Il diritto internazionale umanitario (DIU) noto anche come diritto bellico o diritto dei conflitti armati è l'insieme delle norme di diritto internazionale che riguarda la protezione delle cosiddette vittime di guerra o vittime dei conflitti armati.
Costituisce una parte molto importante del diritto internazionale pubblico e include le regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all'impiego di armamenti, mezzi e metodi di guerra. Altri istituti che sono regolamentati, a volte in concorrenza con il diritto bellicoSono norme che riguardano la dichiarazione di guerra (la Carta delle Nazioni Unite del 1945, che agli artt. 2 e successivi limita il diritto degli Stati membri a dichiarare guerra, come pure faceva il Patto Briand-Kellogg, stipulato nel 1928, per le nazioni che lo hanno sottoscritto (fu usato contro la Germania durante il Processo di Norimberga). sono: l'accettazione della resa ed il trattamento dei prigionieri di guerra; il divieto di aggredire intenzionalmente i civili o di esecuzione di crimini efferati; la proibizione ad usare armi di distruzione di massa.
Fonti
La base fondamentale del diritto umanitario è di tipo pattizio, anche se per molte di queste norme la Corte internazionale di giustizia, nel suo parere consultivo sulla Liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari, ha dichiarato che "un gran numero di regole del diritto umanitario applicabile nei conflitti armati sono così fondamentali per il rispetto della persona umana" e per delle "considerazioni elementari di umanità", che esse "si impongono ... a tutti gli Stati, che essi abbiano o meno ratificato gli strumenti convenzionali che le esprimono, poiché costituiscono principi inviolabili del diritto internazionale consuetudinario"CIJ Recueil 1996 (I), 1957, p. 257, par. 79. Secondo la Corte, le regole in questione incorporano degli obblighi che rivestono per essenza un carattere erga omnes, come ribadito anche dal giudice Higgins nella sua opinione separata al Corte internazionale di giustizia, 9 luglio 2004, parere sulle conseguenze giuridiche dell'edificazione di un muro nel territorio palestinese occupato (trad. it.), in cui si legge: «gli obblighi così imposti sono (salvo che per le loro disposizioni qualificanti) assoluti. Questo è il fondamento del diritto umanitario, e coloro che sono coinvolti in conflitti hanno sempre saputo che il prezzo delle nostre speranze per il futuro è che essi, qualunque sia la provocazione, debbano combattere “con una mano dietro la schiena” e agire in conformità con le norme internazionali».. La normativa è attualmente costituita dalla prima Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (data di nascita del Diritto Internazionale Umanitario), dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai successivi due Protocolli aggiuntivi dell'Aja del 1977 e dal terzo Protocollo del 2005 che introduce l'adozione di un segno distintivo addizionale comunemente chiamato "Cristallo rosso".
Comprende anche il cosiddetto diritto bellico, che tratta dei doveri comportamentali dei combattenti in un conflitto e dei mezzi e metodi di guerra. Per questo motivo è anche definito come ius in bello, ovvero le regole che, in caso di conflitto armato, devono indirizzare la condotta delle operazioni belliche.
Ad esso vanno aggiunti molti altri, quali la Convenzione Aja del 16 aprile 1954, in materia di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, la Convenzione di Ottawa del 1997 sull'eliminazione delle mine antipersona, le convenzioni in materia di divieto di uso di armi indiscriminanti e di modifica ambientale.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa intende per diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati l'insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che interna; per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti, nel conflitto.
Principi fondamentali del DIU Il principio di simmetria del diritto internazionale umanitario - di cui all’articolo 102 della terza Convenzione di Ginevra - trae una conseguenza importante dal principio dell’eguaglianza tra i belligeranti, secondo cui il diritto bellico si applica tanto all'aggressore quanto all'aggredito, che sono ambedue uguali dinanzi alle leggi di guerraAdam Roberts, The equal application of the laws of war: a principle under pressure, International Review of the Red Cross, Volume 90 Number 872 December 2008.: la sua solidità sarebbe irrimediabilmente minata se dovessero applicarsi regole diverse, per cui si tratta di un principio di rango consuetudinario di cui il preambolo del I Protocollo del 1977 offre solo una codificazione ("Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura od origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle parti in conflitto o ad esse attribuite").
