Con l'espressione costituzioni (dal latino constituere, cioè ordinare, disporre) si indica il codice fondamentale di un istituto religioso, contenente le sue principali norme spirituali e giuridiche.

Il Codice di Diritto Canonico prevede che ogni congregazione e ordine sia dotato di costituzioni (cfr. CIC, can. 587) al fine di custodire fedelmente il carisma e l'identità dei vari istituti, secondo le intenzioni dei rispettivi fondatori (cfr. CIC, can. 578).

Le Costituzioni devono contenere le norme principali della comunità, nello specifico:

Il codice deve essere approvato dalla Santa Sede e può essere modificato solo previo il suo consenso.

Categoria:Diritto canonico Categoria:Comunità e istituti di perfezione cattolici