Le università pontificie sono università accreditate come tali presso la Santa Sede, costituite in una o più facoltà pontificie, che rilasciano dei titoli accademici ecclesiastici, ma possono anche rilasciare dei titoli non-ecclesiastici, seguendo in ogni paese le regole proprie di ogni stato. I corsi di laurea si dividono in tre cicli: baccalauream (in italiano baccellierato o baccalaureato), licentia magistri (in italiano licenza), doctoratus (in italiano dottorato). Essi corrispondono rispettivamente alla laurea, alla laurea magistrale e al dottorato di ricerca dell'ordinamento italiano. Non vanno confuse con le università cattoliche.

Caratteristiche Secondo il codice di diritto canonico sono istituite per l'«investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre e per istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline».Canone 815 del Codice di diritto canonico. In proposito il can. 816 prescrive che le Università e Facoltà ecclesiastiche possano essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la loro superiore direzione.

Nessuna Università o Facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolicasecondo la definizione contenuta nel can. 361 del nuovo Codice di diritto canonico: «Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana»., può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici (così il can. 817).

Pertanto le Università Pontificie sono persone giuridiche pubbliche, canonicamente erette e sono disciplinate dal libro III del Codice di Diritto Canonico «De Ecclesia munere docendi», can. 815 e ss.

Secondo il can. 814, le disposizioni, date per le università, si applicano a pari ragione agli altri istituti di studi superiori: gli atenei pontifici, le facoltà pontificie e gli istituti universitari pontifici.

Organizzazione Ogni università pontificia annovera nella sua struttura le autorità accademiche, il corpo accademico (che si caratterizza per l'internazionalità dei suoi componenti e che esalta la vocazione universale della docenza pontificia), il senato accademico e gli ufficiali. Patrono dell'ateneo è il Gran Cancelliere; vi sono quindi il Magnifico Rettore, i Decani delle Facoltàspetta al Decano di Facoltà giudicare a quale anno ammettere chi ha già seguito corsi affini a quelli della Facoltà, concedere dispense da corsi già frequentati o integrare il piano di studi seguito altrove con corsi o esami previsti dai diversi ordinamenti universitari e i Presidi degli Istituti. Queste cariche costituiscono le Autorità accademiche. Il Corpo accademico è composto dai Presidi, dai Decani, dai Professori stabili, dai Professori emeriti, stabilizzati, incaricati, invitati nonché dagli Assistenti ordinari o volontari. Gli Ufficiali invece sono presieduti dal Segretario Generale - che normalmente si avvale di un Bibliotecario Generale ed un Economo Generale - e dagli addetti agli uffici amministrativi ed alle segreterie studenti.

I gradi accademici

Al pari di altri istituzioni di istruzione superiore, le Università Pontificie suddividono gli studi in tre cicli: il primo ciclo, di varia durata, al termine del quale si consegue il Baccellierato o Baccalaureato (paragonabile alla laurea italiana); il secondo ciclo, che porta al conferimento del grado accademico di Licenza (paragonabile alla laurea specialistica o magistrale); infine il terzo ciclo, con cui si può conseguire il Dottorato. La durata dei cicli può variare da università a università.

Riconoscimenti In Italia «i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche (Sacra Scrittura, Diritto Canonico, Liturgia, Spiritualità, Missiologia e Scienze Religiose), determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato» ai sensi dell'art. 10/II della Legge 25 marzo 1985 n.21 (G.U. n. 28 del 10 aprile 1985). Tuttavia non sono stati adottati provvedimenti intesi a stabilire a priori le equiparazioni con i titoli conferiti dalle università italiane. Non risulta pertanto possibile predeterminare una equiparazione tassativa dei titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie con quelli rilasciati dalle Università dello Stato italiano. Infatti, in Italia i continui cambiamenti curricolari universitari rendono molto complesso il problema delle equiparazioni, che pertanto deve essere deliberato, su richiesta degli interessati, di volta in volta, dal competente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I corsi di laurea Di massima nelle università pontificie sono istituite le facoltà di sacra teologia, di filosofia e di diritto canonico.

La sacra teologia include le seguenti specializzazioni: teologia patristica, teologia biblica, teologia dogmatica, teologia fondamentale, teologia morale, teologia spirituale, teologia ecumenica, teologia delle religioni, teologia pastorale, teologia liturgica, teologia monastica, teologia tomistica, teologia mariana, teologia della vita consacrata e storia della teologia.

Il diritto canonico include le seguenti specializzazioni: diritto canonico latino, diritto canonico orientale, giurisprudenza penale, giurisprudenza matrimoniale e praxis canonica.

La filosofia include le seguenti specializzazioni: filosofia della realtà, filosofia teologica, filosofia della natura, filosofia dell'uomo, filosofia morale, filosofia politica, filosofia della conoscenza, filosofia della religione, filosofia della scienza, filosofia della cultura, filosofia della storia, logica e storia della filosofia (antica, medievale, moderna, contemporanea).

Oltre, nelle università pontificie italiane sono anche istituite le facoltà ecclesiastiche di scienze bibliche, di liturgia, di spiritualità, di missiologia e di scienze religiose, e le facoltà non-ecclesiastiche di diritto civile (e di utriusque iurisUtriusque iuri significa letteralmente di «entrambi i diritti» ovvero di diritto civile (o romano) e di diritto canonico. Questo programma viene offerto dal Pontificio Istituto di «Utriusque Iuris» integrato nella Pontificia Università Lateranense. Si deve ricordare in proposito che questa facoltà rispetta la tradizione dell'insegnamento del diritto nella forma tradizionale antecedente le codificazioni del XVIII secolo allorquando le facoltà di giurisprudenza insegnavano con la teologia le due grandi scuole di pensiero giuridico: quella canonica e quella di diritto romano / civile.), di archeologia cristiana, di bioetica, di lettere cristiane e classiche, di musica sacra, di psicologia, di scienze dell'educazione, di scienze della comunicazione sociale (e istituzionaleAlla Pontificia Università della Santa Croce viene offerto un programma di comunicazione sociale istituzionale.), di scienze patristicheMentre la Patristica è un'area della teologia che studia la teologia dei Padri della Chiesa, la Patrologia invece è una parte della storia della Chiesa che studia la loro vita e le loro opere., di scienze sociali (che includono la dottrina sociale della ChiesaAlla Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana viene offerto un programma della Dottrina Sociale della Chiesa.), di storia della Chiesa (e dei suoi beni culturaliLa Facoltà di Storia della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana include un programma di studi dei Beni Culturali della Chiesa.), di studi arabi e d'islamistica, di studi del oriente antico, di studi in ecologia integrale, di studi giudaici e relazioni ebraico-cristiane, di studi su matrimonio e famiglia, di studi orientali, e di studi in scienze della pace.Veritatis Gaudium, Appendice II: Elenco di tutte le Istituzioni di Studi Superiori erette o approvate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica come parte del sistema educativo della Santa Sede.

Gli studenti Nelle università pontificie sono ammessi studenti di tutto il mondo, chierici o laici e talora, con speciali e motivate autorizzazioni, anche non cristiani.

Gli studenti sono normalmente classificabili in studenti ordinarisono studenti ordinari quelli che, iscritti ad una facoltà, seguono tutti i corsi e conseguono un grado accademico, straordinarisono studenti straordinari quelli che con l'autorizzazione del Decano frequentano i corsi regolarmente ma non ambiscono a conseguire un grado accademico ed ospitisono studenti ospiti quelli che a discrezione del Decano possono frequentare nel corso dell'anno accademico o per un tempo stabilito alcuni corsi.

Per essere ammessi ai corsi delle Facoltà o agli Istituti delle università pontificie può essere richiesta la conoscenza della lingua latina, della lingua greca o delle lingue straniere.

Le università cattoliche

Il can. 808 prescrive che «Nessuna università di studi, benché effettivamente cattolica, porti il titolo di università cattolica, se non per consenso della competente autorità ecclesiastica».

Si tratta pertanto di istituzioni universitarie che hanno riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico a norma degli ordinamenti giuridici degli Stati ove hanno sede, ma che necessitano di specifico consenso dell'autorità ecclesiastica. In proposito si ricorda che «È diritto della Chiesa istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano ad una più profonda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona umana e altresì ad adempiere la funzione di insegnare della Chiesa stessa»così il can. 807 del capo II del libro III «Le università cattoliche e gli altri istituti di studi superiori» del CIC.

In tema di università cattoliche il Codice di diritto canonico prescrive anche che i docenti debbano essere prescelti tra coloro che, oltre per l'idoneità scientifica e pedagogica, eccellano per integrità di dottrina e probità di vita. È stabilito altresì che ove tali requisiti vengano meno, i docenti, rispettate le procedure prescritte dagli statuti delle singole università, vengano rimossi. Il CIC prescrive inoltre che le Conferenze episcopali ed i vescovi diocesani devono avere il dovere ed il diritto di vigilare che in tali università siano osservati fedelmente i principi della dottrina cattolica.

Una caratteristica propria delle università cattolicheun classico esempio di università cattolica è l'«Università Cattolica del Sacro Cuore» di Milano è che nel loro ambito devono avere facoltà o istituti o almeno cattedre di teologia, in cui vengano impartite lezioni anche agli studenti laicicfr. can. 810 ss. CICil can. 814 prescrive che le disposizioni date per le università cattoliche si applicano agli altri istituti di studi superiori cattolici.

Le istituzioni presenti in Italia In Italia sono presenti diverse università (secondo can. 815) e diversi atenei, istituti di studi superiori e facoltà (tutte queste secondo can. 814). Tra parentesi è riportato l'ordine religioso oppure l'altro organismo ecclesiastico responsabile dell'amministrazione dell'istituzione romana.

A Roma Università pontificie (can. 815): Pontificia Università San Antonio di Padova «Antonianum» (PUA)La Pontificia Università Antonianum incorpora sia lIstituto di Studi Ecumenici «San Bernardino» (ISE) a Venezia e lInstituto Teológico de Murcia (in Spagna) come parte della Facoltà di Teologia, che lo Studium Biblicum Franciscanum (SBF) a Gerusalemme come la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia. La PUA, gestita dai frati minori, incorpora anche lIstituto Francescano di Spiritualità (Roma) e lo Studio Teologico Laurentianum (Venezia), entrambi gestiti dai frati cappuccini. Una selezione di corsi della Facoltà di Teologia della PUA sono offerti e tenuti presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura (o «Seraphicum»), gestita dai frati conventuali. [Ordine dei frati minori]