Il matrimonio romano (matrimonium), come implica la stessa radice mater- della locuzione, ha la precipua finalità di liberorum creandorum causa, una necessità ben espressa dal censore Quinto Cecilio Metello Macedonico nel 131 a.C. in un'orazione conservata da Aulo Gellio e che fu letta da Augusto in occasione della presentazione delle sue leggi per l'incremento delle nascite:
Per questa primaria finalità genetica il matrimonio romano si differenzia dal matrimonio moderno per essere una situazione di fatto, da cui l'ordinamento fa discendere effetti giuridici sia in positivo che in negativo a seconda che si tratti di matrimonium iustum (legittimo) o iniustum (illegittimo). In quanto stato di fatto il vincolo matrimoniale si può fare cessare ad libitum.
Il "ius connubii"
Nel diritto romano, per due individui puberi di diverso sesso, ossia pubes l'uomo e viripotens la donna, oltre alla volontà di costituire un rapporto coniugale e al possesso della capacità naturale è indispensabile perché si possa avere un matrimonio legittimo il possesso reciproco del conubium, cioè di quello stato giuridico personale che l'ordinamento richiede perché si possa parlare di iustae nuptiae, dalle quali fa derivare effetti diversi di quelli del matrimonio non legittimo.
Il connubio è una capacità matrimoniale specifica che non tutti gli individui hanno. Negli ordinamenti moderni tutti indistintamente i cittadini, in assenza di eventuali impedimenti, capaci di esprimere una valida volontà matrimoniale e che hanno una determinata età possono porre in essere il negozio giuridico del matrimonio.
Nell'ordinamento romano, che non conosce il concetto di uguaglianza universale degli uomini di fronte alla legge, solo i cittadini che possiedono la capacità matrimoniale dipendente dal proprio status giuridico possono porre in essere un iustum matrimonium: questa capacità è il conubium.
Laddove oggi si parla di assenza di impedimenti e quindi in senso negativo, i romani parlavano di possesso del conubium, in senso positivo.
In via esemplificativa, lo status di schiavo, l'appartenenza a diversi ordini sociali, determinati rapporti di parentela o agnatizi escludevano il possesso del connubio ovvero della capacità matrimoniale:
L'assenza del conubium rendeva le nuptiae non iustae:
e i generati da esse seguivano lo status della madre anziché del padre
Il "ius connubii" più gravido di conseguenze nella società romana fu quello che nel V secolo a.C. concedeva il diritto di contrarre matrimonio tra le diverse classi sociali.
Questo ius connubii risale all'emanazione della Lex Canuleia (in latino Lex Canuleia de conubio patrum et plebis) proposta dal tribuno Gaio Canuleio nel 445 a.C. con la quale venne abolito il divieto di nozze tra patrizi e plebei, risalente alle tradizioni dell'epoca arcaica di Roma e codificato dalle Leggi delle XII tavole da pochi anni (450 a.C.) entrate in vigore.
La "Lex Canuleia"
In epoca regia e nella legislazione delle XII tavole i patrizi e i plebei costituivano due gruppi rigidamente divisi, con accesso alle magistrature, come il consolatoAi plebei era precluso il consolato anche perché essi non possedevano il "diritto di auspicio" e quindi non potevano guidare l'esercito. riservate ai patrizi, riti religiosi distinti e divieto di contrarre matrimoni tra gli appartenenti alle due classi.
Tito Livio nel Libro IV di Ab Urbe condita libri espone le ragioni "genetiche" addotte dai patrizi:
Motivazioni che vengono contestate da Canuleio nel suo discorso:
Una gens come i Claudii, proveniente dalla nemica Sabina, era stata accolta a Roma, aveva ricevuto terre in dotazione, era stata annoverata come patrizia. Canuleio si domandava retoricamente: se uno straniero poteva diventare patrizio e quindi console, un civis romanus non poteva diventarlo solo perché plebeo?
