L'espressione pubblico dominio indica in generale il complesso e la globalità delle opere (e in particolare delle informazioni) che, decorso il termine della protezione legale, possono essere liberamente utilizzate, senza chiedere autorizzazioni né corrispondere alcun compensoGiuliano Vigini, Glossario di biblioteconomia e scienza dell'informazione, Milano 1985, pag. 84..

Storia In Italia, tuttavia, già nel 1536 era stata scritta una delle opere giuridico-letterarie che maggiormente contribuirono in seguito allo sviluppo di norme di simile indirizzoSul ruolo di questo saggio a tali effetti, diverse fonti; ad esempio Giuseppe Panattoni, Lorenzo Panattoni, Memoria sulla riproduzione dei Promessi sposi del c. Alessandro Manzoni fatta in Firenze nel 1845 dal sig. F. Le Monnier: Repliche giuridiche e Rettificazione alla difesa del Tipografo ricorrente avanti la C. di Cassazione della Toscana, Tipografia Barbèra, Firenze, 1861, il saggio De rebus et dispositionibus dubiisAlberto Bruno da Asti, De rebus et dispositionibus dubiis, Tipografia Francesco Baroni, 20 agosto 1536, Asti (Delle cose e delle disposizioni dubbie) di Alberto Bruno da AstiAlberto Bruno da Asti (nato in realtà a Castellinaldo nel 1477), signore di Ferrere, fu discepolo di Jacopino di San Giorgio e nel 1541 divenne Avvocato Fiscale Generale di Savoia, del cui Ducato fu anche senatore a Milano. Prolifico saggista in materia di diritto costituzionale, si occupò anche di studi riguardanti la monetazione ed il signoraggio. Morì nel 1551.; questo giurista, con riferimento all'allora già "fiorente" attività della ristampa non autorizzata di opere altrui, suggeriva che non fosse consentito lucrare con altrui dannoTaluni autori successivi, come Lodovico Bosellini (Lodovico Bosellini, Della proprietà letteraria e di uno scritto del signor Laboulaye intorno alla medesima, in La Temi - Giornale di legislazione e di giurisprudenza, Volume VI, Tipografia Barbèra, Firenze, 1857), hanno riferito questo richiamo al principio romanistico riassunto nel brocardo "nemo locupletari debet cum aliena iactura", sottolineando il rischio che pel timore di abusi e ristampeIl termine "ristampa", sino all'Ottocento, è stato frequentemente utilizzato a sé, ma con sottinteso riferimento al significato di "ristampa non autorizzata o comunque abusiva"., gli Scrittori si svogliassero di pubblicare le opere loro ed invocando appositi provvedimenti da parte dell'imperatore o del papa affinché fosse garantita una giusta remunerazione per le fatiche dell'intellettoFonte di diverso segno, ma coincidente con quella di Panattoni sul punto dell'influenza avuta da quest'opera, la lettura datane da Bosellini (op. cit.).

Si cominciava ad investigare sì sulla natura di quel ricettacolo in cui tutto il prodotto intellettuale non protetto sarebbe andato a defluire, anche se ancora non organicamente col nome di pubblico dominio. Ma della nascente idea di proprietà letteraria non si parlava ancora in termini giuridici di proprietà (quiritaria o bonitaria che fosse), o almeno non in termini di generale condivisione, anzi molte furonoSebbene principalmente nei secoli successivi. le confutazioni alla pretesa di una simile identificabilità dei diritti spettanti all'autore (che come ricordato dal Bruno stessoAlberto Bruno, op.cit. avevano precedenti in diritto romano solo nel caso del "premio" ricevuto da Appio per la pubblicazione delle sue opere). Proprio poiché il pubblico dominio era il luogo che accoglieva quanto non assorbito dai diritti di sfruttamento esclusivo dell'opera garantiti agli autori, le ipotesi di inquadramento di questi diritti alla stregua di forme di proprietà condizionava, come del resto ancora oggi, le riflessioni sulla natura giuridica del pubblico dominio.

Mentre la dottrina elaborava, in Inghilterra nel 1557 si accordava alla Stationers' Company (Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers) un vero e proprio monopolio su tutte le opere, i cui diritti di pubblicazione potevano essere scambiati solo fra i soci della Compagnia; questa era congegnata in modo da assicurare l'esclusione degli autori dal novero dei soci, con la conseguenza che l'auto-pubblicazione risultava di fatto impossibileJohn Feather, The Book Trade in Politics: The Making of the Copyright Act of 1710, Publishing History, 1980. La compagnia aveva un potere di normazione settoriale e la sua norma forse più nota è quella dalla quale deriva lo stesso termine copyright: una volta che uno dei soci avesse dichiarato presso la Compagnia di avere acquisito i diritti su un testo (detto in quel contesto copy), gli altri soci si sarebbero astenuti dal pubblicarlo lasciando al titolare l'esclusivo "diritto di copia" (copyright); a tal fine la Compagnia aveva organizzato un registro, lo "entry book of copies" (o Stationers' Company Register) che faceva fede fra gli editori inglesi. La privativa fu limitata nel 1695, fu poi lo Statute of AnneCopyright Act 1709 8 Anne c.19 - "An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned a modificare la situazione nel 1709.

