinastici non nazionali : L'Ordine costantiniano di San Giorgio in tutte e tre le sue declinazioni (Borbone-Parma, Borbone-Due Sicilie e Borbone-Spagna) L'Ordine di Santo Stefano Papa e Martire e l'Ordine di San Giuseppe, entrambi della dinastia Asburgo-Lorena di Toscana L'Ordine dell'Aquila Estense della dinastia Asburgo-Este L'Ordine del merito sotto il titolo di San Lodovico e l'Ordine di San Giorgio al Merito Militare, entrambi della dinastia Borbone-Parma Tutto il resto non è riconosciuto ed è quindi illegale e sanzionabile penalmente ed amministrativamente ai sensi della legge n. 178 del 3 marzo 1951.

Per altro i legislatori dovettero convenire che anche il nuovo Stato italiano aveva la necessità di conferire riconoscimenti onorifici a coloro che meritavano.

Infatti recita l'art. 1 del D.P.R. 31 ottobre 1952 di "Approvazione dello Statuto dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana":

Dottrina e giurisprudenza Sia nella relazione al Parlamento, per la presentazione del progetto della legge 178/1951, sia nella dottrina - elaborata in conseguenza della entrata in vigore e della problematica applicazione della XIV disposizione transitoria della Costituzione nonché per le numerose sentenze (con complicatissime procedere di accertamento, quasi mai esperite in periodo regio) che dovettero essere pronunciate da preture, tribunali, corti diaAppello e finanche dalla Corte di cassazione- fu chiarito che "l'Ordine non nazionale è quello appartenente al patrimonio araldico e familiare delle dinastie ex-regnanti, eccettuate quelle debellate".

Molte furono anche le disquisizioni su chi dovesse essere il titolare legittimo delle rispettive fons honorum e sulle procedure per individuarlo quando la titolarità fosse oggetto di disputa o di controversia. Al riguardo, tenuto presente il prevalente pensiero dei più autorevoli esperti della materiaL. Pelliccioni di Poli, Op. cit., pp. 186 ss., 227 ss., nonché A. Gentili. La disciplina giuridica delle onorificenze cavalleresche, suppl. «Rassegna Arma Carabinieri», Roma, n.2/1991, pp. 135 ss. e di alcune pronunce giudiziarie venne a più riprese affermato che titolare della fons honorum - ovvero della potestà di conferire titoli nobiliari e cavallereschi - doveva essere colui che legittimamente era posto a capo della casa dinastica ex-regnante, quale discendente immediato e diretto del sovrano spodestato (il cosiddetto principe ereditario), secondo le leggi che regolavano la successione dinastica al momento in cui il sovrano spodestato era in carica.A. Squarti Perla, Sulla sovrana prerogativa come patrimonio famigliare dinastico-titolarità delle sovrane prerogative e del patrimonio araldico della famiglia ex regnante spettanti, jure sanguinis, al re spodestato, purché non debellato, in «Studi della real casa di Savoia», Torino 2007. E lo stesso principio dovrebbe valere per i discendenti a venire.

Del tutto irrilevanti, per il diritto pubblico, sono le eventuali modifiche che i discendenti del sovrano spodestato dovessero apportare nel tempo alle norme sulla successione od agli statuti nobiliari o degli ordini cavallereschi, i cui titoli hanno contenuti meramente onorifici e di diritto privato, ove previsto dagli ordinamenti dei vari stati.

Il Ministero della difesa nel 2009 ha emanato una circolare ad ampia diffusione che affronta il problema delle richieste di autorizzazioni che giungono dai cittadini italiani nel loro diritto a fregiarsi di onorificenze conferite da ordini cavallereschi "non nazionali". In particolare elenca sia gli ordini cavallereschi "non nazionali" autorizzabili sia gli ordini "non nazionali" non autorizzabili, per i quali le richieste "non saranno prese in considerazione".

La titolarità della Fons honorum nelle dinastie ex-regnanti

Ogni volta che sia necessario qualificare come Ordine non nazionale un ordine cavalleresco, occorre poter dimostrare l'esistenza storica dello stesso, verificare la sua continuità storica sino ai nostri tempi ed accertare la legittimità della persona che rivendica in sé lo jus honorum.

