Con indennità di mobilità si indica in Italia una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro, a seguito di licenziamento, e che risultino iscritti nelle liste di mobilità.

La legge n. 92/2012 ha previsto il graduale abbandono dell'indennità di mobilità. Dal 1º gennaio 2017 essa è sostituita dalla NASpI.

Disciplina generale La norma fondamentale di disciplina è la legge 23 luglio 1991 n. 223. Data la particolarità della prestazione, la legge menzionata prevede disposizioni particolari per ciò che concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi che i lavoratori debbono far valere per accedere a tale prestazione e una procedura particolare che l'azienda deve eseguire prima di procedere ai licenziamenti di tutti o parte dei propri dipendenti.

Essa sancisce il diritto di prelazione (della durata di 6 mesi) all'assunzione dei lavoratori in mobilità da parte dello stesso datore di lavoro che, superato il periodo di crisi, si ritrovi nella necessità di assumere nuovi lavoratori; vale a dire che l'azienda deve dare la precedenza ai propri ex dipendenti ancora iscritti alle liste di mobilità e che nel frattempo non abbiano trovato altro lavoro.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla legge numero 223/1991, l'articolo 7, comma 12, rinvia alla normativa generale dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

È una prestazione che ha una durata più lunga delle altre prestazioni di disoccupazione, come per esempio la cassa integrazione, e che, prevedendo alcuni benefici particolari in favore delle aziende che intendano assumere dalle liste di mobilità i lavoratori iscritti, quali libertà di assunzione a tempo determinato, sgravi contributivi e finanziamenti alle imprese, facilita la ricollocazione dei lavoratori da un'azienda a un'altra.

Contestualmente all'invio delle lettere di licenziamento, il datore di lavoro, deve comunicare ai sindacati e all'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione (UPLMO), la lista con relativi dati anagrafici dei lavoratori licenziati e il resoconto dei criteri di scelta applicati per aver licenziato quel lavoratore piuttosto che l'altro.

La mobilità è pari: per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile. per i periodi successivi: 80% del predetto importo. In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1º gennaio 2009, in relazione ai soli licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, è di € 886,31 lordi mensili (netto € 834,55), elevato a € 1 065,26 lordi mensili (netto € 1 003,05) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1 917,48. L'indennità è pagata ogni mese dall'INPS direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale. Gli anni di mobilità sono considerati come coperti dalla contribuzione figurativa e vengono quindi considerati utili per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Il trattamento si interrompe quando l'interessato:

viene cancellato dalle liste di mobilità; viene assunto con contratto a tempo indeterminato; raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.

L'indennità compete a tutti i dipendenti licenziati da imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti, oppure da imprese commerciali che occupino più di cinquanta dipendenti.

Procedura di mobilità Attivazione della procedura La legge n. 223/1991 ha introdotto, quindi, una nuova prestazione di disoccupazione, chiamata “indennità di mobilità”, prestazione che spetta soltanto ai lavoratori licenziati da aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e appartenenti a particolari settori dell'attività produttiva. L'azienda che non è in grado di garantire l'occupazione di tutti i lavoratori può iniziare la procedura di mobilità, stabilita dall'articolo 4 della legge n. 223/1991, individuando il numero delle eccedenze e dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, nonché alle rispettive associazioni di categorie e agli Uffici del lavoro, per un esame della situazione. Esaurita la procedura, l'azienda può procedere al licenziamento dei lavoratori ritenuti eccedenti e gli Uffici del lavoro che procedono all'iscrizione degli stessi nelle liste di mobilità.

Assenza di attivazione della procedura L'articolo 4, comma 1, della legge 19 luglio 1993 n. 236, che, fino al 31 dicembre 1994 (data da ultimo prorogata al 31 dicembre 2002), nella lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 223/1991, possono essere iscritti i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese, comprese quelle artigiane, o da cooperative di produzione e lavoro, che occupino anche meno di 15 dipendenti. Tale iscrizione non dà titolo all'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge n. 223/1991.