L'evoluzione del concetto si ebbe, in Europa, a partire dalla fine del XVIII secolo, quando sempre più Paesi iniziarono ad elaborare norme a tutela dei creatori delle opere d'arte e dell'ingegno; alcuni dei passaggi di maggior rilievo in argomento si ebbero come accennato a partire dalla fine di tal secolo; in quel tempo le normative in genere prevedevano tutela per gli autori solo per gli illeciti più gravi e palesi, come il plagio, e tutte le protezioni tenevano in buona considerazione, insieme a quelli degli autori, i diritti degli stampatori, antesignani della moderna figura dell'editore.In seguito all'introduzione della stampa a caratteri mobili in Europa da parte di Johann Gutenberg nel 1456. In Europa una parte rilevante dei plagi e delle ristampe abusive si manifestavano nell'illecita riproduzione di opere di autori principalmente di altri statiNumerose ad esempio le polemiche fra gli stati italiani e la Francia culminate e riassunte (quasi sempre polemicamente) nella corposa saggistica originata dal cennato caso Manzoni-Le Monnier. (non che mancasse peraltro l'uso di fare "vittime" fra i connazionali), con all'apice di questa criticità il clamoroso caso delle accuse rivolte a Leibniz di aver plagiato il lavoro di Newton sull'analisi infinitesimale, un caso che con i séguiti polemici che ebbe divenne un vero e proprio incidente diplomatico e fu causa di una grave frattura fra gli ambienti scientifici inglesi e continentali. Nelle more dell'attesa di decisive definizioni dottrinali circa la proprietà letteraria, da un lato i governi fecero intanto ricorso ad una discreta trattatistica internazionale, a complemento di interventi legislativi interni, per tutelare ciascuno i propri autori; dall'altro lato, autori illustri anche di scienze non direttamente giuridiche si dedicarono al tema apportandovi contributi in genere volti al riconoscimento di prerogative autorali. Kant, ad esempio, ne L'illegittimità della ristampa dei libri (Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks), del 1795 con sillogismo riaffermava la separazione fra la proprietà della singola copia di un'opera ed il diritto di effettuarne riproduzioniIl sillogismo usato, in estrema sintesi, esprimeva che essere proprietari di una cosa (ad esempio un libro) comprendeva sì il diritto di proprietà sulla cosa, ma non poteva comprendere diritti personali su terzi. Lo stampatore, per conto suo, aveva invece il certo diritto, diritto personale positivo, di essere l'editore dello scritto contenuto nel libro. Il diritto di riproduzione non poteva perciò - secondo appunto Kant - appartenere ad entrambi, era accertato che fosse dello stampatore e non poteva dunque essere contemporaneamente anche del proprietario della copia, anche perché essendo un diritto personale, non poteva avere scaturigine dalla concreta proprietà di una cosa materiale..

Sul piano legislativo, nell'imminenza ed al sorgere del XIX secolo, fiorirono norme e trattati internazionaliIl cui scopo era di garantire reciprocità nella tutela degli autori delle rispettive nazionalità da Venezia alla Francia, dalla Prussia alla Gran Bretagna, mentre oltreoceano gli appena indipendenti Stati Uniti già nel 1787 avevano inserito nella loro costituzione la garanzia di tutela del diritto autorale.

Malgrado una così grande e partecipata elaborazione sulla tutela dei diritti, non altrettanto spessore ebbe l'indagine sulla "terra di nessuno" che al copyright residuava. Dal punto di vista del diritto internazionale, il pubblico dominio è oggi perciò, come in passato, solo quell'insieme di opere d'ingegno e altre conoscenze (opere d'arte, musica, scienze, invenzioni, ecc.) sulle quali nessuna persona o organizzazione ha un interesse proprietario (tipicamente un monopolio concesso governativamente come il diritto d'autore o il brevetto). Tali opere e invenzioni sono considerate parte dell'eredità culturale pubblica, e chiunque può utilizzarle o modificarle senza restrizioni (se non si considerano le leggi che riguardano sicurezza, esportazione). Mentre il diritto d'autore venne adunque creato per difendere l'incentivo finanziario di coloro i quali svolgono un lavoro creativo, e come mezzo per incoraggiare ulteriore lavoro creativo, le opere di pubblico dominio esistono in quanto tali, e il pubblico ha il diritto di usare e riutilizzare il lavoro creativo di altri senza dover pagare un prezzo economico o sociale.

Contenuto concettuale La questione del pubblico dominio è infatti di rilievo non solo in materia di letteratura e dunque di diritto d'autore propriamente detto, ma anche a proposito dei diritti sui disegni e sulle invenzioni (con lo sviluppo della normazione su marchi e brevetti). Se prima di questa fase la locuzione "pubblico dominio" indicava primariamente ciò che oggi è più facilmente riconoscibile nella nozione di demanio, cioè complesso dei beni e delle rendite di proprietà spettanti allo stato, con il progressivo articolarsi delle protezioni garantite dagli ordinamenti ad autori, inventori ed altri creatori di opere, all'originario significato della locuzione si affiancò perciò quello oggi prevalente.

Intorno al 1860, il Dictionnaire de l'Académie française ne forniva la seguente definizione: