Il fondo pensione, nell'ordinamento giuridico italiano, è uno strumento tecnico (appartenenti al cosiddetto sistema pensionistico privato in Italia) individuato dal legislatore al fine di consentire ai lavoratori una pensione complementare, da affiancare a quella che spetterebbe ai sensi di legge erogata dagli enti previdenziali obbligatori, detta invece previdenza di primo pilastro del sistema pensionistico pubblico.

Essi si possono trovare anche in altri ordinamenti e, in inglese, si chiamano pension fund.

Storia

In Italia in passato tali fondi erano principalmente legati a specifiche categorie, come le banche e le assicurazioni, o a singole aziende che introducevano esperienze già realizzate in altri Paesi.

La prima normativa in materia di previdenza complementare è contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La materia è stata poi riformata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che ha abrogato il precedente d.lgs 124/1993, fatto salvo per quanto previsto dall'art. 23, 5º comma, dello stesso d.lgs.

La riforma della previdenza complementare non ha però finora trovato applicazione per il settore del pubblico impiego, a causa del mancato esercizio da parte del governo della delega prevista nella legge 23 agosto 2004 n. 243. Il decreto del 2005 (art. 23 comma 6) prevedeva infatti che ai Fondi pensione rivolti al personale dipendente della pubblica amministrazione italiana di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che aderisce alle forme pensionistiche negoziali destinate al pubblico impiego, sia applicata la precedente normativa contenuta nel d.lgs. 124/1993.

Caratteristiche Tramite un fondo pensione il lavoratore accantona dunque una quota dei propri guadagni realizzati durante la vita lavorativa allo scopo di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive (pensione integrativa) rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali obbligatori. Si distinguono dagli enti previdenziali, i quali gestiscono i sistemi pensionistici obbligatori in un quadro normativo di diritto pubblico, ove i rapporti giuridici sono determinati dalle leggi dello Stato e non su base volontaria.

I fondi pensione sono regolati da norme di diritto privato che regolano i rapporti giuridici di natura volontaria, tra i fondi stessi e gli aderenti a vario titolo. Finanziariamente sono gestiti secondo il principio della capitalizzazione integrale dei versamenti con il rischio economico a carico degli aderenti. L'ammontare delle prestazioni previdenziali dipenderà pertanto dai contributi versati, dal periodo di permanenza nel fondo e dal rendimento ottenuto dall'investimento del patrimonio.

Finanziamento Le fonti di finanziamento dei fondi pensione si differenziano a seconda della tipologia di aderente (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo e soggetti differenti dalle prime due tipologie). Per i lavoratori dipendenti le fonti contributive sono rappresentate da: contribuzione del lavoratore; contribuzione del datore di lavoro (o committente) il versamento del trattamento di fine rapporto (Tfr).

Nell'ambito della libera determinazione dei contributi da versare al Fondo, la legge consente che la determinazione del contributo minimo da versare a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro (o committente) avvenga in base ad accordi collettivi o aziendali. Anche in assenza di detti accordi sia il lavoratore sia il datore di lavoro (o committente) possono liberamente versare al Fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi la sola fonte di finanziamento è rappresentata dal contributo dell'aderente.

Al fine di incentivare l'adesione ai fondi pensione la normativa prevede l'applicazione di un regime fiscale agevolato per i versamenti alla previdenza complementare. Il Tfr affluisce al fondo pensione senza subire alcuna tassazione, allo stesso modo anche la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro. La contribuzione del lavoratore è inoltre deducibile dal reddito, mentre anche la contribuzione del datore di lavoro serve per determinare l'ammontare massimo deducibile. La deducibilità si applica fino a un limite massimo di 5.164,57 Euro (10 milioni di lire). È stato eliminato rispetto al precedente regime il limite percentuale pari al 12% del reddito imponibile.

Investimenti finanziari Le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari, il cui rendimento viene reinvestito e va ad aggiungersi alla contribuzione tempo per tempo versata nelle posizioni individuali. Essi sono quindi gestiti secondo il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione.

Il fondo non è tenuto in questo senso a fare investimenti che tutelino il capitale, garantendo un interesse positivo, per quanto basso, come titoli di Stato oppure obbligazioni.

Questa impostazione degli investimenti su un profilo medio-alto di rischio-rendimento deriva dalla normativa italiana, oltreché da scelte del singolo gestore di fondi.

La legge italiana limita fortemente la possibilità di investire in strumenti a rendimento e capitale garantito, come titoli di Stato. Il Decreto Ministeriale n. 703/1996, art. 4, pone i seguenti limiti agli investimenti:

fino al 50% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli di debito e di capitale, negoziati in mercati regolamentati di Europa, Canada, Stati Uniti, e Giappone (titoli emessi da soggetti residenti o meno nei Paesi OCSE) non più del 20% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli di debito e capitale non negoziati nei mercati regolamentati di questi Paesi, purché emessi da soggetti ivi residenti; non più del 5% del patrimonio può essere investito in titoli di debito e capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi non aderenti all'OCSE o a uno degli organismi internazionali cui appartiene almeno un Paese dell'Unione Europea.

Quindi, fino al 5% può essere investito in titoli non OCSE, e non più del 20% in titoli OCSE over the counter. I titoli emessi da Paesi non OCSE e negoziati in mercati non regolamentati, aderenti o meno, sono considerati a maggior rischio, rispetto ai titoli emessi e negoziati in mercati regolamentati dell'OCSE.

