L'ufficiale giudiziario è un funzionario e pubblico ufficiale della pubblica amministrazione italiana.

In particolare, secondo l'ordinamento giudiziario italiano è un ausiliario del giudice e del pubblico ministero, ed è preposto all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), istituito presso ciascuna corte o tribunale ai sensi dell'art. 3 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Evoluzione storica La figura dell'ufficiale giudiziario ha origini antiche: la si fa, infatti, risalire agli executores, evoluzione dei più antichi apparitores, che nel Codice Teodosiano e, poi, nel Corpus Iuris Civilis avevano il compito di eseguire la sentenza del magistrato. La figura subì, durante il medioevo, varie ed alterne trasformazioni che seguirono l'evolversi del diritto, divenendo messo giudiziario del signore o del comune.

Dopo l'unificazione fu estesa a tutto il territorio nel nuovo stato italiano la disciplina degli uscieri giudiziari, di derivazione francese, esistente nel Regno di Sardegna: le diverse discipline degli stati preunitari vennero sostituite dal R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626, che qualificò gli uscieri giudiziari "ufficiali addetti all'ordine giudiziario". L'attuale denominazione di ufficiale giudiziario fu introdotta con la legge 21 dicembre 1902, n. 528, che stabilì anche i requisiti culturali e morali per poter ricoprire l'ufficio.

La disciplina che regola l'attività dell'ufficiale giudiziario è contenuta nel D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, ancora oggi vigente, modificate più volte nel corso del tempo. Dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego italiano poi, tutta la materia relativa al rapporto di lavoro ed al procedimento disciplinare è ora regolata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e non più da tale decreto.

Stato giuridico La dottrina italiana collocava la figura tra gli ausiliari del giudice nel processo civile al pari del cancelliere e lo considerava un privato che svolgeva funzioni di ausiliario della giustizia (Mortara). Tuttavia tale concezione fu superata dal Chiovenda che considerava l'ufficiale giudiziario quale parte di "un unico organo complesso di giurisdizione" assieme al giudice ed al cancelliere.

Il personale degli UNEP, quindi anche l'ufficiale giudiziario, non appartiene alla magistratura italiana ed è considerato ausiliario dell'ordine giudiziario; esso opera sotto la sorveglianza del magistrato capo dell'ufficio giudiziario.

Classificazione La classificazione del personale e la disciplina delle carriere è stata più volte modificata nel tempo. In passato il personale era classificato in ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coaudiutori. A seguito del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, tutte raccolte nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina è ora contenuta nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Ministeri" e nel Contratto collettivo nazionale integrativo per il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, stipulato il 29 luglio 2010.

Il personale è diviso in tre aree professionali, suddivise in profili professionali, cui corrispondono diversi livelli retributivi:

I area, comprendente il profilo di ausiliario; II area, comprendente i profili di operatore giudiziario, assistente giudiziario e ufficiale giudiziario; III area, comprendente il profilo di funzionario UNEP.

La funzione dell'ufficiale giudiziario è distribuita tra i profili di funzionario UNEP e ufficiale giudiziario, ma solo il primo può compiere tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario.

Reclutamento Il personale degli UNEP è reclutato tramite concorso pubblico, indetto dal Ministero della giustizia. L'ammissione al concorso è subordinata al possesso del diploma di:

scuola secondaria di primo grado, per il profilo di operatore giudiziario; scuola secondaria di secondo grado, per i profili di assistente e ufficiale giudiziario; laurea triennale, laurea magistrale (laurea secondo il vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti, per il profilo di funzionario preposto all'UNEP.

Al 2026 l'ultimo concorso nazionale indetto risale al 2003. Gli organici degli uffici giudiziari del nord Italia sono sottodimensionati di quasi il 50%. A partire dagli anni Duemila, le riforme hanno privatizzato alcune funzioni pubbliche che in precedenza erano riservate esclusivamente agli ufficiali giudiziari: notifiche degli atti processuali in proprio, aste giudiziarie con la figura del delegato alla vendita, esecuzione degli sfratti col Ddl Sgomberi.Ddl sgomberi, anche gli ufficiali giudiziari contro la norma del governo che affida gli sfratti alle società private

Funzioni La principale funzione dell'ufficiale giudiziario è la notificazione degli atti processuali, sia in materia civile sia penale.

Egli cura altresì l'esecuzione delle sentenze dell'autorità giudiziaria, date nel processo civile, e dei titoli esecutivi (esecuzione forzata), con particolare riguardo ai pignoramenti, agli sfratti e all'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare.

L'ufficiale giudiziario, essendo organo del processo di esecuzione, può avvalersi della forza pubblica nella ricerca delle cose da pignorare e negli altri casi di difficoltà, oltreché dell'ausilio del pubblico ministero.

Tra le attività extragiudiziali, l'ufficiale giudiziario può levare i protesti, notificare atti, esercitare l'attività di di commissionario su disposizione del giudice, e mettere il creditore in mora con l'offerta reale.

L'ufficiale giudiziario dà atto delle attività svolte per mezzo del processo verbale o di una relazione di notificazione, se di quest'ultima si tratta.

In passato, l'ufficiale giudiziario provvedeva alla chiamata delle parti e dei testimoni in udienza; in seguito questa attività è stata svolta dal cancelliere.

Note

Voci correlate Ausiliario del giudice Cancelliere (ordinamento giudiziario) Contratto collettivo nazionale di lavoro Impiegato statale (Italia) Ordinamento giudiziario in Italia Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti

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