La commissione parlamentare per le riforme costituzionali è una commissione bicamerale, istituita più volte nella storia della Repubblica italiana, per studiare e proporre modifiche alla Costituzione. È conosciuta anche con il nome di bicamerale.
Pur avendo rappresentato un'importante sede di riflessione e di proposta sulle prospettive di miglioramento dell'ordinamento costituzionale italiano, nessuno dei tentativi di procedere per questa via alla modifica della Costituzione ebbe successo. Nel 2001, nel 2006 e nel 2016, le riforme costituzionali approvate dal Parlamento e sottoposte al Corpo elettorale per il referendum confermativo hanno perciò seguito il metodo ordinario di revisione costituzionale, previsto dall'articolo 138 della Costituzione.
Antefatti Alcuni progetti di riforma costituzionale avevano cominciato a circolare già nel corso degli anni '60, come il messaggio indirizzato alla Camera dal presidente Antonio Segni il 17 settembre 1963; si era anche avuta una ricca elaborazione accademica, sia nell'alveo della forma di governo parlamentareBandiera Pasquale, Barile Paolo, Bianco Gerardo, Cheli Enzo, Crisafulli Vezio, D'Antonio Mario, D'Onofrio Francesco, Elia Leopoldo, Giannini Massimo Severo, Guarino Giuseppe, Orlandi Flavio, Spagnoli Ugo, Indirizzi del rinnovamento istituzionale, in Rassegna Parlamentare, 1980 fasc. 1-2, pp. 7 - 76., sia con coloriture maggiormente di tipo presidenzialista, come nel progetto del "Gruppo di Milano" (guidato da Gianfranco Miglio, del 1983).
Il tema di una "grande riforma" (riferito sia alla forma di Stato che di governo) era però venuto ad emergere nell'agenda politica italiana soltanto per iniziativa del PSI di Bettino Craxi"Gli obiettivi che, attraverso questa riforma, si intendevano, in questa fase, perseguire erano essenzialmente quelli del rafforzamento dei poteri dell'esecutivo (cioè, come allora si diceva, della "governabilità"), da attuare attraverso la razionalizzazione della forma di governo parlamentare tracciata nella Carta Costituzionale del 1948 (con la definizione di meccanismi destinati a favorire la nascita di "governi di legislatura") o attraverso il passaggio alla forma di governo presidenziale": Francesco D'Ayala Valva, Il principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente. Il ruolo dello Statuto, Riv. dir. trib., fasc.10, 2001, pag. 915.. A questa ottica, prevalentemente orientata - sin dalla fine degli anni '70 - verso il rafforzamento dell'efficienza e della stabilità dell'esecutivo, si erano ispirati - pur nell'estrema diversità delle soluzioni - i vari progetti elaborati, oltre che dai maggiori partiti, in alcune sedi istituzionali (come il "decalogo Spadolini" del 1982): il precipitato di questa elaborazione diede luogo alle proposte discusse, l'anno successivo, dalle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato.
Bicamerale Bozzi (1983-1985) Nelle sedute del 14 aprile 1983, Camera dei deputati e Senato della Repubblica approvarono due analoghi documenti (una risoluzione alla Camera, un ordine del giorno al Senato), con i quali deliberavano di costituire una Commissione bicamerale composta di venti deputati e venti senatori nominati dai presidenti dei due rami del Parlamento in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari, con il compito di formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle Camere e senza interferire sull'iter delle iniziative legislative in corso. L'anticipato scioglimento delle Camere impedì allora di dare attuazione a tali deliberazioni; ma nella IX legislatura, nelle sedute del 12 ottobre 1983, sia la Camera sia il Senato tornavano sull'argomento e approvavano mozioni di analogo contenuto con le quali veniva rinnovata la precedente deliberazione.
Le due Commissioni così costituite dovevano quindi formare una Commissione bicamerale avente il compito di "formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle due Camere, senza interferire nella loro attività legislativa su oggetti maturi ed urgenti, quali la riforma delle autonomie locali, l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, la nuova procedura dei procedimenti d'accusa". La Commissione avrebbe dovuto rassegnare le sue conclusioni ai Presidenti delle due Camere entro un anno dalla sua prima seduta. Nelle sedute del 28 e del 29 novembre 1984, rispettivamente, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica prorogavano il termine per la presentazione della relazione conclusiva della Commissione, che scadeva il 30 novembre, di ulteriori 60 giorni.
La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, a presiedere la quale i Presidenti delle Camere nominavano il deputato Aldo Bozzi, teneva la sua prima seduta in data 30 novembre 1983. Dopo una discussione preliminare di carattere generale, la Commissione esaminava successivamente i temi concernenti il Parlamento, il Governo, le fonti normative, il Presidente della Repubblica, i partiti, il sistema elettorale; tutti questi argomenti sono stati poi approfonditi dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, costituito in gruppo di lavoro per esaminare le proposte che il Presidente avrebbe poi sottoposto alla Commissione plenaria per le scelte definitive. Complessivamente, la relazione prevedeva la revisione di 44 articoli della CostituzioneG. Cotturri, La transizione lunga. Il processo costituente in Italia dalla crisi degli anni settanta alla Bicamerale e oltre, Roma, Editori Riuniti, 1997..
La relazione conclusiva della Commissione fu approvata dai componenti della Commissione facenti parte dei gruppi DC, PSI, PRI, PLI, con l'astensione i rappresentanti dei gruppi comunista e socialdemocratico; espressero voto contrario i gruppi MSI-DN, Sinistra indipendente, Democrazia Proletaria e Union Valdôtaine. Furono inoltre presentate 6 relazioni di minoranza dai membri della Commissione appartenenti agli altri gruppi politici: si tratta delle relazioni aventi come primi firmatari rispettivamente gli on. Vincenzo Russo, Mino Milani, Augusto Antonio Barbera, Stefano Rodotà, Franco Franchi e Roland Riz. Il concreto avvio dell'esame parlamentare dei progetti riguardanti i temi e le proposte oggetto dei lavori dei Comitati e della Commissione bicamerale era però sostanzialmente rimesso all'iniziativa dei gruppi politici che non raggiunsero un sufficiente accordo in merito.
Il progetto di riforma approvato dalla CommissioneCesare Dell'Acqua, La Costituzione vivente: dalla Commissione Bozzi alla Bicamerale, Torino, Giappichelli, 1993. ISBN 88-348-3059-8. prevede una riduzione del numero dei parlamentari, anche se il numero esatto non viene formalizzato. Per quanto riguarda la Camera dei deputati, la modifica principale, relativa all'articolo 56, prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettui dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, in base all'ultimo censimento, per il numero dei seggi da assegnare, anziché per il numero fisso di 630, come attualmente previsto.
Si prevede, nel nuovo testo dell'articolo 57, che possano diventare senatori di diritto e a vita anche gli ex Presidenti delle Camere per almeno una legislatura e gli ex Presidenti della Corte costituzionale per almeno un mandato presidenziale. Inoltre, si limita il numero complessivo dei senatori a vita a otto: viene così abrogato l'attuale articolo 59.
Infine, il nuovo testo dell'articolo 69 prevede che la legge determini i limiti delle spese che i candidati possono affrontare per l'elezione e stabilisca norme adeguate a prevenire e reprimere le violazioni.
Per quanto riguarda la funzione legislativa, essa è esercitata da entrambe le Camere congiuntamente per le leggi costituzionali ed elettorali, sull'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni costituzionali, di bilancio o tributarie, che prevedono sanzioni penali restrittive della libertà personale, che tutelino le minoranze linguistiche, di attuazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione, che determinano i principi fondamentali delle leggi cornice, statuti regionali, conversione di decreti legge ed autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Per altre leggi, la funzione legislativa è esercitata dalla sola Camera, salvo la possibilità per il Governo o per un terzo dei senatori di richiedere entro 15 giorni dall'approvazione che il progetto sia esaminato anche dal Senato, che entro i 30 giorni successivi deve rinviare il progetto alla Camera con le proposte di modificazione. La Camera deve pronunziarsi entro i successivi 30 giorni. In questo caso, il riesame influisce anche sulla promulgazione in quanto il nuovo articolo 73 dispone che, per le leggi di cui può essere richiesto il riesame, essa avvenga non prima del quindicesimo giorno successivo all'approvazione da parte della Camera; mentre, per le leggi di cui è stato chiesto il riesame, la promulgazione avviene dopo la scadenza del termine posto per l'esame o immediatamente dopo che la Camera si sia pronunciata in via definitiva in caso di modificazioni apportate dal Senato.
Il testo approvato dalla Commissione prevede la revisione degli articoli 92, 93, 94 e 96 della Costituzione, pur mantenendo la forma di governo parlamentare ed il necessario rapporto fiduciario con il Parlamento. Il nuovo testo dell'articolo 93 prevede che il Presidente della Repubblica designi il Presidente del Consiglio, il quale, entro 10 giorni, espone alle Camere riunite il programma del Governo e la composizione del Consiglio di Gabinetto. La fiducia è espressa, mediante mozione motivata e votata per appello nominale, al Presidente del Consiglio, che conseguentemente assume le sue funzioni prestando giuramento. I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio: con la stessa procedura possono essere revocati. Per quanto riguarda la costituzione e la risoluzione del rapporto fiduciario, il nuovo testo dell'articolo 94 prevede che le due Camere accordino o revochino la fiducia in seduta comune.
Bicamerale De Mita-Iotti (1993-1994)