La Repubblica romana, infatti, era maestra nel legare con vincoli matrimoniali (e quindi economici) le varie famiglie delle classi superiori dei popoli vicini che in tempi più o meno lontani erano stati necessariamente nemici. La rete di alleanze matrimoniali iniziate in tempo tanto remoti, permise a Roma la sopravvivenza durante le guerre Sannitiche e soprattutto durante l'invasione di Annibale e la Seconda guerra punica.
Alla fine i patrizi concessero la presentazione della legge, convinti che i tribuni, gratificati, non avrebbero presentato la parallela legge per la concessione del consolato ai plebei e che avrebbero accettato la leva militare contro i nemici esterni.
La legge Canuleia fu sottoposta votazione e, come ci ricorda Marco Tullio Cicerone:
Sull'onda del parziale successo di Canuleio, i tribuni accentuarono invece la pressione fino a giungere a un compromesso: i plebei avrebbero potuto essere eletti alla carica di Tribuni consolari, una figura politica simile al consolato come potere ma formalmente diversa.
Le "nuptiae" sine manu Negli ordinamenti moderni il matrimonio si forma solo con il compimento di determinati atti e secondo forme ben individuate e dettagliate che assumono, ai fini della validità del matrimonio stesso, dignità di sostanza. Si tratta, in effetti, di un negozio giuridico in cui la volontà delle parti, diretta alla formazione del rapporto coniugale, è espressa nelle forme specifiche stabilite dagli ordinamenti giuridici relativi che ne disciplinano gli effetti.
Il matrimonio in quanto negozio giuridico sottostà, quindi, oltre che alle disposizioni specifiche previste per esso anche alle altre relative al negozio giuridico in generale. Si può arrivare, pertanto, alla nullità o annullabilità del matrimonio quando gli atti indicati come essenziali per la sua formazione presentano dei vizi, anche di forma, tali da inficiare il negozio giuridico che ne è la base.
Nell'ordinamento romano il matrimonio è
La sussistenza di questi elementi, tuttavia, non basta perché si abbiano iustae nuptiae, vi deve essere concretamente il fatto materiale della convivenza che inizia con la deductio in domum mariti della donna nella casa del marito. La deductio non è una formalità costitutiva del matrimonio bensì la prova materiale della esistenza del suo inizio, ancorché accompagnata da cerimonie e feste a seconda dello stato socioeconomico degli sposi.Madeleine Rage-Brocard, La deductio in domum mariti: Rites de mariage, 1934
Perché esista realmente il matrimonio è necessaria poi non una manifestazione iniziale di volontà ma il continuo esercizio della volontà di condurre il matrimonio: la cosiddetta affectio maritalis senza la quale l'unione dei due soggetti era considerata concubinato.
Matrimonio cum manu
Quello di cui si è parlato fino ad ora è una forma di matrimonio detta sine manu, ossia priva del potere di manus del marito sulla moglie. Questo tipo di matrimonio non concedeva al marito alcun tipo di potere sulla donna, che restava legata alla propria famiglia di origine e, quindi, non poteva avere nessuna aspettativa ereditaria dalla famiglia del marito.
Il marito poteva acquisire la manus sulla moglie a seguito della celebrazione di particolari cerimonie nuziali (la confarreatio o la coemptio) o comunque se sussistevano determinate condizioni (questo è il caso dell'usus). I poteri della manus arrivavano a comprendere il diritto di uccidere la propria moglie, come stabilito da una legge attribuita a Romolo, nel caso in cui avesse commesso adulterio o avesse bevuto vino.
