Il presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano, rappresentante dell'unità nazionale. Il presidente della Repubblica si configura come un potere «neutro», ovvero posto al di fuori della tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo o giudiziario), ed è la più alta carica dello Stato. Svolge una funzione di sorveglianza e coordinamento, secondo le norme stabilite dalla Costituzione italiana, di cui è garante.
Il presidente della Repubblica è un organo costituzionale. È eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni (tre consiglieri per regione, eletti dai Consigli regionali, con l'eccezione della Valle d'Aosta che ne elegge uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per sette anni (mandato presidenziale). La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con cittadinanza italiana, abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il Palazzo del Quirinale (sull'omonimo colle di Roma), che, per metonimia, indica spesso la stessa presidenza.
Dal 2015 la carica è ricoperta da Sergio Mattarella.
La figura Requisiti ed eleggibilità Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione:
I requisiti di eleggibilità, contenuti nel primo comma dell'art. 84 della Costituzione, sono:. l'avere cittadinanza italiana; aver compiuto i 50 anni d'età; godere dei diritti civili e politici.
La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilità con qualsiasi altra carica. L'elezione del Presidente della Repubblica avviene su iniziativa del Presidente della Camera dei deputati e la Camera dei deputati è la sede per la votazione. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il Presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica. Quest'ultima previsione serve a svincolare l'elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualità tipica del periodo preelettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato..
La previsione di una maggioranza qualificata per i primi tre scrutini e di una maggioranza assoluta per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti a un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica e un mutamento dei quorum deliberativi (ipotizzato in sede di revisione costituzionale) è stato per questo oggetto di rilievi in dottrina.
Il presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.
Durata e scadenza Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento. La previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:
dimissioni volontarie; morte; impedimento permanente, dovuto a gravi malattie; destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90); decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.
I poteri del presidente sono prorogati nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento; vengono prorogati fino all'elezione che dovrà aver luogo entro quindici giorni dall'insediamento delle nuove Camere.
Ad oggi nessun mandato è stato interrotto per colpevolezza o decadenza, né alcun presidente è venuto a mancare durante l'esercizio della carica. Invece, si è assistito a casi di dimissioni volontarie: il primo fu Antonio Segni, dimessosi in seguito a grave malattia (ebbe una trombosi cerebrale durante un acceso colloquio con Giuseppe Saragat – che sarebbe stato il suo successore diretto – e Aldo Moro, e ne fu accertato l'impedimento temporaneo), a cui fecero seguito Giovanni Leone (in seguito allo scandalo Lockheed, sei mesi prima della scadenza naturale), Francesco Cossiga (in disaccordo con la situazione politica, due mesi prima della scadenza naturale) e Giorgio Napolitano (per difficoltà dovute all'età; Napolitano all'epoca aveva quasi 90 anni). Il caso di Segni è tra l'altro singolare, poiché non si arrivò mai a dichiararne l'impedimento permanente: egli anticipò i tempi firmando le dimissioni.
È usuale l'esercizio delle dimissioni di cortesia, ossia quella prassi per cui il presidente uscente, in seguito all'elezione del suo successore, firma le dimissioni con pochi giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, così da facilitare la successione; tale prassi è stata applicata dai presidenti Sandro Pertini per Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro per Ciampi, Carlo Azeglio Ciampi per Napolitano, e Napolitano per accelerare l'inizio del suo secondo mandato. I restanti mandati (Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi e Saragat) raggiunsero invece il loro termine naturale.
Nella storia si è assistito a due casi di conferma del mandato del presidente uscente, e allo stesso tempo di elezione di uno stesso presidente per più di un mandato: il 20 aprile 2013, infatti, le Camere hanno votato la rielezione del presidente uscente Giorgio Napolitano, che restò in carica fino al 14 gennaio 2015. Il 29 gennaio 2022 Sergio Mattarella è stato anch'egli rieletto per un secondo mandato.
Presidente supplente
In tutti quei casi in cui il presidente della Repubblica non possa adempiere alle proprie funzioni, esse vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato.
Le motivazioni per cui un presidente non possa adempiere alle proprie funzioni sono molteplici: motivi di salute, sospensione temporanea dalla carica disposta dalla Corte costituzionale, o anche viaggi di Stato all'estero.
Presidente emerito
I Presidenti della Repubblica che hanno cessato il loro mandato divengono, salvo rinuncia, senatori di diritto e a vita e vengono appellati col titolo onorifico di Presidenti emeriti della Repubblica.
Funzioni
Attribuzioni presidenziali La Costituzione, oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di: in relazione alla rappresentanza esterna: accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art. 87 Cost.); ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art. 80, previa autorizzazione delle Camere (art. 87); dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art. 87); in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari: nominare fino a cinque senatori a vita (art. 59); inviare messaggi alle Camere (art. 87); convocarle in via straordinaria (art. 62); scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art. 88); indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art. 87); in relazione alla funzione legislativa e normativa: autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art. 87); promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art. 73); rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art. 74); emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art. 87); indire i referendum (art. 87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta; in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico: nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92). Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito a opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche; accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art. 93); nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art. 87); presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art. 87); decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art. 126); decretare lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse (art. 88); in relazione all'esercizio della giurisdizione: presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art. 104); nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art. 135); concedere la grazia e commutare le pene (art. 87). Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87).
La controfirma degli atti presidenziali
La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene per esempio per la nomina dei giudici costituzionali, dei senatori a vita o per i messaggi alle Camere).
Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali e già presente in Italia nello Statuto Albertino (per il quale il Re era persona sacra e inviolabile), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa, firmando, all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisse un illecito.
La controfirma assume diversi significati a seconda che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessiti della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativo (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore decisionale.
Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.