Ad Apostolorum principis è la XXXIX enciclica di papa Pio XII, datata 29 giugno 1958, festa dei santi Pietro e Paolo.

Il destinatario immediato è la Chiesa cattolica in Cina; il sottotitolo è infatti

Contesto storico Il governo comunista della Repubblica Popolare Cinese nei primi anni Cinquanta aveva favorito l'Associazione patriottica cattolica cinese e promosso una struttura ecclesiale indipendente da Roma, con espulsione di missionari, arresti di vescovi e sacerdoti, ostacoli all'esercizio della giurisdizione dei vescovi e, infine, elezione e consacrazione di vescovi senza l'assenso pontificio.

Pio XII affermaìò che la Chiesa è, per costituzione divina, una società gerarchica e universale e la designazione dei vescovi e il conferimento della loro giurisdizione non possono dipendere né da un'autorità civile, né da un'assemblea di sacerdoti né da una comunità locale. L'enciclica non tratta invece l'ordinazione di semplici presbiteri senza autorizzazione del Papa, ma solo la consacrazione episcopale.

Contenuto Pio XII qualificò la consacrazione abusiva come un “gravissimo attentato alla stessa unità della Chiesa” e dichiara che il consacrante e il consacrato incorrono automaticamente (latae sententiae) nella scomunica riservata “in specialissimo modo” alla Sede Apostolica. “Riservata specialissimo modo” indica una riserva particolarmente stretta alla Santa Sede per la remissione.

L'enciclica precisa che la consacrazione sacramentale e la potestà di giurisdizione non coincidono: un vescovo consacrato senza conferma papale può ricevere validamente il titolo episcopale se vi sono materia, forma, ministro e intenzione, ma non ne riceve la potestà di governare una diocesi in nome della Chiesa. Secondo l'enciclica, i vescovi scelti e consacrati contro le disposizioni della Santa Sede “non possono godere di alcun potere né di magistero né di giurisdizione”, ma non viene affermato che ogni consacrazione illecita sia sacramentalmente invalida.

L'enciclica respinge anche le cause per necessità (qualificate come "pretesto"): non è lecito provvedere alla diocesi senza vescovo violando le leggi costitutive della Chiesa, ed un'eventuale carenza di pastori non autorizza le autorità civili o un gruppo ecclesiale locale a sostituirsi al Pontefice nella nomina dei vescovi.

L'enciclica qualifica la consacrazione abusiva come ferita dell'unità ecclesiale, ma non la identifica automaticamente con il delitto canonico di scisma. La scomunica prevista è una pena specifica, mentre l'eventuale scisma richiede una valutazione ulteriore circa il rifiuto della soggezione al Romano Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa.

Nel quadro giuridico Sul piano storico-giuridico, Ad Apostolorum Principis aggrava la pena prevista dal Codice Piano Benedettino del 1917. Il canone 953 del Codice già proibiva la consacrazione episcopale senza mandato pontificio; il canone 2370 prevedeva la sospensione ipso iure. L'enciclica del 1958 stabilì invece, per consacrante e consacrato, la scomunica latae sententiae.

Questa disciplina passò poi nel canone 1382 del Codice di diritto canonico del 1983 e, dopo la riforma Pascite Gregem Dei del 2021, nel canone 1383 §1.

Note

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