I capisaldi dell'ordinamento italiano, stravolto quello del Regno d'Italia con il passaggio alla Repubblica, appuntano la loro attenzione sul piano del diritto internazionale, dove è possibile qualificare quantomeno la titolarità delle prerogative sovrane e del patrimonio araldico della famiglia ex-regnante spettanti, jure sanguinis, al re spodestato cui fare riferimentoA. Squarti Perla, id. in nota (3)..

Lo Stato nell'ambito del suo territorio può vietare al sovrano spodestato l'esercizio di quel suo diritto, come è avvenuto per l'Ordine supremo della Santissima Annunziata, ma non potrà sopprimere un diritto cui non ha dato vita, limitandosi a vietarne l'ingresso nella sua sfera giuridica.

In genere, poi, al fine di annientarne concretamente ed internazionalmente il diritto, lo Stato subentrato subordina la revoca dell'atto di allontanamento dal territorio dello Stato stesso alla rinuncia alla pretenzione da parte del sovrano spodestato o del discendente subentratogli quale capo della dinastia: si tratta di perfezionamento della debellatio. Inutile dire che la rinuncia alla pretenzione proietterà i suoi effetti anche sulla discendenza: una volta spento il diritto diviene impossibile riaccenderlo.

In dottrina, si disquisisce sulle implicanze del caso di rinuncia del principe ereditario che può presentare ipotesi di estensibilità della perdita alla pretensione degli altri rami successibili. Se si potesse applicare il diritto dinastico il problema non sussisterebbe perché il principe ereditario può rinunciare al proprio diritto ma non può disporre del diritto di cui altri sono depositari. Da ciò discenderebbe il principio che per l'annientamento completo del diritto di pretensione occorrerebbe ottenere da parte dello Stato subentrato separata rinuncia da parte di ogni successibile.

Sia il Conte di Parigi sia Otto d'Asburgo-Lorena, a suo tempo, hanno rinunciato ai loro diritti di pretensione per tornare rispettivamente in Francia ed in Austria e così hanno dovuto fare anche Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, ed il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Quest'ultimo evento farebbe propendere poi per una rinuncia esplicita, da parte di Vittorio Emanuele, alla titolarità della fons honorum da lui comunque esercitata, nonostante qualcuno lo considerasse già decaduto dalla sua qualità di pretendente al trono in forza del denegato assenso al matrimonioCosì la lettera del 25 gennaio 1960 di Umberto II al figlio Vittorio Emanuele, pubblicata da A. Mola, Declino e crollo della monarchia, Mondadori, Milano 2006..

Interventi giurisprudenziali molto importanti in tema di Ordini non nazionali sono rappresentati da due pronunce della 1ª Sezione del Consiglio di Stato, rispettivamente il "Parere n. 1869/1981 avente per oggetto il riconoscimento di istituzione cavalleresca "non nazionale" dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio" (all'epoca conferito da Ferdinando Maria di Borbone-Due Sicilie, duca di Castro)Testo integrale del parere in rivista «Il Consiglio di Stato», fasc. giugno-luglio 1982, pp. 1053 ss. oppure A. Gentili, La disciplina giuridica delle onorificenze cavalleresche, in «Rassegna Arma dei Carabinieri», Roma, suppl. al n. 2/1991, pp. 135 ss., nonché il "Parere n. 813/2001 avente per oggetto la possibilità di autorizzare l'uso in Italia delle distinzioni cavalleresche dell'Ordine della Corona FerreaTesto integrale del parere sul sito: http://www.geocities.com/coronaferrea/parere2002.html .

Il caso dell'Ordine Costantiniano

Il "Parere n. 1869/1981 - avente appunto per oggetto il riconoscimento dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio" conferito dal principe Ferdinando Maria di Borbone-Due Sicilie, duca di CastroIl titolo con predicato "duca di Castro" è proprio del capo della dinastia Borbone delle Due Sicilie, in ricordo di quel ducato di Castro (nome di una piccola città dell'alto viterbese) - la cui capitale, l'abitato di Castro, venne fatta distruggere per ordine di papa Innocenzo X Doria-Pamphili - creato da papa Paolo III Farnese per il figlio Pier Luigi, successivamente abbandonato per il ducato di Parma, la cui casa regnante si fuse poi con i Borbone di Napoli e Sicilia. cittadino francese - delinea il contenuto dell'istituto "Ordini non nazionali" che vengono identificati in: