Il Senato della Repubblica (spesso abbreviato semplicemente in Senato), nel sistema politico italiano, è un'assemblea legislativa che, unitamente alla Camera dei deputati, costituisce il Parlamento italiano. Le due camere del Parlamento si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente.
La Costituzione italiana, in seguito alla riforma costituzionale del 1963,Legge cost. n. 2/1963 stabiliva che il numero dei membri elettivi del Senato della Repubblica fosse di 315, di cui, dopo la riforma costituzionale del 2001,Legge cost. n. 1/2001 6 in rappresentanza degli italiani residenti all'estero; con la riforma costituzionale del 2020,Legge cost. n. 1/2020 tale numero è stato ridotto a 200, di cui 4 eletti nella circoscrizione Estero. Il mandato elettorale dei senatori elettivi coincide con la legislatura e dura pertanto 5 anni,Nella sua stesura originale, la Costituzione prevedeva che il Senato restasse in carica sei anni, uno più della Camera. La durata dei due rami del Parlamento venne equiparata nel 1963 dopo che per due volte il Presidente della Repubblica aveva sciolto anticipatamente il Senato per assicurarne il contemporaneo rinnovo. salvo dimissioni anticipate del senatore o scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, sentita l'opinione dei loro presidenti.
In aggiunta ai senatori elettivi, fanno parte del Senato come senatori a vita gli ex Presidenti della Repubblica, di diritto e salvo rinunzia, e fino a cinque senatori di nomina presidenziale,L'art. 59 Cost., che prevede l'istituto dei senatori a vita, è stato parimenti modificato dalla legge cost. n. 1/2020, che ha portato ad un massimo di 5 il numero di senatori a vita che è possibile si trovino contemporaneamente in carica. ossia nominati autonomamente dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.Requisito per essere nominati senatori a vita, ex art. 59 Cost., è proprio l'aver illustrato la Patria per altissimi meriti in ambito sociale, scientifico, artistico o letterario. Si tratta dunque di un mandato rappresentativo, benché non elettivo. Al , i senatori a vita in carica sono cinque, tutti di nomina presidenziale, cosicché il plenum dell'assemblea è pari a 205.
Sede
La sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma, dove si riunisce sin dalla sua nascita (1948). La stessa sede aveva ospitato il Senato del Regno fin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale del Regno d'Italia a Roma; sedi precedenti del Senato del Regno furono Palazzo Madama a Torino (1861-1865) e la Galleria degli Uffizi, nell'area ove sorgeva il Teatro Mediceo a Firenze (1865-1871).
Sistema di elezione Fatti salvi i senatori a vita, i 200 componenti del Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto. L'elettorato attivo, ossia la possibilità di votare, è riconosciuto agli elettori che abbiano compiuto la maggiore età (fino all'entrata in vigore della legge costituzionale 1/2021 era necessario aver compiuto 25 anni di età), quello passivo, ossia la possibilità di essere eletti, agli elettori che abbiano compiuto quarant'anni.
L'articolo 57 della Costituzione stabilisce che l'elezione dei senatori avviene su base regionale in proporzione alla popolazione residente, ma riserva in ogni caso un seggio alla Valle d'Aosta, due al Molise e almeno tre (sette fino alla XIX legislatura) a ciascuna altra regione.Nella sua stesura originale, la Costituzione prevedeva un numero variabile di senatori: ogni regione aveva diritto a un senatore ogni 200.000 abitanti, con arrotondamento all'intero più vicino, e comunque ad almeno sei senatori, tranne la Valle d'Aosta, che ne aveva diritto a uno. La regione Molise non era ancora stata istituita. Nel 1963 il numero dei senatori elettivi venne fissato a 315. Ciò determina alcune differenze fra il sistema elettorale vigente per il Senato e quello applicato alle elezioni della Camera dei Deputati.
Dal 1948 al 1993 per l'elezione dei senatori è stata in vigore una legge elettorale proporzionale di collegio: ciascuna regione era ripartita in collegi uninominali, nei quali concorreva un solo candidato per lista. Salvo casi eccezionali di candidati che avessero raggiunto il 65% dei voti, i seggi spettanti a ciascuna regione venivano attribuiti alle liste in proporzione ai voti ricevuti; nell'ambito di ciascuna lista risultavano eletti i candidati che, nel proprio collegio, avessero ottenuto le percentuali più elevate rispetto agli altri candidati della medesima lista negli altri collegi.
Dal 1993 e sino al 2005 l'elezione dei senatori è avvenuta in base a un sistema misto, regolato dalla legge Mattarella: tre quarti dei senatori erano eletti in collegi uninominali con sistema maggioritario. I seggi restanti venivano attribuiti alle liste in proporzione ai voti complessivamente ricevuti nella circoscrizione regionale, scorporando tuttavia i voti presi dai vincitori di collegio. Per la parte proporzionale, gli eletti nell'ambito di ciascuna lista venivano individuati tra i candidati sconfitti nei collegi uninominali che avessero ottenuto le percentuali più alte, secondo un sistema analogo a quello precedentemente in vigore.
Nel 2005 la legge Calderoli ha riformato le modalità di elezione dei senatori introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza. In ciascuna regione, di norma almeno il 55% dei seggi spettanti era attribuito alla coalizione di liste che avesse preso più voti, e i seggi restanti ripartiti tra le altre coalizioni in proporzione ai voti presi. Nell'ambito di ciascuna lista risultavano eletti i candidati secondo l'ordine di lista, senza voto di preferenza. Apposite soglie di sbarramento escludevano dalla ripartizione dei seggi le liste con risultati elettorali modesti. La prima adozione della legge Calderoli ha coinciso con quella della riforma costituzione del 2001 che ha riservato sei seggi agli italiani residenti all'estero.
Dopo la pronuncia di parziale incostituzionalità della legge Calderoli, dal 2017 è in vigore un nuovo sistema elettorale di tipo misto a prevalenza proporzionale: 116 senatori sono eletti con un sistema maggioritario nell'ambito di altrettanti collegi uninominali e 193 con un sistema proporzionale su base regionale. La soglia di sbarramento, determinata tuttavia su base nazionale, esclude dalla ripartizione dei seggi le liste che ottengano meno del 3% dei voti validi. Non è ammesso il voto di preferenza, cosicché i candidati sono eletti semplicemente secondo l'ordine con il quale compaiono nella lista, né il voto disgiunto, che invalida la scheda elettorale.
Senatori a vita
Per il primo comma dell'articolo 59 della Costituzione, diventano senatori di diritto e a vita i presidenti della Repubblica al termine del mandato e salvo rinuncia. Inoltre, il secondo comma dello stesso articolo (modificato dalla Legge Costituzionale 1/2020) attribuisce al presidente della Repubblica la facoltà di nominare senatori a vita cittadini che abbiano reso lustro alla nazione per altissimi meriti nei campi sociale, scientifico, artistico e letterario e stabilisce che il numero dei senatori a vita di nomina presidenziale contemporaneamente in carica non può mai essere superiore a cinque.
Diretta televisiva La diretta televisiva di ogni seduta è garantita dalla Rai e dal canale satellitare Senato della Repubblica Tv, e il sito ufficiale istituzionale.
Organi parlamentari
Presidente
Il Senato è presieduto dal suo Presidente, che lo rappresenta e adempie al compito di assolvere il suo corretto funzionamento regolando l'attività di tutti i suoi organi, attraverso l'applicazione delle norme costituzionali, del regolamento e della consuetudine parlamentare. In particolare, regola il dibattito nell'aula.
Quella di Presidente del Senato è la seconda carica della Repubblica per rilievo istituzionale. Segue cioè il solo Presidente della Repubblica (e precede il Presidente della Camera, il presidente del Consiglio e il presidente della Corte Costituzionale). In base all'articolo 86 della Costituzione, il Presidente del Senato esercita anche le funzioni di presidente supplente in sostituzione del Capo dello Stato in ogni caso in cui questi non possa svolgerle.
Elezione del Presidente All'apertura di una nuova legislatura il Senato è presieduto dal componente anagraficamente più anziano che, coadiuvato con funzione di segretari dai sei senatori più giovani, dirige i lavori sino all'elezione del nuovo presidente.
L'elezione avviene a scrutinio segreto e può richiedere sino a quattro votazioni. Nella prima, il quorum richiesto per l'elezione è la maggioranza assoluta dei componenti del Senato (ossia più della metà dei suoi componenti, contando i 200 senatori elettivi e gli eventuali senatori a vita). Se necessario si procede a una seconda votazione con le medesime modalità della prima. Nell'eventuale terza votazione, che viene effettuata il giorno successivo, è richiesta la sola maggioranza semplice, calcolata in base ai presenti e conteggiando anche le schede bianche. Qualora non si riesca ancora a eleggere il presidente, si procede alla quarta e ultima votazione, di ballottaggio tra i due senatori più votati nel corso della terza: è eletto presidente chi riceve la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità, prevale il più anziano anagraficamente.
Consiglio di presidenza Nella seduta successiva a quella dedicata all'elezione del Presidente, l'Assemblea procede all'elezione del Consiglio di Presidenza che costituisce il vertice amministrativo del Senato della Repubblica, composto attualmente da:
+RuoloGruppo parlamentareData di elezioneIgnazio La RussaPresidenteFratelli d'Italia13 ottobre 2022Gian Marco CentinaioVice PresidenteLega per Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione19 ottobre 2022Licia RonzulliForza Italia23 novembre 2023Anna RossomandoPartito Democratico - Italia Democratica e Progressista19 ottobre 2022Maria Domenica CastelloneMovimento 5 StelleGaetano NastriQuestoreFratelli d'ItaliaAntonio De PoliCdI - NM - MAIEMarco MeloniPartito Democratico - Italia Democratica e ProgressistaMarco SilvestroniSegretarioFratelli d'ItaliaGianpietro MaffoniDomenico Matera13 maggio 2025Erika StefaniLega per Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione19 ottobre 2022Andrea PaganellaElena Murelli13 febbraio 2024Daniela TernulloForza Italia16 febbraio 2023Valeria ValentePartito Democratico - Italia Democratica e Progressista19 ottobre 2022Marco CroattiMovimento 5 StellePietro LoreficeDaniela SbrolliniItalia Viva - Il Centro - Renew Europe13 febbraio 2024Marco LombardoMisto (Azione-Renew Europe)28 novembre 2024Meinhard DurnwalderPer le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)16 febbraio 2023
1 segretario generale (senza diritto di voto). A differenza degli altri membri del Consiglio, che sono Senatori eletti dall'Assemblea, il segretario generale è un dirigente pubblico, che viene nominato dal Consiglio, attingendo al ruolo dei Consiglieri parlamentari di carriera cui si accede per concorso pubblico.
La composizione dei componenti eletti del Consiglio è fatta in modo di garantire la presenza di tutti i Gruppi parlamentari, compreso il Gruppo misto, e il rispetto dell'equilibrio tra maggioranza e opposizione.
Il Consiglio di Presidenza si avvale normalmente dell'attività istruttoria e propositiva del Collegio dei Questori, approva il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti e il conto consuntivo; approva il Regolamento dell'Archivio storico e della Biblioteca; delibera le sanzioni nei confronti dei Senatori; nomina il Segretario generale e i vice Segretari generali, su proposta del Presidente; vara i Regolamenti interni e adotta i provvedimenti relativi al personale nei casi previsti; esamina tutte le questioni che gli siano sottoposte dal Presidente.