La Costituzione dell'Islanda () è la legge suprema dell'Islanda.
La versione attuale è composta da 80 articoli ed entrata in vigore il 17 giugno 1944 e da allora è stata modificata sette volte.
Contenuti Nata durante la seconda guerra mondiale, nei riguardi della forma di Stato e di governo la Costituzione islandese ha stabilito una Repubblica parlamentare, superando così la precedente Monarchia costituzionale in unione personale con i Sovrani di Danimarca, ed un forte stato di diritto fondato sulla separazione dei poteri e sui principi cardine del modello democratico.
Principali diritti e libertà Nonostante sia stata generata alle porte della moderna concezione di Stato sociale, la Carta conserva ancora lo stile di scrittura breve delle carte ottocentesche e del primo novecento (ad eccezione della Costituzione di Weimar), limitandosi ad enucleare l’assetto istituzionale e le principali libertà negative (spesso rinviando ad una generica definizione di diritti umani) e dedicando un solo generico articolo alle libertà positive (Art. 76).
Ciononostante, grazie ad una forte legislazione ordinaria successiva, quest’ultime (tipiche di uno Stato assistenziale) hanno avuto enorme riflesso nell’ordinamento islandese, contribuendo a creare un sistema di previdenza sociale in stile nordico simile a quello della Scandinavia e della Finlandia.
Assetto istituzionale nazionale In termini istituzionali, invece, la Costituzione prevede un parlamento monocamerale di 63 membri, l’Althing, incaricato di detenere il potere legislativo, di bilancio e di nomina e revoca della fiducia parlamentare al governo, il quale deve sottostare al volere dell’assemblea e coltivare un rapporto continuo con essa. Il parlamento è eletto con il sistema proporzionale ogni quattro anni, salvo dissoluzione anticipata.
Il potere esecutivo, invece, è affidato al governo che, guidato dal Primo ministro, si occupa dell’amministrazione del paese.
Nei confronti del potere giudiziario, invece, la legge fondamentale si limita a disporre una riserva di legge ordinaria assoluta (risultando qui programmatica a fronte di una maggioranza di disposizioni precettive). Teoricamente, indefettibile sarebbe solo l’istituzione di una Corte suprema con funzioni anche di controllo di legittimità costituzionale (che infatti ad oggi esiste come massimo vertice dell’ordinamento giudiziario), ma ad essa non è riservata che una menzione incidentale nel testo.
Infine, il Presidente dell'Islanda, pur posto nel potere esecutivo, non ha formali funzioni politiche, bensì istituzionali: garantisce infatti l’unità nazionale e il continuato e buon andamento delle istituzioni politiche e nazionali. Gode delle prerogative tipiche di un capo di stato (ad esempio nei riguardi della promulgazione delle leggi e nelle nomine) ed è eletto direttamente dai cittadini per un quadriennio, con voto popolare maggioritario secco.
Una peculiarità dalle altre Costituzioni si ha invece nel caso in cui il Presidente rifiuti la promulgazione di un testo: in tal caso, questo atto non impedisce né ritarda l’entrata in vigore della legge, ma innesca un meccanismo di democrazia diretta secondo cui i cittadini si esprimono direttamente sul mantenere o cestinare la legge.
Referendum ed autonomie locali I referendum sono ammissibili solo se autorizzati esplicitamente dalla legge parlamentare, non essendoci meccanismi costituzionali che possano scavalcare l’autorità parlamentare come, ad esempio, l’Art. 75 italiano.
Nei riguardi delle competenze delle autonomie locali (i Comuni), infine, è operata una semplice riserva di legge ordinaria ed assoluta.
Gerarchia delle fonti e procedimento di revisione Nonostante la sua natura in parte “antiquata” (almeno rispetto alle Costituzioni che il continente europeo avrebbe enucleato nel secondo dopoguerra), la Costituzione esplicita pienamente la sua primazia nella piramide delle fonti del diritto, rendendo invalidabile ogni disposizione di legge ordinaria che sia contraria ai suoi princìpi.
Nei riguardi dei trattati internazionali, in ossequio al positivismo giuridico, essi sono validi per il paese solo ove recepiti nel diritto interno: in tal senso, tuttavia, non si riscontrano contrasti, essendo il paese pienamente rispettoso del diritto internazionale come consolidatosi dopo la fine della seconda guerra mondiale.
La revisione costituzionale, infine, può avvenire solamente attraverso l’Althing. Una volta approvato un progetto di revisione, deve attuarsi un scioglimento parlamentare: se anche la nuova camera approva il testo, allora esso entra in vigore senza ulteriori requisiti. Fa eccezione a ciò, la modificazione della dichiarazione della Chiesa evangelica luterana come religione di Stato (cosa che rende il paese uno stato confessionale, almeno formalmente): laddove questa sia attuata, è necessaria l’indizione di un semplice referendum confermativo.
Sviluppi successivi Tentativo popolare costituente A seguito della crisi economica del 2008, il 27 novembre 2010 fu eletta una Consulta Costituzionale con lo scopo di redigere la bozza di una nuova Costituzione. Il processo di stesura vide per la prima volta l'utilizzo del crowdsourcing.
Il 29 luglio 2011 la Consulta presentò al Parlamento la bozza della nuova Costituzione che il 20 ottobre 2012 ottenne anche l'approvazione di un referendum popolare: la riforma rimase però inattuata in quanto non ottenne il consenso parlamentare.
Note
Voci correlate Diritti umani in Islanda
Collegamenti esterni Isole Stjórnarskrá lýðveldisins ("La Costituzione dell'Islanda") Costituzione dell'Islanda (versione in inglese) Bozza della nuova Costituzione islandese (traduzione in italiano)
Categoria:Politica dell'Islanda Islanda