Prestazioni e anticipazioni La prestazione tipica di un fondo pensione è l'erogazione di una rendita (pensione) all'iscritto a partire dal momento del pensionamento. La rendita è di prassi di tipo vitalizio, cioè calcolata al momento dell'erogazione e pagata finché l'aderente è in vita, a prescindere dall'eventuale esaurimento del capitale. È comunque consentita la facoltà di optare per una liquidazione in capitale (soluzione unica) per un importo che non ecceda il 50% del montante finale accumulato. In alcuni casi specifici (ad esempio montante finale non significativo, rendita ottenibile dal 75% del montante minore della metà della pensione sociale) è consentita una liquidazione del 100% in capitale.

Per garantire flessibilità al sistema sono previste ulteriori forme di anticipazioni che scattano al verificarsi di precisi eventi o di esigenze che possono verificarsi negli anni di permanenza nel fondo pensione: in caso di acquisto di prima casa per sé o per i figli o per ristrutturazioni (dopo 8 anni di partecipazione), ovvero per spese mediche straordinarie (in qualsiasi momento) può essere richiesto un anticipo fino al 75% di quanto accumulato; è possibile chiedere un'anticipazione sino al 30% per ulteriori esigenze senza obbligo di motivazione (dopo 8 anni di partecipazione)

Trasferimento Prima del pensionamento, le quote sono trasferibili solamente da un fondo pensione a un altro (dopo due anni di partecipazione allo stesso fondo), a favore dello stesso beneficiario, non sono trasferibili all'INPS né ad altre persone.

Riscatto parziale o totale Il D. Lgs. n. 252/2005 introduce e disciplina il riscatto parziale o totale dei fondi pensione. Ai sensi del decreto infatti devono essere previste forme e modalità: in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione (es. licenziamento o dimissioni dall'azienda) l'importo maturato può essere riscattato o trasferito ad altro fondo pensione; il riscatto e il trasferimento di quote si escludono a vicenda. In altre parole, se si opta per il riscatto, e si trova un altro impiego con lo stesso o diverso fondo di categoria, non si può reintegrare la quota maturata nel precedente impiego e si perde l'anzianità di iscrizione. In caso di inoccupazione il capitale può essere parzialmente (dopo 12 mesi) o totalmente (dopo 48 mesi) riscattato; in caso di morte o invalidità permanente dell'iscritto l'importo maturato può essere riscattato. In caso di decesso, il riscatto è a favore degli eredi legittimi, oppure, qualora specificato, a favore di altro beneficiario indicato dall'iscritto.

Reversibilità del trattamento pensionistico La legge italiana non prevede la reversibilità obbligatoria della pensione complementare in caso di decesso del coniuge.

La reversibilità della pensione è prevista dal cosiddetto "diritto della vedova", introdotta negli anni ottanta, ma vale solamente per la pensione INPS e delle Casse delle associazioni professionali e artigiani.

Per la previdenza complementare, la reversibilità del trattamento previdenziale risulta essere al 100% anziché al 60% come per l'INPS. Non è un diritto dei sottoscrittori, ma un'opzione che si paga in termini di una rendita minore al momento della pensione e/o maggiori contributi previdenziali. In questo caso la rendita vitalizia è calcolata sia sull'aderente che sulla persona da lui designata (es. coniuge) e continua ad essere pagata finché uno dei due è in vita.

In base al D. Lgs. n. 252 del 2005, è invece previsto il riscatto totale delle posizioni maturate a favore di eredi legittimi o testamentari e beneficiari designati, in caso di decesso dell'iscritto prima del pensionamento.

Tassazione e agevolazioni Il legislatore ha previsto che i premi accantonati ai fondi pensione siano deducibili dall'imponibile IRPEF, annualmente fino a un massimo di 5.164,57 euro. Il rendimento dell'investimento in fondi pensione è tassato all'11% fino al 2013 e al 20% dal 2014 per la finanziaria 2015 (tranne la parte investita in titoli di stato tassata al 12,5%). Al momento del pensionamento bisogna distinguere il capitale versato e i rendimenti maturati. I rendimenti sono esenti, perché già tassati anno per anno; il capitale è imponibile, solamente per la parte dedotta, con un'aliquota massima del 15%, tale aliquota viene ridotta dello 0,3% per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo fino al minimo del 9% (35 anni di contribuzione). Anche il TFR viene tassato con questa aliquota (15% - 9%), inferiore a quella applicata in caso di TFR "lasciato in azienda" (minimo 23%).

Tipologia Secondo la normativa prevista dalla legislazione italiana (decreto legislativo n. 252/2005), chi vuole una pensione integrativa può scegliere di aderire a un fondo, negoziale o aperto, o di sottoscrivere un PIP (Piano Individuale Pensionistico) che è una vera e propria polizza assicurativa, pur potendo utilizzare la denominazione fondo pensione.

Fondo pensione a contributo definito(CD): è certa l'entità dei contributi, che è periodica e costante, ma non è certa l'entità della prestazione (il rischio cade sull'aderente); l'entità della prestazione dipenderà dalle performance di gestione del fondo. Fondo pensione a beneficio definito(BD): è certa l'entità della prestazione, ma l'entità dei contributi varia a seconda delle esigenze del gestore del fondo con riguardo agli obiettivi che intende perseguire (il rischio grava sul gestore del fondo).

Fondi pensione preesistenti