Coemptio
La coemptio altro non era se non un adattamento della mancipatio, il negozio anticamente usato per l'acquisto delle cose di maggior valore (res mancipi). In origine, si trattava, in effetti, di una forma di celebrazione del matrimonio per compera, come la stessa etimologia del termine sembra rivelare (coemptio deriva da cum, "con" ed emptio, "acquisto, compera"). Il padre plebeo metteva in atto una vendita fittizia della figlia, così emancipandola, al marito. La coemptio era quindi accessibile anche ai plebei, ai quali la confarreatio era invece preclusa. Tuttavia, quando la confarreatio cadde in disuso, la coemptio venne spesso usata anche dai patrizi.
Confarreatio
Tra i riti nuziali con i quali il marito acquisiva la manus, la confarreatio, così chiamata perché gli sposi facevano offerta di una focaccia di farro a Giove Capitolino, è sicuramente il più antico, che la tradizione faceva risalire a Romolo.Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane, II, 25, 2. Questo rito era riservato soltanto alle classi sociali più elevate e richiedeva la presenza del Pontifex Maximus e del Flamen Dialis. Per questi motivi la confarreatio entrò presto in disuso, sostituita da altri rituali più pratici come la coemptio.
Usus
L'usus era una forma di matrimonio per usucapione. Si basava su un versetto delle XII tavole, che stabiliva che le cose mobili potessero essere usucapite dopo un anno. Così, dopo un anno di convivenza, il marito "usucapiva" la manus sulla moglie. La coabitazione ininterrotta di un anno ad esempio di un plebeo con una patrizia era considerata un matrimonio legale.
Nei casi in cui si volesse contrarre matrimonio senza acquisire la manus, si ricorreva all'istituto della trinoctis usurpatio (o semplicemente trinoctium). La donna si allontanava ogni anno per tre notti dalla casa coniugale prima che scadesse il termine dell'usus così da impedire che l'usucapione si compisse.
Nel II secolo d.C. nessuna di queste tre forme era sopravvissuta. Il primo a scomparire fu l'usus molto probabilmente abolito da Augusto. L'ultimo esempio di matrimonio secondo l'uso della coemptio risale all'epoca del secondo triumvirato (43 a.C.). La confarreatio era così caduta in disuso che al tempo di Tiberio risultavano solo tre patrizi nati da un matrimonio di questa forma.
Quelle antiche forme di matrimonio al tempo di GaioGiurista romano del II secolo, la cui eccezionale fama tra gli studiosi del diritto romano e del diritto in generale è dovuta al ritrovamento nel 1816 di un manoscritto contenente le Institutiones, opera di didattica in quattro libri (o commentari) che il giurista aveva predisposto a fini didattici e che fotografa con impareggiabile nitidezza il quadro del diritto romano classico. Si tratta dell'unica opera del periodo classico ad esserci pervenuta direttamente, senza il tramite (e le interpolazioni) dei giuristi bizantini. erano ormai argomento delle dissertazioni dei giureconsulti mentre ormai si era consolidato un rito matrimoniale che nelle sue caratteristiche esteriori, ma anche nello spirito, era molto simile al nostro.
Il fidanzamento
Questo matrimonio da cui probabilmente deriva il nostro era preceduto dal fidanzamento, che non imponeva particolari obblighi ma era così diffuso che Plinio il Giovane si lamenta del fatto che i Romani, invece di dedicarsi a cose più costruttive, perdano tempo a celebrare questa cerimonia che consisteva in un impegno reciproco che i fidanzati si assumevano di fronte ai rispettivi padri, con la funzione di testimoni, e a un certo numero di parenti ed amici, interessati più che altro alla partecipazione al banchetto che chiudeva la festa.
Il fidanzato durante la celebrazione dava alla promessa sposa regali più o meno costosiUlpiano, Dig., XVI, 3, 25 e un anello, sopravvivenza forse dei pegni scambiati nell'uso della coemptio.Plinio, N.H.,XXXIII, 28 L'anello di ferro rivestito d'oro o interamente d'oro veniva infilato durante la cerimonia all'anulare o come dice Giovenale «nel dito vicino al mignolo della mano sinistra»Giovenale, VI, 25 e sgg.