In caso di mancata attivazione della procedura di mobilità da parte di una delle aziende, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale, che facciano valere il requisito numerico stabilito per ogni settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato, con circolare n. 186 del 10 novembre 2000 in base a quanto affermato su tale materia dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 6 del 18-21 gennaio 1999, che:

Aziende destinatarie della mobilità Attualmente possono beneficiare di tale indennità i lavoratori licenziati da aziende dei seguenti settori:

Industria: con più di 15 dipendenti nel semestre precedente l'avvio della procedura di mobilità (articolo 1, comma 1, della legge n. 223/1991); Commercio: a seconda del numero di dipendenti:

- con più di 200 dipendenti nel semestre precedente l'avvio della procedura di mobilità (articolo 12, comma 3, della legge n. 223/1991); - con più di 50 dipendenti e fino a 200 nel semestre precedente l'avvio della procedura di mobilità (articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni), l'indennità è stata riconosciuta dal 1º gennaio 1993 al 31 dicembre 2002;

Agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti Istituti di vigilanza:, con più di 15 dipendenti, nel semestre precedente l'avvio della procedura di mobilità (articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni), l'indennità è stata riconosciuta dal 1º gennaio 1993 al 31 dicembre 2002; Aziende costituite per l'espletamento di attività logistica, che occupino più di 200 dipendenti, o che occupino più di 50 dipendenti fino a 200, l'indennità segue le disposizioni valide per il commercio (circ. n. 71 del 28 marzo 2000, punto B); Aziende artigiane dell'indotto: nel caso in cui anche l'azienda “committente” sia stata costretta a fare ricorso alla mobilità; Cooperative di lavoro che svolgano le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità, soggette agli obblighi della correlativa contribuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (circ. n. 175 del 31 luglio 1997 e circ. n. 148 del 7 luglio 1998).

Tali aziende, pertanto, hanno facoltà di avviare la procedura di mobilità, al termine della quale procedono al licenziamento dei lavoratori, entro cento venti giorni, salvo diversa indicazione contenuta nell'accordo sindacale, come stabilito dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 236/1993.

Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell'indennità di mobilità i seguenti lavoratori: operai, impiegati e quadri (articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991), collocati in mobilità dalle aziende di cui al punto 3; sono esclusi gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori occupati in attività stagionali, anche di fatto, o saltuarie, e quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato; lavoratori dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici in quanto anche nei loro confronti si applicano, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, le disposizioni del settore dell'industria; soci lavoratori delle cooperative di lavoro, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n.196, che svolgono le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa e soggette agli obblighi della correlativa contribuzione (circ. n. 175 del 31 luglio 1997, e circ. n. 148 del 7 luglio 1998). lavoratori a domicilio: In proposito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 106/01 del 1º dicembre 2000/12 marzo 2001, ha affermato che

(Ved anche circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 142 del 16 luglio 2001, punto 1).

Domanda e decadenza Per il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità è necessaria la presentazione, da parte degli interessati, di specifica istanza. Tale obbligo, che era stato sconfessato da una sentenza della Corte di cassazione, è stato risolto dall'intervento della Corte stessa che, a Sezioni Unite, ha confermato il principio dell'obbligo di presentazione della domanda.

Ogni Sede dell'INPS, anche territorialmente non competente, è tenuta a ricevere le singole domande in quanto in relazione alla data di presentazione delle stesse viene stabilita la decadenza e la decorrenza dell'indennità.

Presentazione della domanda La legge n. 223/1991 non ha previsto alcuna disposizione per ciò che concerne la richiesta dell'indennità di mobilità; pertanto, facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, della legge n. 223/1991, alla normativa generale e, precisamente, all'articolo 77 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che dispone che “per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione il disoccupato deve farne domanda nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento”, il lavoratore che intenda beneficiare di tale prestazione deve presentare esplicita domanda, utilizzando il modello semplificato DS 21, che l'emanazione della circolare INPS n. 115 del 31 dicembre 2008 ha sostituito i modelli DS22, DS22 mob e DSO.

La domanda può essere presentata presso i Centri per l'impiego oppure presso le Sedi dell'INPS, territorialmente competenti in relazione alla residenza o al domicilio del lavoratore, e deve essere corredata del modello DS 22, opportunamente predisposto in ogni sua parte, modello di licenziamento che deve rilasciare il datore di lavoro.

In caso di impossibilità o di ritardo nel rilascio del modello DS 21, le Sedi metteranno in atto d'ufficio le attività necessarie al rilascio dello stesso oppure, in caso di impossibilità di ottenere il modello in parola, provvederanno alla ricerca dei dati necessari per la definizione della domanda, utilizzando gli archivi dell'INPS ovvero i documenti alternativi (ad es. dati già utilizzati per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, buste paga, CUD, lettera di fine rapporto di lavoro, ecc.).