Hans Peter Gasser, già principale consulente per gli affari legali del Comitato Internazionale della Croce Rossa, definisce i seguenti principi fondamentali del diritto internazionale umanitario: Rispettare, difendere e trattare in modo umano gli individui che partecipano, o hanno preso parte, ad azioni di ostilità, garantendo loro l'assistenza necessaria, senza alcuna discriminazione. Trattare umanamente i prigionieri di guerra e chiunque sia stato privato della libertà, proteggendoli da ogni tipo di violenza, in particolare la tortura. In caso di processo, essi hanno il diritto di avere le garanzie fondamentali di qualsiasi normale procedimento giuridico. Poiché il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato all'uso di metodi o strumenti di guerra non è senza limiti, è illecito infliggere ulteriori pene o sofferenze inutili. Allo scopo di evitare vittime tra i civili, le forze combattenti devono sempre fare distinzione tra popolazione e oggetti civili da una parte, ed obiettivi militari dall'altra. Né la popolazione civile, né singoli cittadini od obiettivi civili devono costituire il bersaglio di attacchi militari.
In breve si possono riepilogare in questo modo i principi del DIU: Principio di Umanità (Clausola Martens) Principio di Distinzione Principio di Proporzionalità e Necessità Militare Principio di Precauzione (articolo 57 e 58 del I Protocollo Aggiuntivo delle Convenzioni di Ginevra) Principio di Limitazione delle perdite inutili e delle sofferenze superflue Distinzione
Proibisce di aggredire medici, ambulanze o ospedali da campo recanti i simboli di Croce Rossa, Mezzaluna Rossa o Cristallo Rosso, emblemi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. È altresì proibito sparare a una persona o a un veicolo che espone una bandiera bianca, dato che essa indica l'intenzione di arrendersi o la volontà di patteggiare. In entrambi i casi, le persone sotto la protezione della Croce Rossa o della bandiera bianca devono rimanere neutrali; non possono quindi compiere azioni ostili e atti di violenza o portare armi o munizioni, poiché questo costituisce una violazione del codice di guerra.
È una violazione delle norme intraprendere altresì un'azione militare senza rispettare precise regole di distinzione, come indossare la propria uniforme o qualsiasi altro simbolo facilmente identificabile e portare armi bene in vista. È proibito vestire l'uniforme nemica e impersonare un soldato della parte avversa, con il fine di combattere e catturare ostaggi. Proporzionalità Il principio di proporzionalità prevede che la violenza in una guerra sia proporzionale ai suoi obiettivi militari. Questo obiettivo preclude la politica della "terra bruciata" o la tattica della lotta senza quartiere. Il livello di vittoria militare deve essere proporzionale al livello di distruzione che ne segue. Ad esempio, se vi è un combattimento in una piazza di mercato con 400 civili, non si può considerare di far saltare in aria la piazza per raggiungere un obbiettivo. Ad ogni modo, se nell'area vi è un obbiettivo di alto valore militare nell'area con alcuni civili (una macchina o una casa privata) un attacco ed un danno collaterale possono essere considerati come giustificabili per il criterio di proporzionalità.
I belligeranti sono tenuti a verificare, prima di compiere un atto di ostilità militare, che questo sia dettato dalle necessità del conflitto armato, con ciò vietando atti o mezzi che producano sofferenze ritenute non necessarie rispetto al conseguimento di un obiettivo militareArticolo 35 del Primo Protocollo addizionale del 1977.: si richiede cioè che venga usata soltanto la forza indispensabile ad ottenere un vantaggio militare in un conflitto, determinata in relazione alle circostanze del casoL'articolo 54 del Primo Protocollo addizionale del 1977 prevede che necessità militari imperiose possano consentire attacchi a beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, in deroga al generale divieto: l'apprezzamento deve essere verificato in concreto, come avvenne quando il Tribunale penale per la ex Jugoslavia con la sentenza 8 maggio 2008 n. IT-95-12-S negò la deroga nel caso Prosecutor v. Rajic (§ 54)..
Le vittime Sono soggetti protetti le vittime di guerra, cioè tutte le persone che non hanno mai partecipato ai combattimenti o che hanno cessato di parteciparvi.
Dai titoli delle quattro Convenzioni di Ginevra è agevole risalire alle specifiche categorie, che sono: la popolazione civile; i feriti; i naufraghi; gli ammalati; i caduti; i prigionieri di guerra.
In seguito all'ampliamento del concetto di vittima dei conflitti armati la definizione è stata estesa, mediante specifiche Convenzioni internazionali, anche ad oggetti diversi dalle persone, e precisamente: ai beni culturali; all'ambiente. Principio di personalità
La personalità del comportamento è un requisito necessario per indirizzare un atto punitivo con mezzi militari contro qualcuno nel corso di un conflitto armato.